- con oltre10 anni di anzianità giorni 25 lavorativi
- da oltre 5 e sino a 10 anni di anzianità giorni 22 lavorativi
- dall’anno successivo a quello in cui è avvenuta l’assunzione e sino a 5 anni giorni 20 lavorativi (22 giorni per i lavoratori inquadrati nella 3a area professionale, 4° livello retributivo).
A far tempo dal 1° gennaio 2000 nei confronti della categoria dei Quadri direttivi il periodo annuale di ferie è fissato in 26 giorni. I quadri direttivi assunti direttamente dall’impresa con tale inquadramento, durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione hanno diritto a 2 giorni di ferie per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data di assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno, computando come mese intero l’eventuale frazione di mese con un massimo di 20 giorni.
Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza.
Nel caso di assenza per malattia, la riduzione di cui sopra non si applica se l’assenza non supera i sei mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi sei mesi, salvo che l’assenza duri l’intero anno. Non sono computati nella durata delle ferie i giorni di accertata malattia o infortunio intervenuti nel corso delle stesse che siano stati immediatamente denunciati all’impresa.
Nel nostro settore la solidarietà difensiva equivale a una forma di aspettativa e pertanto in questo periodo non maturano ferie.
In che modo? Secondo modalità che ci risulta più semplice spiegare attraverso alcuni esempi pratici.
Se ci si assenta un mese intero, dal 1 maggio al 31 maggio, la spettanza ferie viene ridotta di 1/12 perché l’evento copre un mese di calendario.
La stessa cosa vale nel caso in cui si dovesse fruire della solidarietà dal 15 maggio al 14 giugno: anche in questo caso la spettanza ferie viene ridotta di 1/12.
Se entriamo nell’ambito della frazionata, quindi di più eventi nel corso dell’anno inferiori al mese, in questi casi si devono sommare i vari periodi.
Se il totale dei giorni di solidarietà nel corso dell’anno è inferiore a 30 giorni, le ferie non subiscono alcuna decurtazione.
Se il totale dei giorni risultasse superiore a 30, si deve dividere il numero complessivo di assenze per 30 e il risultato ottenuto, arrotondato all’unità per difetto, corrisponde al numero di dodicesimi di ferie che non maturano.
Se ad esempio le assenze per solidarietà in un anno e in più periodi sono pari a 85 giornate, 85 diviso 30 è uguale a 2,83 che arrotondato per difetto all’unità è pari a 2. In questo caso le spettanze ferie devono essere ridotte di 2/12.
Ci auguriamo sia tutto chiaro, ma restiamo come sempre a disposizione qualora avessi altre domande o dubbi.