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LA CONTESTAZIONE

Fatti realmente accaduti a colleghe e colleghi bancari. Alcuni di questi potrebbero riferirsi anche a casi che si sono verificati nel Gruppo Veneto Banca...

PAROLA ALLA FABI

“NON TI PREOCCUPARE, TI AUTORIZZO IO...” 

3/7/2015

 
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Un collega che svolge principalmente l'attività di cassiere e lavora da circa dieci anni in una piccola filiale di tre persone, dove l’armonia e la fiducia sono ingredienti quotidiani da impiegare sia verso i colleghi sia nei riguardi dei clienti, riceve una contestazione dall’azienda che si articola su due punti principali. Nel primo punto la banca evidenzia che non ha valutato e rilevato, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di antiriciclaggio, le numerose operazioni di cambio assegni...
La banca contesta che segnali di anomalia avrebbero dovuto indurlo a effettuare una valutazione per la segnalazione di operazione sospetta, ma che tale segnalazione non c'è mai stata. Vengono elencate in modo minuzioso tutte le operazioni anomale riferite a una specifica settimana. Si tratta sempre di operazioni di cambio di assegni tutti sotto soglia a favore di soggetti differenti, ma che alla fine riconducono sempre allo stesso cliente. A titolo di esempio in una sola giornata sono stati cambiati 4 assegni con importo di 2.490 euro. Lo stesso nei giorni successivi per un importo complessivo di circa 50.000 euro in cinque giornate lavorative. Nel secondo punto la banca contesta al collega di aver eseguito alcune operazioni di cassa senza prestare le dovute cautele in espressa violazione della normativa che prevede in capo agli addetti l'onere di verificare la correttezza e completezza della documentazione sottoscritta dal cliente. Anche per questo punto l'azienda elenca in modo minuzioso tutte le operazioni anomale. In particolare si evidenzia come in molte operazioni di cambio assegni non è stato compilato il campo di identificazione del presentatore in palese violazione delle circolari interne in materia di antiriciclaggio. Viene infatti evidenziato che l'operato del collega ha di fatto consentito ai clienti di eludere proprio la normativa antiriciclaggio. In altre operazioni la firma apposta risulta palesemente difforme rispetto a quella depositata sullo specimen firme. In alcune operazioni la disposizione di prelevamento non risulta nemmeno firmata, mentre in altre distinte mancano alcune informazioni quali la ragione sociale. In ultimo, in diverse operazioni di bonifico sempre facenti capo alla medesima società non risultano le firme dispositive e, nei moduli dove sono presenti, risultano difformi a quelle depositate. La lettera, come di consueto, si conclude con l'invito al collega a far pervenire alla Direzione Risorse Umane, entrò cinque giorni dalla data della lettera, le controdeduzioni difensive precisando che, trascorso questo periodo senza che sia pervenuta una valida giustificazione, la banca si ritiene libera di adottare il provvedimento disciplinare più idoneo ai sensi del vigente CCNL. Dopo due giorni il collega, tramite raccomandata, comunica all'azienda di essere disponibile ad un incontro per esporre le sue tesi difensive accompagnato dal suo rappresentante sindacale. Il giorno dell'incontro il collega sottolinea il clima di fiducia che regnava nella filiale soprattutto nei confronti del direttore verso aveva sempre nutrito una profonda stima. Molte operazioni venivano anticipate a lui dal direttore anche tramite telefono e sempre erano suffragate da espressioni del tipo: “...non ti preoccupare, ti autorizzo io...”, “...l'operazione falla tranquillamente...”, “...l'azienda si trova solo in una momentanea difficoltà di liquidità! Ti faccio avere io domani i documenti firmati!...”. Nonostante le molteplici rassicurazioni il collega aveva comunque riferito della situazione e dell'operatività anche al proprio Capo Area e pensava che ciò avrebbe consentito di evitare possibili sanzioni, che l’avrebbe tutelato da eventuali problemi conseguenti a quelle operazioni e che l’azienda non l’avrebbe ritenuto direttamente responsabile. Nonostante ammetta che effettivamente in più di una occasione si era dimenticato di chiedere al suo responsabile la documentazione promessa, il collega sottolinea come aveva sempre inserito il nominativo del presentatore nell'apposita procedura AUI anche se non riportato sulle distinte di versamento. In merito alle firme dispositive non conformi il collega dichiara che i clienti venivano accompagnati allo sportello dal direttore e che, nonostante le firme potessero essere difformi da quelle rinvenibili sullo specimen, le firme erano sempre fatte di loro pugno.
In conclusione il collega ribadisce di aver agito sempre in completa e totale buona fede e che i suoi comportamenti sono stati certamente indotti dalle circostanze legate sia alla dimensione della filiale sia al comportamento dei suoi Responsabili, orientati esclusivamente alla crescita dei numeri e al raggiungimento dei budget, i quali sempre lo incitavano a fare buon viso a cattivo gioco. Dopo qualche giorno la banca, preso atto delle giustificazioni, comunica che viene adottato nei confronti del collega il provvedimento disciplinare della "sospensione dal servizio e dal trattamento economico" per un periodo di un giorno, provvedimento che il collega, alla fine, preferisce non impugnare pur consapevole che ciò comporta pregiudizi professionali e anche economici (per un anno mancato riconoscimento dei premi aziendali e del Vap).

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