Salve, sono un Quadro direttivo non ancora iscritto al sindacato e vorrei avere informazioni riguardo all’assicurazione RC professionale che proponete ai vostri iscritti. Inoltre desidererei sapere se davvero sia utile sottoscriverla poiché mi risulta esserci una legge del 1985 che obbligherebbe la banca a tenere indenni dal rischio verso terzi i quadri direttivi. Grazie |
Grazie a te per averci fornito l’occasione di dipanare un dubbio su una materia quanto mai attuale e di sicuro interesse per tutti. Come hai giustamente osservato l’art. 5 della legge 190/85 stabilisce che “il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro intermedio contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni contrattuali”. La legge e il C.C.N.L. del Credito estendono la previsione anche a tutti quei dipendenti che, nello svolgimento del tipo di mansione assegnata, possono essere significativamente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi. Secondo una giurisprudenza ormai consolidata tale obbligo di legge non riguarda la responsabilità derivante al dipendente da inadempimento di obbligazioni contrattuali. L’art. 39 del CCNL del Credito, infatti, recepisce l’obbligo imposto dalla legge 190/85 limitatamente ai casi di colpa lieve, mentre le conseguenze patrimoniali dell’omissione di diligenza recante danni a terzi per colpa grave possono essere contestate ed imputate al dipendente stesso. La polizza assicurativa della R.C. patrimoniale viene quindi proposta al fine di garantire sé stessi dal rischio economico conseguente ad una responsabilizzante omissione di diligenza per il caso di responsabilità contrattuale o extra-contrattuale verso la banca o i suoi clienti a copertura della colpa grave. E’ importante sottolineare come permangano dubbi nello stabilire la linea di demarcazione tra colpa lieve e colpa grave, ciò resta di fatto una competenza propria del tribunale. Pertanto l’avvertimento che sempre viene dato al dipendente, in caso di contestazione, è quello di informare con tempestività il proprio Sindacato: questo si farà carico di proporre il caso ai propri legali per le valutazioni necessarie e le più adeguate misure atte alla risoluzione della controversia. Come emerge dalle ultime sentenze, in molti casi le accuse mosse ai dipendenti si sono risolte o con il giudizio di colpa lieve e quindi senza conseguenze per il collega, oppure nei casi più gravi, con il riconoscimento di un concorso di responsabilità tra dipendente ed istituto bancario, in quest’ultimo caso la parte a carico del collega è comunque coperta dall’assicurazione stipulata. Il consiglio caloroso che ribadiamo è quello di adottare costantemente regole di condotta diligenti, atte a scongiurare esposizioni al rischio patrimoniale; come, a titolo di esempio, la protezione della propria postazione informatica, della propria cassa e della sua movimentazione, particolare attenzione anche al rispetto del “regolamento di cassa” e alle norme prescritte dall’azienda, evitando in ogni caso di assumersi rischi gravi insiti nell’effettuazione di servizi e operazioni fuori dai locali della Banca. Sottolineiamo la necessità di evitare di porre in essere qualsiasi operazione contraria alle direttive aziendali o alle norme di Legge, sebbene a volte vistata o disposta da superiori gerarchici. Rifiutatevi di compiere qualsivoglia transazione in violazione della normativa antiriciclaggio (quali le mancate segnalazioni nei casi previsti dalla legge). Da ultimo ricordiamo a te e ai colleghi che potrete sempre contare anche sui nostri rappresentanti sindacali consultandovi con loro sulle casistiche e le situazioni che, a tuo e vostro giudizio, potrebbero comportare conseguenze a volte spiacevoli. Ancora grazie e speriamo che tu decida presto di unirti al nostro Sindacato.
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Luglio 2017
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