Ciao, stante la mia situazione familiare sono interessato alla polizza assicurativa Long Term Care. Ho letto sul C.C.N.L. che esiste una polizza per i dipendenti della quale però non conosco i dettagli. Potete rispondermi, anche pubblicamente (e con la presente vi autorizzo a farlo su Parola alla FABI), fornendo le informazioni su: trattamento, adesione, cosa succede in caso di pensionamento, se estendibile a coniugi a carico ecc. |
Long term care (LTC), termine mutuato dalla lingua anglosassone, sta per indicare cure di lungo periodo; ci si riferisce pertanto a soggetti colpiti da eventi invalidanti tali da generare uno stato di non autosufficienza caratterizzata dall’impossibilità di condurre una vita autonoma (in pratica non essere più in grado di esercitare le funzioni principali della persona, quali: alimentarsi, vestirsi, lavarsi, muoversi). Questa polizza, riservata dall'1/1/2008 a tutte le lavoratrici e i lavoratori dipendenti dalle Aziende di Credito, per poter affrontare il futuro con maggior serenità, è garantita per il tramite di Casdic con un contributo annuale a carico dell’Azienda, per ogni dipendente, pari a euro 50,00 che nel nuovo CCNL chiediamo sia portato a 100,00 euro. La copertura è operativa nei confronti di coloro che, all’occorrenza, non risultassero più dipendenti dalle aziende di Credito esclusi: i cessati dal servizio per dimissioni senza diritto alla pensione, i cessati dal servizio senza diritto alle prestazioni del Fondo di sostegno al reddito, i licenziati per giusta causa o giustificato motivo. La condizione di non autosufficienza dà diritto alle prestazioni c.d. “vita intera” ovvero dal verificarsi dell’evento al momento del decesso, fermo restando il perdurare della condizione stessa.
Anticipiamo qui di seguito per grandi linee le metodologie e i criteri per la gestione di questa importante copertura. Indispensabile è chiarire come si determina lo status di “non autosufficiente”: la relativa certificazione avverrà con il c.d. “metodo del punteggio”, lo stesso usato dal Servizio Sanitario Nazionale. Una volta classificate le attività ricorrenti della vita quotidiana a queste viene attribuito un punteggio in relazione alla durata dell’assistenza necessaria per svolgerle. Viene pertanto definita persona non autosufficiente quella incapace, in modo tendenzialmente permanente e comunque per un periodo superiore a 90 giorni, di svolgere, in tutto o in parte, le seguenti “attività elementari della vita quotidiana” (ADL):
- lavarsi, riferito a farsi la doccia e/o il bagno
- vestirsi e svestirsi
- alimentarsi riferito alla consumazione dei pasti e bevande
- curare l’igiene del corpo riferito ad una serie di attività indispensabili all’igiene personale
(andare al bagno, igiene intima, ecc…)
- la mobilità riferito ai movimenti all’interno dell’abitazione, alzarsi dalla sedia, alzarsi dal letto;
- l’incontinenza ovvero lo stato causato dalla malattia indicata.
Il grado di autonomia e capacità del singolo, l’ausilio o meno di terzi e/o apparecchiature, determineranno il punteggio (definito da apposite tabelle) che potrà essere di: 0 punti (massima autonomia), 5 punti (media) o 10 punti (dipendenza completa). Con la somma di 40 punti, viene riconosciuto lo status di “non autosufficiente” a decorrere dalla data della richiesta. Date le attuali condizioni il contributo alle spese socio/sanitarie sostenute annualmente risulta ancora modesto; la richiesta di raddoppio della quota a carico aziendale dovrà far si che il contributo aumenti fino ad assicurare il sostenimento delle spese relative all’assistenza della persona. Maggiori informazioni le potete trovare sul nostro sito www.fabigvb.it o potete richiedercele scrivendoci a fabi@fabigvb.it.