A dicembre l’azienda ha accolto la mia richiesta di part-time. La settimana scorsa ho posto una domanda all’Ufficio Amministrazione del Personale perché volevo capire come mai non ho maturato nessuna ora di banca ore nella spettanza annuale. La risposta che ho ricevuto è stata: “Ti confermo che essendo part-time non maturi la banca ore.” Sinceramente trovo strano che non abbia diritto ad alcun permesso e mi aspettavo mi sarebbe stata riconosciuta una quantità di banca ore in proporzione al mio nuovo orario di lavoro. Potreste spiegarmi meglio voi a che cosa ho diritto? |
Il vigente CCNL prevede che ai lavoratori/lavoratrici a tempo parziale appartenenti alle 3 aree professionali vengano conservate, con i criteri in atto, le riduzioni di orario ex art. 56 del ccnl 19 dicembre 1994 (art. 53 per ACRI) e vengano attribuite, a far tempo, rispettivamente, dal 1° gennaio 2000 e dal 1° gennaio 2001, ulteriori riduzioni di orario proporzionate al minore orario effettuato da fruire con gli stessi criteri della Banca Ore.
Prova a verificare il tuo residuo R.O.L. (riduzione d’orario).
Per i colleghi a tempo pieno dovrebbe corrispondere a 7 ore e 30 minuti, mentre per quelli a part-time dovrebbe valorizzare un valore superiore e calcolato proporzionalmente all'orario effettuato.
Tieni presente che anche i lavoratori part-time sono soggetti alla riduzione di 7 ore e 30 minuti da destinarsi al finanziamento del Fondo per l’occupazione.
Il calcolo non è semplicissimo, ma nemmeno impossibile.
Accludiamo le norme estratte dal CCNL che regolano questa materia così potrai verificare tu stessa quanto previsto a livello contrattuale.
Art. 100 – Orario settimanale
1. L’orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti (40 ore per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni nonché per il personale di cui agli artt. 3 e 4), fatto salvo quanto previsto ai comma che seguono.
2. A far tempo dal 1° gennaio 2000, il lavoratore/lavoratrice all’inizio di ogni anno e per l’anno stesso, può optare per:
- fruire di una riduzione dell’orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate;
- continuare ad osservare l’orario settimanale di cui al comma 1, riversando nella banca delle ore la relativa differenza (23 ore annuali).
6. A far tempo dal 1° gennaio 2001 viene riconosciuta annualmente una giornata di riduzione d’orario (ex R.O.L.), da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di ciascun lavoratore/lavoratrice, previo preavviso alla competente Direzione, nell’arco dell’anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di un’ora.
8. In via sperimentale, per gli anni 2012-2016 la dotazione di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta di 7 ore e 30 minuti e il relativo ammontare è destinato a finanziare il Fondo per l’occupazione. Per il medesimo periodo non trova applicazione il primo alinea del comma 2. Analoga riduzione si applica nei confronti dei lavoratori a tempo parziale sulla dotazione di cui all’art. 35, comma 15, lett. d), del presente contratto.
Art. 35 – Lavoro a tempo parziale
d) ai lavoratori/lavoratrici a tempo parziale appartenenti alle 3 aree professionali vengono conservate, con i criteri in atto, le riduzioni di orario ex art. 56 del ccnl 19 dicembre 1994 (art. 53 per ACRI) e vengono attribuite, a far tempo, rispettivamente, dal 1° gennaio 2000 e dal 1° gennaio 2001, ulteriori riduzioni di orario proporzionate al minore orario effettuato, rispetto a quelle riconosciute al personale a tempo pieno (durata dell’orario settimanale di lavoro diviso 5), da fruire con gli stessi criteri di cui alle citate norme; nel caso di lavoro a tempo parziale con distribuzione verticale o mista mensile o annuale, il computo viene effettuato proporzionando le riduzioni d’orario del personale a tempo pieno al minor numero di giornate mediamente prestate nel mese o nell’anno, rispetto alla normale distribuzione dell’orario.