Lavoro per Veneto Banca da diversi anni e il mio nuovo District Manager ha stabilito d’imperio gli standard minimi da raggiungere nell’esercizio della mia attività. In particolare mi è stato chiesto di contattare un certo numero di clienti e di stipulare un numero minimo di nuovi contratti ogni mese. Non essendo io riuscito a conseguire i risultati prefissati mi è stato detto che sarò oggetto di un procedimento disciplinare. E’ corretto il comportamento di questo rappresentante aziendale e come posso difendermi? |
Ad ogni modo, in assenza della formalizzazione della contestazione, oggi ci limitiamo a fare un discorso di carattere generale con tutti i limiti che questo implica.
E’ opportuno ricordare che l’articolo 2104 del codice civile prevede che il lavoratore debba usare, nell’esercizio della sua attività, la diligenza richiesta dalla natura della prestazione per l’interesse dell’impresa per l’interesse generale della nazione. Uno dei requisiti fondamentali della prestazione lavorativa del dipendente è rappresentata dal fatto che il dipendente deve lavorare in maniera diligente, vale a dire secondo standard che siano, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, quantomeno minimi. Un’altra regola generale che riguarda il rapporto di lavoro, specie quello bancario, è che l’obbligazione che si pretende in capo al lavoratore non sia di risultato, ma sia un’obbligazione di mezzi. In altre parole non è richiesto al lavoratore di raggiungere un determinato standard o un determinato numero minimo di “pezzi” prodotti, ma si richiede che il lavoratore, nell’esercizio della sua attività, utilizzi la normale diligenza, cioè metta in pratica le regole che il datore di lavoro si è dato. Quindi: pretendere che vengano raggiunti determinati obiettivi, che venga stipulato un ben preciso numero di contratti, che vengano effettuati determinati contatti minimi con la clientela, è lesivo delle norme generali in quanto trasforma, da parte del datore di lavoro, in maniera surrettizia, l’obbligazione di mezzi in una obbligazione di risultato.
L’azienda, per poter avviare un procedimento disciplinare, deve comunque dimostrare che la negligenza con la quale hai operato sia dovuta a fattori legati alla tua prestazione stessa e non determinata da altri fattori esterni, quali possono essere la crisi economica, fattori ambientali, inefficienze dell’organizzazione dell’azienda stessa. La strada sanzionatoria da parte dell’azienda è particolarmente impervia e dubitiamo seriamente tu possa ricevere una contestazione come sostiene il tuo District Manager.
Non è escluso che l’azienda si possa lamentare del tuo “scarso” rendimento e possa decidere di inviarti una contestazione a cui far seguire una sanzione disciplinare.
Ma in questo caso la sanzione potrà essere impugnata ai sensi dell’Articolo 7 della legge 300 del 1970 con l’effetto di sospendere l’efficacia della stessa fino al completamento dell’attività arbitrale. In alternativa si potrà adire direttamente alla magistratura del lavoro, cosa che non ha l’effetto di sospendere la sanzione, ma ha comunque l’effetto di esercitare al meglio il diritto di difesa del lavoratore.