fortunatamente ti sbagli: non siamo senza CCNL.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria è, infatti, ancora vigente e continuerà a produrre la sua efficacia almeno fino al 30 settembre 2014.
Pertanto le festività soppresse non godute verranno pagate così come previsto. Approfittiamo per informare che i giorni di permesso retribuito a cui si ha diritto nel 2014 sono 4:
MERCOLEDI - 19/3/2014 - SAN GIUSEPPE
GIOVEDI 29/5/2014 - ASCENSIONE
GIOVEDI - 19/6/2014 - CORPUS DOMINI
MARTEDI - 4/11/2014 - UNITA' NAZIONALE
Il CCNL stabilisce che al lavoratore spettano annualmente tanti permessi giornalieri retribuiti quante sono le ex festività soppresse che ricordiamo essere: San Giuseppe (19 marzo), Ascensione (39° gg dopo Pasqua), Corpus Domini (60° gg dopo Pasqua), SS. Pietro e Paolo (29 giugno), Festa dell’Unità nazionale (4 novembre), alle seguenti condizioni:
- che per il lavoratore interessato cadano in un una giornata lavorativa ordinaria secondo l’orario settimanale stabilito per il medesimo;
- che per quei giorni il lavoratore abbia diritto all’intero trattamento economico (N.B.: il lavoratore che faccia anche una sola ora di permesso non retribuito nelle giornate delle festività soppresse perde il diritto alla giornata).
Evidenziamo come nella programmazione di eventuali GIORNATE DI SOLIDARIETA’ nel 2014 è opportuno NON UTILIZZARE le giornate di EX FESTIVITA’ SOPPRESSE (19/3 , 29/5 , 19/6 , 4/11) in quanto ai sensi dell’art. 56 del CCNL vigente, le giornate di permesso in sostituzione delle ex festività soppresse spettano solo se nei giorni di ex festività il lavoratore abbia diritto all’intero trattamento economico.
Per i Quadri Direttivi, non potendo contribuire con la banca ore, una giornata di ex festività è utilizzata per alimentare il Fondo per l’occupazione -FOC- istituito con l’ ultimo rinnovo contrattuale (quindi per i QD nel 2014 le giornate di ex festività sono 3).
Le ex festività possono essere fruite nel periodo che intercorre tra il 16 gennaio e il 14 dicembre (compresi).
Nel godimento di queste giornate il lavoratore deve effettuare la richiesta con congruo preavviso che deve essere autorizzata dal diretto Responsabile, compatibilmente con Ie esigenze di servizio.
Eventuali giornate di assenza caricate in procedura come ex festività al di fuori del periodo consentito (1-15 gennaio, 15-31 dicembre) saranno tramutate d'ufficio in ferie dalla funzione Risorse Umane.
E' possibile fruire dei permessi ex festività non solo a giornate intere, ma anche in modo frazionato ad ore.
Per eventuali permessi ex festività non utilizzati nell'anno, sarà liquidata - entro il mese di gennaio dell'anno successivo - la corrispondente retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita nell'anno di competenza.
Per il 2014, la previsione contemplata dal vigente CCNL , in forza della quale, al ricorrere delle date del 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno coincidenti con la domenica le aziende riconoscono altrettante giornate di permesso retribuito, oppure, d’intesa tra le parti, un compenso aggiuntivo, non trova applicazione (nessuna festività coincidente con domenica).