Le richieste di anticipazione devono essere inviate al Servizio Personale - Ufficio Amministrazione del Personale – senza altra documentazione, viceversa prevista per altri tipi di anticipazione che la richiedono.
Ricordiamo che le anticipazioni delle posizioni individuali maturate sono assoggettate ad un regime di tassazione diverso in funzione della finalità per la quale le predette anticipazioni vengono erogate.
In particolare, nel caso in cui l’aderente al fondo pensione richieda un’anticipazione per spese sanitarie a seguito di gravi motivi personali o del coniuge e figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti autorità pubbliche, sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6
punti percentuali.
Nell’ipotesi in cui venga richiesta un’anticipazione per l’acquisto/ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 23%. Sulle somme erogate a titolo di anticipazione richiesta per ulteriori esigenze dell’aderente, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, parimenti si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 23%.