Cari amici della FABI, vi scrivo per avere chiarimenti in merito ai permessi in caso di malattia dei figli. Sono rientrata la scorsa settimana dalla maternità e dal Servizio Personale mi hanno detto che, in caso di malattia del bimbo, devo prendere ferie o banca ore, e solo dopo aver consumato entrambe le tipologie di permessi, posso utilizzare quelli previsti dal Contratto Integrativo, che per altro non so quanti siano e se siano retribuiti oppure no. Grazie infinite. |
ben tornata, con un tesoro in più da mettere sempre al primo posto!
Veniamo subito al chiarimento.
Dal 18 novembre, data nella quale e stato sottoscritto l'accordo quadro a seguito della fusione di B.P.Intra in Veneto Banca, in materia di permessi per la malattia del bambino, vige la norma prevista dal C.I.A. di Veneto Banca: Cap. 13 - comma: Permesso per malattia del bambino.
Ecco il testo, che puoi trovare anche sul nostro sito.
"Saranno riconosciuti (in alternativa ai permessi previsti dalla Legge) permessi retribuiti - ferme le previsioni della Legge 53/2000 - in caso di malattia del bambino nei limiti numerici e di età disposti dalla Legge stessa, se il lavoratore avrà terminato gli strumenti in suo possesso per giustificare l'assenza: ferie arretrate, banca ore, ex festività".
Ti starai chiedendo cosa stabilisce la Legge citata.
Ecco qua: entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per i periodi corrispondenti alle malattie del bambino fino a 3 anni.
In questo caso, per fruire dei permessi occorre presentare il certificato di malattia del bambino, rilasciato dal medico.
I congedi non sono retribuiti (salvo quanto recita la normativa aziendale).
Durante i congedi per malattia del bambino non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore/lavoratrice.
Ciascun lavoratore (età del bambino tra 4 e 8 anni) deve presentare un’autocertificazione attestante che l'altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo.
La possibilità di usufruire di congedi per la malattia del figlio e stata riconosciuta indipendentemente dalla natura dello stato morboso, acuto o cronico, da ogni modificazione dello stato di salute, da ogni alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ricomprendendovi anche la fase di convalescenza, periodo in cui il bambino deve recuperare le proprie normali condizioni biopsichiche.
La Legge dispone che i congedi per la malattia del bambino siano computati nell'anzianità di servizio, ma esclude gli effetti relativi alle ferie e tredicesima.
Sono coperti ai sensi della copertura figurativa fino al 3° anno, compreso, di vita del bambino.
Ad oggi la normativa aziendale deve essere osservata nel senso letterale.
Fino al compimento del 3° anno, compreso, di vita del bambino non vi sono limiti e si può beneficiare di tutti i giorni che saranno necessari. Da 4 a 8 anni di vita, i giorni vengono fissati in 5 per ciascun genitore.
Qualora si utilizzino questi permessi non verrà corrisposta alcuna retribuzione solo nel caso in cui i lavoratori dispongano ancora di sufficienti giorni di ferie o banca ore residue.
Sempre a tua completa disposizione.