La nuova normativa INPS Visita fiscale 2015 ha chiarito le modalità e il diritto del datore di lavoro di attivare la procedura di visita fiscale nei confronti dei lavoratori che dichiarano uno stato di malattia, che da tale data può essere richiesta per via telematica mediante i servizi online messi a disposizione dall’Istituto. In altre parole, il datore di lavoro ha diritto a richiedere all’Inps il servizio di controllo dello stato di salute dei propri dipendenti mediante presentazione online della richiesta sin dal primo giorno di malattia se l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
Queste ultime sono da individuare non solo nelle giornate festive e nella domenica, ma anche nelle giornate di riposo infrasettimanale conseguenti all’effettuazione di turni o servizi, nonché in quelle di permesso o di licenza concesse. Il datore di lavoro, mediante i servizi online dell’Inps, richiede e dispone, pertanto, il controllo fiscale del suo dipendente che si dichiara in malattia per un certo numero di giorni o per una sola giornata, il sistema a fine procedura rilascia al richiedente il numero di protocollo relativo alla sua richiesta, con il quale può conoscere in qualsiasi momento e in tempo reale, dallo stato di avanzamento fino all’esito finale della visita medica. Importante: se un tempo la visita fiscale poteva essere richiesta per motivi di fattibilità solo un paio di giorni dopo la dichiarazione dello stato di malattia da parte del lavoratore, oggi è attivabile immediatamente ed è quindi possibile che il lavoratore in malattia possa ricevere già nel primo giorno di assenza per malattia la visita fiscale del medico Inps. Per quanto riguarda le fasce orarie, quelle che hai indicato nella tua domanda sono relative ai soli Dipendenti Pubblici.
La reperibilità del lavoratore è attiva 7 giorni su 7, comprese le giornate non lavorative, i festivi, i prefestivi.
Per quanto riguarda i dipendenti privati e naturalmente noi bancari, permane l’obbligo di reperibilità 7 giorni su 7; ma, rispetto ai lavoratori pubblici, sono state confermate le fasce orarie in essere:
- dalle ore: 10:00 alle ore: 12:00.
- dalle ore: 17:00 alle ore: 19:00.
Il Jobs Act ha esteso ai dipendenti del settore privato l’esclusione dalla reperibilità in caso di malattie gravi (per poter seguire terapie salvavita anche in orari di visita fiscale), a fronte della presentazione al datore di lavoro e all’INPS della documentazione medica attestante la malattia. L’elenco sulle terapie che dispensano dalla reperibilità è contenuto – nel caso dei dipendenti pubblici – nell’art. 10 del Decreto Legge 15 settembre 2000, secondo cui i giorni di malattia esenti da visita fiscale sono quelli del ricovero, anche in day hospital, per eseguire la terapia (in questo caso non serve il certificato medico).
In generale, dunque, non vi è obbligo di reperibilità in caso di assenza dal lavoro per:
- malattia in cui a rischio è la vita stessa del dipendente;
- infortuniosullavoro;
- patologie per cause di servizio;
- gravidanza a rischio;
- ricoveroospedaliero;
- eventi morbosi connessi all’invalidità attestata.