Per i lavoratori assunti dopo il 1994 e appartenenti al primo e secondo livello della terza area professionale (3A1L e 3A2L), dopo 7 anni di anzianità nella categoria o dalla data dell’ultima promozione, è previsto il riconoscimento di un assegno mensile sostitutivo dell’automatismo di carriera pari alla differenza tra la retribuzione percepita e quella prevista per l’inquadramento superiore (art. 110 del CCNL del 19/01/2012). |
Facciamo notare che anche l’E.D.R. (elemento distinto della retribuzione) e il premio aziendale (l’importo indicato si riferisce all’opzione “CASH” del premio per i colleghi di Veneto Banca), quando la "Differenza di livello" è dovuto, fanno sempre riferimento a quanto previsto per l’inquadramento superiore rispetto a quello indicato nella busta paga.
Nel calcolo dell’anzianità restano esclusi soltanto i periodi di assenza volontaria senza diritto all’intero trattamento economico.
La “Differenza di livello” decorre dal primo giorno del mese in cui si maturano i relativi requisiti.
Ti invitiamo a verificare se sei in possesso dei requisiti richiesti consultando la procedura HR Zucchetti avvalendoti anche della seguente guida realizzata dai Rappresentanti della FABI del Gruppo Veneto Banca:
E' utile ricordare che ti dovranno essere liquidati anche tutti gli arretrati dalla data di maturazione del tuo diritto per un periodo massimo di 5 anni.