Ecco quali sono le procedure da seguire per fruire di cure termali:
- Il lavoratore si fa rilasciare dal medico di base la proposta di effettuazione delle cure termali e la presenta all’ASL di residenza entro 5 giorni.
- Il medico specialista dell’ASL rilascia la “motivata prescrizione”, in presenza di una delle malattie previste, in quanto ritenga tale cura necessaria ai fini terapeutici o riabilitativi e di maggiore efficacia se non differita sino alle ferie annuali. Nella stessa prescrizione il medico specialista indica il termine massimo entro cui la cura termale deve iniziare (comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta del medico curante).
- Il lavoratore comunica al datore di lavoro il periodo di cura e si fa rilasciare una dichiarazione da cui risulti che durante detto periodo non ha ferie residue sufficienti.
- Il lavoratore trasmette entro due giorni all’INPS ed al datore di lavoro copia della documentazione
- La cura deve essere effettuata presso uno stabilimento termale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale ed al termine delle cure il lavoratore deve trasmettere all’Inps ed al datore di lavoro la documentazione che comprovi l’effettuazione della cura. La cura deve essere effettuata interamente e continuativamente salvo motivi di forza maggiore.
Tra l’assenza per ferie e l’assenza per le cure termali devono intercorrere almeno 15 giorni. L’elenco delle patologie previste dalla legge per fruire delle cure termali è contenuto nel decreto ministeriale del 12.8.1992 e 27.4.1993, rivisitati con DM 15.12.1994 e prorogato con DM 17.12.2007 che abbiamo pubblicato sul nostro sito ww.fabigvb.it nella Sezione Sicurezza e Salute-Patologie Cure Termali.
Ecco la normativa di riferimento:

decreto_ministeriale_-_15_dicembre_1994.pdf |