se hai un reddito inferiore a € 40.000 la differenza tra la retribuzione percepita nel mese di maggio del 2012 e quella dello stesso mese dell’anno precedente che hai constatato è corretta: non si tratta di un errore!
Con l'articolo 33, comma 12, L.183/2011 (Legge di stabilità) è stata prorogata anche per il 2012 la tassazione all’aliquota fissa del 10% sulle somme legate alla produttività (es. straordinari, premi collettivi, ecc.), ma la detassazione a fine maggio non era ancora applicabile, poiché doveva essere emanato il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri ad hoc che definisse l’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva del 10% e il limite massimo di reddito annuo lordo (da lavoro dipendente riferito al 2011) oltre il quale l’interessato non può usufruire dell’agevolazione fiscale. Con il DPCM 23 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2012, è stata infine data attuazione all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% per l’anno 2012, sulle somme derivanti da incremento della produttività ed efficienza organizzativa.
Il nuovo decreto fissa però nuovi requisiti legati al reddito per poter fruire dell’agevolazione fiscale su indicata e cioè:
- l’imponibile massimo assoggettabile ad imposta sostitutiva (10%) per il corrente anno sarà fino all’importo di 2.500,00 euro (lo scorso anno era di 6000,00 euro);
- il limite di reddito da lavoro dipendente per il corrente anno, sarà fino all’importo di 30.000,00 euro (lo scorso anno era di 40.000euro).
Certo è che dopo anni di applicazione a singhiozzo, con interpretazioni retroattive e modificazioni in corso d'opera, sarebbe forse il caso che la detassazione della produttività, sia varata definitivamente, magari legandola semplicemente all'incremento annuale dei limiti, all'indice Istat o all'Ipca.