Nel mese di ottobre a un collega che svolge la funzione di sviluppatore di piccole e medie imprese viene consegnata una lettera nella quale la banca gli contesta una grave negligenza nella prestazione dell'attività lavorativa tale da comportare un'inefficiente produttività e una conseguente performance commerciale nettamente inferiore alle aspettative. |
Nella lettera vengono elencati numerosi episodi nei quali il collega, secondo la banca, anzichè recarsi sul lavoro ha fatto tutt'altro. Il collega risulta inoltre aver timbrato in orari di entrata e uscita anomali. Il tutto poi corredato dai risultati commerciali del tutto insufficienti, sempre a giudizio dell’azienda, se messi a confronto con quelli degli altri colleghi che, in quello stesso periodo, ricoprivano il medesimo ruolo come evidenziato dai report allegati alla lettera di contestazione. Viene contestato al collega il suo notevole inadempimento rispetto agli obblighi contrattuali di svolgimento della prestazione lavorativa che prevedono adeguati parametri di diligenza e professionalità nello svolgimento delle mansioni. Inascoltate anche le frequenti sollecitazioni e i numerosi inviti, da parte del direttore territoriale e del coordinatore sviluppo commerciale, a un maggiore impegno. La lettera si conclude con il consueto invito a far pervenire, entro 5 giorni dalla ricezione della stessa, le eventuali controdeduzioni difensive in assenza delle quali l'azienda si ritiene libera di adottare il provvedimento disciplinare che ritiene più adeguato. Il collega decide di rispondere per scritto. Innanzitutto dichiara che non è assolutamente vero che il suo impegno sia stato mediocre dato che il suo ruolo non impone alcun tipo di orario. In relazione alle sue assenze non giustificate, minuziosamente indicate nella lettera, dichiara che le stesse erano dovute a motivi più che validi e leciti come, ad esempio il funerale di un caro zio. Inoltre evidenzia la quantità e l’orario di lettura delle mail ricevute sul suo pc portatile che dimostrano l’impegno profuso. Circa la carenza dei risultati il collega spiega come più volte aveva denunciato le sue difficoltà e richiesto invano aiuto non sentendosi sufficientemente preparato e non avendo maturato ancora una significativa esperienza nel ruolo. Il collega per concludere si appella alla mancata tempestività della contestazione e, non essendo affisso nei locali della banca il codice disciplinare, sostiene che la banca non possa procedere oltre. L'azienda in risposta a quanto scritto dal collega evidenzia alcuni fondamentali punti. Innanzitutto dichiara che è irrilevante il richiamo al fatto che, essendo quadro direttivo e sviluppatore, non avrebbe obbligo di attenersi all’orario di lavoro consueto. Le rilevazioni circa le attività svolte nel periodo indicato nella lettera di contestazione disciplinare comprovano che l'assenza di una apprezzabile produttività da parte sua si accompagna ed è connessa anche a uno scarso impegno lavorativo e, sotto tale profilo, il fatto di ritenere che una giornata lavorativa sia stata proficuamente spesa per il solo fatto di aver scaricato qualche mail, conferma l'inadeguatezza del concetto di prestazione lavorativa svolta secondo parametri di diligenza e professionalità propri del livello contrattuale. Ritenuta infondata l'opposizione che si produce nelle memorie difensive circa la mancata affissione del codice disciplinare dato che nella filiale di riferimento è ben presente. Fragile anche il preteso mancato rispetto del requisito dell'immediatezza della contestazione disciplinare dato che la valutazione della condotta del collega non ha potuto che riguardare la prestazione lavorativa nel suo complesso e per un adeguato periodo di tempo. Alla luce delle memorie difensive e della loro superficialità verso le quali, per l’azienda, si può intendere una flebile ammissione delle proprie mancanze, rilevato il suo notevole inadempimento rispetto agli obblighi contrattuali di svolgimento della prestazione lavorativa secondo adeguati parametri di diligenza e professionalità propri della mansione e della qualifica di appartenenza, rilevata infine la perdita definitiva della fiducia, che è requisito fondamentale per la prosecuzione del rapporto di lavoro, viene disposta la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa. E’ bene sottolineare che il datore di lavoro può licenziare il lavoratore nel caso di una violazione del dovere di diligenza tale da giustificare il recesso. In merito la Cassazione si è espressa sul tema in modo chiaro precisando che il lavoratore non si obbliga al raggiungimento di un risultato, ma alla messa a disposizione del datore delle proprie energie, nei modi e nei tempi stabiliti, con la conseguenza che il mancato raggiungimento del risultato prefissato non costituisce di per sé inadempimento, giacché si tratta di lavoro subordinato e non dell'obbligazione di compiere un'opera o un servizio (lavoro autonomo). Ove tuttavia siano individuabili dei parametri per accertare che la prestazione venga eseguita con la diligenza e professionalità medie, proprie delle mansioni affidate al lavoratore, il discostamento dai detti parametri può costituire segno o indice di non esatta esecuzione della prestazione.
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Luglio 2017
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