grazie per averci scritto. La data di scadenza della polizza si sta velocemente avvicinando e le OO.SS. ritengono ormai indispensabile incontrarsi per valutare il livello generale di soddisfazione della polizza ed eventuali opzioni alternative presenti sul mercato.
Negli ultimi 6 mesi non abbiamo ricevuto molte lamentele e questo ci fa pensare che i colleghi abbiano ormai familiarizzato con l’attuale polizza sanitaria ottenendo i rimborsi con maggiore facilità.
Continuate a segnalarci eventuali problemi: li terremo in considerazione quando andremo a discuterne con l’azienda e il broker.
Anche per quanto riguarda la questione Faro abbiamo individuato alcune soluzioni che riteniamo percorribili.
Ritornando al tuo quesito, il D.P.R. n. 642/72 stabilisce che le ricevute o quietanze, rilasciate dal prestatore d’opera o da altri per suo conto, quando si riferiscono ad operazioni non assoggettate ad IVA e di importo superiore a euro 77,47, sono soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. L’obbligo di apporre sulle ricevute il contrassegno per il pagamento dell'imposta di bollo (le marche da bollo sono state abolite nel 2007) è quindi a carico del soggetto che predispone il documento.
Nell’ipotesi in cui la ricevuta venga consegnata, ma non sia in regola con la relativa imposta,
chi la riceve è tenuto a provvedervi, ovvero può rivolgersi all’ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate nel termine di 15 gg.. A carico del professionista inadempiente sono previste sanzioni amministrative.
La risoluzione ministeriale n. 444/E del 2008 cita: solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta sono tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del D.P.R. 642 del 1972 nonché tutti coloro che fanno uso di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine. A titolo di esempio, ed a supporto di quanto sopra, riportiamo quanto evidenziato dal FASI - Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi:
• per effetto dell'applicazione dell'articolo 13 del DPR n. 642/72 ogni esemplare di fattura, nota, ricevuta, quietanza, o simile documento non soggetta ad IVA, rilasciata per un importo pari o superiore ad euro 77,48 deve essere assoggettata ad imposta di bollo, nella misura attualmente fissata in euro 1,81, mediante applicazione, da parte di chi emette il documento di spesa, di marche o bollo a punzone. In alcuni casi e solo per alcuni soggetti autorizzati dagli organi competenti tale imposta può essere assolta in modo virtuale;
• in caso di trasgressione dell'obbligo di cui sopra è prevista una sanzione amministrativa compresa tra il 100% ed il 500% del tributo dovuto;
• sono obbligati in solido al pagamento del tributo e delle eventuali sanzioni amministrative
tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti o documenti non in regola con l'assolvimento del tributo ovvero li allegano ad altri atti o documenti;
• il FASI, qualora riceva dai propri assistiti, ai fini del rimborso, atti o documenti privi di marca o bollo a punzone, ai fini dell'esonero da responsabilità amministrativa, è obbligato alla presentazione di tali documenti all'Ufficio del Registro.
Il comportamento della compagnia, ancorché anomalo e indisponente (un atteggiamento più
collaborativo sarebbe certamente risultato più gradito) risulta coerente con le disposizioni di legge.