Buongiorno colleghi della FABI, Vi scrivo perché il mio lavoro di cassiere mi causa sempre maggiore ansia, soprattutto per gli svariati casi in cui potrei incorrere in sinistri professionali e non soltanto in ammanchi di cassa. Potreste darmi qualche informazione più completa per quanto riguarda la responsabilità del cassiere e i casi in cui c’è il rischio di essere chiamati a rifondere il danno ? |
il lavoro del cassiere di banca è particolarmente stressante, perché espone il dipendente a particolari profili di rischio; anche per questo è prevista, dalla contrattazione collettiva, una particolare indennità di cassa. A questo proposito consigliamo comunque di aderire ad una “polizza del cassiere”, perché l’esperienza ci insegna che gli Istituti di credito accettano difficilmente giustificazioni, in caso di eventi che arrecano loro un danno patrimoniale.
E’ necessario fare chiarezza sulle responsabilità del cassiere, partendo da due presupposti:
1) la chiara e corretta applicazione delle norme di servizio interne è l’unico sistema per cautelare la propria responsabilità;
2) l’unico caso certo per cui il cassiere può essere tenuto a reintegrare la somma, è la deficienza di cassa, un sinistro a fronte del quale egli percepisce un’apposita indennità. Tanto premesso, vediamo qualche esempio. Se vengono smarriti documenti ricevuti dal cassiere in custodia, la Banca può chiamare lo stesso a risarcire il danno?
Occorre valutare caso per caso, naturalmente nel presupposto che la perdita provochi alla banca o a terzi (clienti) un danno patrimoniale quantificabile economicamente. La banca, nel caso in cui intendesse rivalersi sul dipendente dovrà dimostrare il nesso tra causa e comportamento colposo o doloso.
Il dipendente potrebbe infine rispondere del danno, soltanto se è in colpa e non se il danno si fosse verificato per caso fortuito, forza maggiore o a causa della disorganizzazione aziendale. Più in generale, la banca potrà chiedere la refusione del danno nei casi in cui si verifichi un ammanco di contanti ovvero un danno patrimoniale dovuto alla inosservanza delle norme. Il cassiere potrebbe inoltre essere chiamato a rispondere nei confronti della banca o di terzi, anche nella seguente ipotesi: negoziazione di titoli di credito senza rispettare le disposizioni di servizio (mancata identificazione, irregolarità titolo non protestato, mancanza di fondi e protesto, assegni non trasferibili con più girate, assegni rubati, firma di traenza irregolare o falsa, ecc..). Ripetiamo, un’efficace tutela può essere rappresentata dall’adesione del cassiere ad una polizza collettiva “rischi cassa”, che però è limitata alla copertura delle deficienze di cassa per contanti o valori, rilevate in sede di chiusura contabile di cassa/bancomat, conseguenti a errori involontari commessi nell’esercizio dell’attività. Oggi esistono anche polizze che abbinano rischi tipici “del cassiere” a rischi “professionali”: con pochi euro in più anche il cassiere ha l’opportunità di tutelarsi in maniera molto più completa.
Il risarcimento del danno avviene mediante trattenuta in busta paga (magari dilazionata mensilmente in caso di importo rilevante). Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire ragguagli sulle coperture assicurative.