Negli ultimi mesi le condizioni di mia madre sono decisamente peggiorate. Fortunatamente ho altri due fratelli e ci stiamo alternando per non farle mai mancare la nostra assistenza. Il nostro medico di famiglia ci ha parlato della legge 104 e sostiene che potremmo beneficiarne. Potreste illustrarmi cosa prevede questa legge e cosa posso fare per usufruirne? Grazie di cuore. |
La norma definisce portatore di handicap colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
L’handicap assume connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/92) se la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Per presentare la domanda di invalidità civile (con relativa legge 104/92) è necessario che il diretto interessato o un Patronato la inoltrino per per via telematica.
La FABI è in grado di assistere gratuitamente i propri iscritti nell'espletamento della pratica. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
L’ottenimento dell’invalidità civile con legge 104/92 da diritto ad alcune agevolazioni fiscali oltre alla possibilità di beneficiare di permessi di lavoro retribuiti come segue:
• alle persone in situazione di disabilità grave che lavorano come dipendenti spettano 2 ore al giorno o 3 giorni al mese anche frazionabili in ore;
• ai genitori lavoratori dipendenti di figli in situazione di disabilità grave con età inferiore a tre anni spetta il prolungamento dell'astensione facoltativa o 2 ore al giorno (Circ. 162/93, punto 1) fino al compimento dei 3 anni di vita del bambino o 3 giorni (Circ. 155/2010) al mese anche frazionabili in ore (Msg 15995/07 e Msg 16866/2007).
• al coniuge, parenti o affini entro il 2° grado che lavorano come dipendenti spettano 3 giorni al mese anche frazionabili in ore Msg 15995/07. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado della persona in situazione di disabilità grave soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. I tre giorni di permesso mensili possono essere fruiti anche dai parenti e dagli affini del minore di tre anni in situazione di disabilità grave (33, comma 3, della legge 104/92 come modificato dall’art.24 della legge 183/2010 - vedi circolare n. 155/2010).
Chi fruisce della legge 104 ha inoltre la possibilità di richiedere due diversi tipi di aspettativa:
- congedo straordinario retribuito
- congedo straordinario non retribuito
Il congedo straordinario retribuito viene riconosciuto quando il portatore dell’handicap è il lavoratore stesso o quando l’assistito è un familiare che fa parte dello stesso stato di famiglia del lavoratore o che vive nello stesso edificio.
Qualora l’assistito dovesse risiedere altrove il lavoratore non potrebbe beneficiare del congedo straordinario retribuito, ma solo di quello non retribuito.
Si tratta di un periodo di 24 mesi retribuiti che si possono utilizzare anche in maniera frazionata previa specifica domanda.
Ad esempio qualche collega è solito richiederlo quando la badante che assiste il proprio caro si assenta per ferie.
In questo periodo di aspettativa il reddito annuo massimo erogabile al lavoratore non può comunque essere superiore a € 44.000,00.
Il congedo straordinario non retribuito (sempre per complessivi 24 mesi) può essere fruito, anche frazionato, anche quando fossero stati esauriti i 24 mesi retribuiti e, quindi, un lavoratore che gode della legge 104 potrebbe assentarsi fino a 48 mesi.
La legge 104 prevede inoltre l’intrasferibilità in assenza del consenso del lavoratore.
Questi sono i principali contenuti della norma.
Saremo comunque ben lieti di definire con te ulteriori particolari e dettagli del caso.