Care colleghe del Dipartimento Femminile e Pari Opportunità della Fabi del Gruppo Veneto Banca, il prossimo mese rientrerò dalla seconda maternità. Nell’arco di due anni sono infatti diventata mamma di due bei bambini, un maschio e una femmina. Mi ritengo fortunata perché stanno benissimo e ciò mi ha permesso di rientrare al lavoro e di continuare a impegnarmi come ho sempre fatto negli ultimi 10 anni. Ho letto qualcosa in merito al Bonus Bebè e vorrei sapere se potete aiutarmi a capire meglio come funziona e se posso beneficiarne. Ringraziandovi un caro saluto e complimenti per il vostro costante impegno. |
Con l’entrata in vigore del decreto attuativo approvato il 10 aprile dal Consiglio dei Ministri, è finalmente operativo il nuovo bonus bebè previsto dalla Legge di Stabilità 2015 per incentivare la natalità e aiutare i genitori per i primi anni (art.13 “misure per la famiglia”).
Anche la Legge Fornero del 2012 (fondo nuovi nati – misure a sostegno della genitorialità) prevede un bonus bebè per gli anni 2013-2015. Quest’ultimo però differisce dal nuovo perché aveva come finalità quella di sostenere le madri lavoratrici che rinunciavano al congedo parentale per rientrare al lavoro al termine del congedo di maternità.
Il nuovo bonus bebè 2015-2017 stabilito dalla Legge di Stabilità 2015 invece prevede un generico aiuto economico indirizzato principalmente alle famiglie con redditi estremamente bassi.
Vediamoli in dettaglio.
Il Bonus Bebè 2015-2017 prevede che per ogni figlio nato o adottato tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 lo Stato riconosca ai genitori un contributo pari a 960 euro all’anno, erogati in rate mensili da 80 euro a partire dal mese di nascita o di adozione del bambino.
Per ottenere il bonus tuttavia bisogna essere in condizioni economiche particolari, l’agevolazione infatti è valida soltanto per i genitori che hanno un ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) complessivo non superiore a 25.000 euro annui.
Se l’ISEE non supera i 7.000 euro annui l’importo dell’assegno è raddoppiato, passando da 80 a 160 euro al mese.
Per ottenere il bonus (ammesso che abbiate i requisiti ISEE richiesti) occorre fare richiesta compilando una domanda online sul sito dell’Inps ed inviarla all’Istituto in via telematica se si possiede il codice PIN, oppure ci si può rivolgere ad un Caf o ad un patronato abilitato che provvederà a predisporre il modello di domanda e trasmetterlo direttamente all’Inps.
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di nascita del bambino o dall’ingresso in famiglia se adottato. Dopo averla ricevuta, l’Inps verificherà il possesso dei requisiti. In tal caso non si perde nessuna mensilità.
Se invece la domanda viene inoltrata dopo i 90 giorni dalla nascita (o ingresso in famiglia) il bonus decorrerà solo a partire da tale data.
Per i figli nati dopo il 1 gennaio 2015 ma prima dell’entrata in vigore del decreto attuativo (10 aprile 2015) i 90 giorni partono da quest’ultima data, in tal modo nessuna mensilità andrà persa.
Il bonus dura tre anni ma la domanda va presentata una volta sola per il primo anno, mentre per il secondo e terzo anno sarà sufficiente presentare l’aggiornamento dei requisiti ISEE.
Infatti se nel frattempo la famiglia perde i requisiti richiesti dalla legge per l’accesso al bonus l’Inps ne sospende l’erogazione.
Il Bonus Bebé 2013-2015 (Legge Fornero “Fondo Nuovi Nati”) si aggiunge al nuovo Bonus Bebè “80 euro”. Oltre alle madri di bambini nati o adottati nel 2015, vi possono accedere le madri dei bambini nati o adottati entro il 31 dicembre 2014, esclusi dal nuovo Bonus Bebè 2015-2017, per le quali non si è ancora concluso il congedo di maternità.
Si tratta di un contributo per le madri lavoratrici che al termine del congedo di maternità decidono di rinunciare in tutto o in parte al congedo parentale* per rientrare al lavoro, ed è utilizzabile alternativamente per il servizio baby-sitting o per pagare le spese di iscrizione agli asili nido.
Il bonus è di 300 euro al mese, può essere ottenuto per un massimo di sei mesi e deve essere richiesto entro undici mesi dal termine del congedo di maternità.
Non viene pagato in contanti alla lavoratrice madre ma consiste in un contributo per il servizio baby-sitting erogato attraverso il sistema dei voucher (buoni lavoro rilasciati dall’Inps o da altri rivenditori autorizzati utilizzati per pagare il cosi detto “lavoro accessorio”). Se invece la lavoratrice madre decide di utilizzare il bonus per il pagamento dell’iscrizione presso un asilo nido, il pagamento verrà effettuato direttamente alla struttura per l’infanzia prescelta purché abbia aderito al progetto.
Per ottenere il Bonus Bebè 2013-2015 la lavoratrice madre deve presentare domanda all’Inps per partecipare ad un apposito bando pubblicato annualmente dall’istituto, indicando la modalità di utilizzo prescelta e i mesi per i quali intende usufruire del bonus, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato dall’Inps ed è unico per ogni anno.
L’Inps pubblicherà la graduatoria che vedrà comunque privilegiate le lavoratrici madri con il reddito più basso così come risultante dalla dichiarazione ISEE presentata.
Per approfondimenti sui congedi di maternità e sui congedi parentali invitiamo a contattarci e a consultare, sul nostro sito www.fabigvb.it, le guide che abbiamo predisposto sull’argomento.
Per eventuali dubbi, chiarimenti o per qualsiasi tipo di segnalazione o di commento scriveteci: saremo ben liete di rispondervi.