Sono un QD2 e ho sentito che il nuovo CCNL prevede la piena fungibilità delle mansioni all’interno dell’ Area Quadri Direttivi; vi chiedo: in cosa consiste questa fungibilità, che cosa cambierà rispetto ad ora ed inoltre, riguarderà tutti oppure ci sono possibilità di esserne esentati, e per quali motivi, da questa particolare condizione? |
Esiste piena fungibilità di mansioni solo verso il basso, dal momento che è consentito all’azienda far svolgere compiti di livello inferiore al lavoratore appartenente ad un livello superiore, senza che ciò comporti però una diminuzione di stipendio. Viceversa, esiste la fungibilità verso l’alto corrispondente nell’assegnazione del lavoratore a mansioni superiori.; ma questa presuppone sempre il riconoscimento delle relative differenze retributive, se non la maturazione, a seguito di mansioni svolte in via prevalente e continuativa, dell’inquadramento corrispondente al livello superiore.
Si richiama, comunque, in sintesi, il contenuto degli art. 84 e art.77.
Aree professionali - Art. 84: In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilità ed anche al fine di consentire ai lavoratori/lavoratrici conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggior interscambio nei compiti, l’impresa può attribuire al lavoratore/ lavoratrice, anche in via promiscua, tutte le attività di pertinenza dell’area professionale di appartenenza, senza che ciò comporti riduzione del trattamento economico. Quadri direttivi – Art.77: In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilità ed anche al fine di consentire conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggiore interscambio nei compiti in impresa, può essere attuata la piena fungibilità – nell’ambito della categoria dei quadri direttivi e per la vigenza del nuovo CCNL – dal 1° al 4° livello retributivo.
Dal 31 dicembre 2014, salvo ulteriori modifiche, la piena fungibilità verrà attuata come nel recente passato rispettivamente fra il 1°, il 2° e il 3° livello retributivo e fra il 2°, il 3° e il 4° livello retributivo. Nei confronti dei quadri direttivi di 3° e 4° livello cui sia stata attribuita l’indennità di ruolo chiave, la piena fungibilità può essere attuata solo rispetto ai livelli immediatamente inferiori.
Ai sensi dell’art. 6, l. n. 190 del 1985, in deroga – per questo specifico aspetto – all’art. 2103, 1° comma, c.c., l’assegnazione del lavoratore/lavoratrice alla categoria dei quadri direttivi, ovvero ai relativi livelli retributivi, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di 5 mesi, a meno che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori/lavoratrici assenti con diritto alla conservazione del posto. Nei casi sopra indicati deve essere corrisposto per il periodo della sostituzione, fino all’attribuzione del livello o al rientro dell’assente ai sensi dei precedenti comma, l’assegno contrattuale inerente al livello superiore corrispondente ai compiti che effettivamente il lavoratore/lavoratrice è stato chiamato ad esplicare.