- infortunio occorso durante il percorso casa – lavoro;
- infortunio occorso recandosi durante il percorso da un luogo di lavoro ad un altro;
- infortunio occorso durante il percorso dal luogo di lavoro a quello di consumo abituale del pasto (nel caso sia prevista la mensa aziendale).
Non osta all’intervento dell’Inail il fatto che sia utilizzato un mezzo proprio, sempreché tale utilizzo sia necessitato. La Cassazione con sentenza n. 995 del 2007 ha specificato i requisiti affinché possa trovare applicazione la normativa in materia di infortunio in itinere :
- la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso eseguito e l’evento;
- la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa;
- la necessità da parte del lavoratore dell’uso del veicolo privato ( da accertarsi in concreto).
“Con riferimento all’indennizzo di infortuni in itinere occorsi utilizzando la bicicletta, - specifica l’Inail - si ritiene che la valutazione sul carattere “necessitato” dell’uso di tale mezzo di locomozione, per assenza o insufficienza dei mezzi pubblici di trasporto e per la non percorribilità a piedi del tragitto, considerata la distanza tra l’abitazione ed il luogo di lavoro, costituisca discrimine ai fini dell’indennizzo soltanto quando l’evento lesivo si verifichi nel percorrere una strada aperta al traffico di veicoli a motore e non invece quando tale evento si verifichi su pista ciclabile o zona interdetta al traffico”.
Nel caso della strada aperta al traffico di veicoli a motore, infatti, si ritiene esclusa l’indennizzo dell’infortunio in conseguenza alla libera scelta, da parte del lavoratore, di esporsi ad un rischio maggiore, rispetto a quello gravante sugli utenti dei mezzi pubblici di trasporto, nell’affrontare il traffico veicolare a bordo del mezzo di trasporto privato. Viceversa, nel caso di tragitto su pista ciclabile, e cioè su percorso protetto ed interdetto al traffico dei veicoli a motore, risulta escluso quel rischio aggravato dalla scelta del mezzo di trasporto privato, e quindi l’infortunio può essere considerato in itinere e risarcito.
Con riferimento all’indennizzo degli infortuni occorsi utilizzando il servizio di bike-sharing, l’Inail precisa che tale servizio, sebbene promosso e gestito dalle amministrazioni locali ai fini del decongestionamento del traffico e, quindi dell’inquinamento ambientale, non può, tuttavia, essere assimilato al mezzo pubblico di servizio.
Al riguardo, infatti, l’Inail osserva che ai fini di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 38/2000 non è rilevante la proprietà del mezzo di trasporto utilizzato, che può appartenere sia al lavoratore che a terzi, quanto, piuttosto, il controllo che il lavoratore può esercitare sulla conduzione dello mezzo e quindi sulle condizioni di rischio collegate alle scelte di guida. Infine l’Inail precisa che, con riferimento alle ipotesi di percorso effettuato in parte su pista ciclabile o zona interdetta al traffico e in parte su strada aperta ai veicoli a motore, l’infortunio che si sia verificato in tale ultimo tratto deve essere indennizzato solo in presenza delle condizioni che rendano “necessitato” l’uso della bicicletta.
Condizioni che non sono necessarie qualora l’infortunio si sia verificato in un tratto di percorso protetto. Questo in quanto, con riferimento a fattispecie assimilabili, relative al cosiddetto percorso misto (effettuato in parte con mezzo di trasporto privato non necessitato e in parte a piedi), la Corte di Cassazione.