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DEMANSIONAMENTO E RISARCIMENTO: OBBLIGHI PER I DATORI DI LAVORO 

17/9/2014

 
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Buongiorno, potreste, una volta per tutte, spiegarmi che cosa si intende per demansionamento? Sono stato trasferito e da Gestore Privati, ora l’azienda mi ha assegnato il ruolo di Gestore Famiglie.
Vi sembra giusto? 
La legge e i contratti prevedono per il datore di lavoro l’obbligo di garantire a chi viene assunto presso l’azienda un inquadramento professionale ed economico adeguato alle mansione che è chiamato a svolgere (articolo 2103 c.c.) e inoltre prevedeno che il dipendente sia tutelato anche da eventuali penalizzazioni retributive.

Nel caso in cui il datore di lavoro non rispetti tali norme, si può configurare un demansionamento. Il lavoratore demansionato o dequalificato oggi può rivalersi sul datore di lavoro e richiedere di diritto un risarcimento dell’eventuale

dimostrabile danno professionale, biologico o esistenziale.
Come appena detto, soprattutto per quanto riguarda i danni biologici o esistenziali, il lavoratore deve essere in grado di dimostrare natura e entità del danno psico-fisico ricevuto, che quindi deve essere medicalmente accertabile.
Allo stesso modo anche la penalizzazione reddituale deve essere comprovata.
Con la sentenza n. 3057 del 29/2/2012 la Corte di Cassazione ha stabilito che per ricevere il risarcimento dovuto il lavoratore deve aver subito un danno in termini reddituali tale da alterare «le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse
quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno».
Ai sensi dell’art. 6, l. n. 190 del 1985, in deroga –
per questo specifico aspetto – all’art. 2103, 1° comma, c.c., l’assegnazione del lavoratore/lavoratrice alla categoria dei quadri direttivi, ovvero ai relativi livelli retributivi, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di 5 mesi, a meno che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori/lavoratrici assenti con diritto alla conservazione del posto.
Nei casi sopra indicati deve essere corrisposto per il periodo della sostituzione, fino
all’attribuzione del livello o al rientro dell’assente ai sensi dei precedenti comma, l’assegno contrattuale inerente al livello superiore corrispondente ai compiti che effettivamente il lavoratore/lavoratrice è stato chiamato ad esplicare.
La Giurisprudenza punisce infatti l’illegittimo cumulo di brevi assegnazioni a mansioni superiori, mirate ad eludere la normativa vigente che garantisce al lavoratore un adeguato inquadramento professionale.
Alla mansione superiore deve infatti corrispondere un adeguato trattamento economico, e in ogni caso non è possibile ridurre la retribuzione.
È invece possibile assegnare al lavoratore mansioni equivalenti, la qual cosa però non coincide necessariamente con la parità di valore o con la mera affinità delle mansioni. Il divieto di demansionare il lavoratore, da parte del datore di lavoro, può essere derogato in alcune particolari situazioni straordinarie.
Ad esempio se la capacità del lavoratore a svolgere determinate mansioni diminuisce al punto da mettere a rischio il suo posto di lavoro.
In questo caso l’attribuzione di una mansione di livello inferiore avviene anche nell’interesse del dipendente stesso.
Durante la trattativa di rinnovo del CCNL firmato il 19 gennaio 2012 si è discusso molto sul tema della fungibilità, contrattualmente motivata sia da esigenze aziendali che dalla
opportunità di consentire ai lavoratori l’allargamento delle conoscenze e una maggiore interscambiabilità dei compiti, argomento già trattato nei vari contratti rispettivamente per le aree professionali e per i quadri direttivi.
Esiste piena fungibilità di mansioni solo verso il basso, dal momento che è consentito all’azienda far svolgere compiti di livello inferiore al lavoratore appartenente ad un livello superiore, senza che ciò comporti però una diminuzione di stipendio.
Viceversa, esiste la fungibilità verso l’alto corrispondente nell’assegnazione del lavoratore a  mansioni superiori, ma questo presuppone sempre il riconoscimento della relativa differenza retributiva, fino alla maturazione, a seguito di mansioni svolte in via prevalente e continuativa, dell’inquadramento corrispondente al livello superiore.
Analizziamo il contenuto degli art. 84 e art.77.
  • Aree professionali - Art. 84:
In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilità e anche al fine di consentire ai lavoratori/lavoratrici conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggior interscambio nei compiti, l’impresa può attribuire al lavoratore/ lavoratrice, anche in via promiscua, tutte le attività di pertinenza dell’area professionale di appartenenza, senza che ciò comporti riduzione del trattamento economico.
  • Quadri direttivi – Art.77:
In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilità ed anche al fine di consentire conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggiore interscambio nei compiti in impresa, può essere attuata la piena fungibilità – nell’ambito della categoria dei quadri direttivi e per la vigenza del nuovo CCNL – dal 1° al 4° livello retributivo.
Dal 31 dicembre 2012 la piena fungibilità è attuabile rispettivamente fra il 1°, il 2° e il 3° livello retributivo e fra il 2°, il 3° e il 4° livello retributivo.
Nei confronti dei quadri direttivi di 3° e 4° livello cui sia stata attribuita 
l’indennità di ruolo chiave, la piena
fungibilità può essere attuata solo rispetto ai livelli immediatamente inferiori.
Detto ciò, ricorrendone la necessità, ti invitiamo a richiedere un incontro 
chiarificatore con l’Ufficio Risorse
Umane.
Ricorda bene che hai diritto a essere assistito dal tuo Rappresentante Sindacale: saremo ben lieti di 
accompagnarti e di assisterti. 



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