FABI - GRUPPO VENETO BANCA
  • HOME
    • CONTATTI
    • FILODIRETTO
    • SEGRETERIA TELEFONICA
    • Il vecchio sito
    • Policy
  • NEWS
  • CHI SIAMO
    • ISCRIVITI ALLA FABI
    • UN PO' DI STORIA...
    • LE STRUTTURE
    • I TUOI RAPPRESENTANTI SINDACALI
    • SALUTE E SICUREZZA
  • ATTIVITA'
    • ATTIVITA' DEL COORDINAMENTO
    • ASSEMBLEE DEI LAVORATORI >
      • CALENDARIO ASSEMBLEE IPOTESI RINNOVO CCNL MAGGIO/GIUGNO 2015 *
      • CALENDARIO ASSEMBLEE RINNOVO CCNL DICEMBRE 2014 / GENNAIO 2015 *
      • CALENDARIO ASSEMBLEE PIATTAFORMA RINNOVO CCNL APRILE/MAGGIO 2014 *
      • CALENDARIO ASSEMBLEE VENETO BANCA MARZO-APRILE 2013 *
    • ASSEMBLEE DEI SOCI DI VENETO BANCA
    • SONDAGGI
    • 1° Congresso Fabi Gruppo Veneto Banca
    • 2° Congresso Fabi Gruppo Veneto Banca
  • SERVIZI
    • CONVENZIONI
    • LE GUIDE DELLA FABI*
    • CAAF e 730
    • POLIZZE ASSICURATIVE per gli iscritti FABI
    • POLIZZE ASSICURATIVE AZIENDALI* >
      • Veneto Banca Spa*
      • Ex Carifac*
      • B.I.M.*
    • ASSISTENZA SANITARIA AZIENDALE >
      • Veneto Banca Spa*
      • Ex Carifac*
      • BancApulia*
      • B.I.M.*
    • GIOVANI
    • SPAZIO DONNA E PARI OPPORTUNITA'* >
      • QUESTIONARIO PARI OPPORTUNITA'
    • SALUTE E SICUREZZA
    • PENSIONATI - ESODATI
    • PREVIDENZA COMPLEMENTARE AZIENDALE* >
      • Gruppo Veneto Banca* >
        • Trattamento fiscale e verifica dei contributi versati
        • Modulistica per variazione e riallocazione contributi
      • Veneto Banca Spa*
      • Carifac*
      • BancApulia*
      • B.I.M.*
    • FABITIASCOLTA
    • BUONI PASTO*
    • RSS feed*
    • APPS*
  • PAROLA ALLA FABI
    • PAROLA ALLA FABI*
    • PAROLA ALLA FABI story
    • F.A.Q.*
    • LA CONTESTAZIONE*
    • PAROLA ALLA PSICOLOGIA
    • BANCARI A COLORI
    • DISEGNA IL TUO EROE
    • PAROLA AI LIBRI
    • VIDEO
    • HUMOR
  • DOCUMENTI
    • COMUNICATI STAMPA SEGRETERIA NAZIONALE
    • COMUNICATI SINDACALI GRUPPO VENETO BANCA*
    • CONTRATTI E ACCORDI* >
      • Contratti e Normativa Nazionale*
      • C.I.A. - Contratti Integrativi Aziendali del Gruppo Veneto Banca*
      • Accordi sindacali del Gruppo Veneto Banca*
      • Fondo Esuberi*
    • MODULI*
    • TABELLE ECONOMICHE*
  • F.A.Q.*
  • AREA R.S.A.


Fabi
GVB News

Notizie e approfondimenti dal Coordinamento
FABI del Gruppo Veneto Banca

Scarica l' APP

CARIFAC : NON E' MAI TROPPO TARDI - DETRAZIONI FISCALI FAMILIARI A CARICO

4/4/2013

 
Immagine
CARIFAC - NON E' MAI TROPPO TARDI - DETRAZIONI FISCALI 2013 - FAMILIARI A CARICO.pdf
File Size: 68 kb
File Type: pdf
Download File

NON E’ MAI TROPPO TARDI
Fabriano, 4 aprile 2013
Cari colleghi e care colleghe,
questa settimana parliamo di Detrazioni Fiscali per familiari a carico.
Abbiamo riscontrato che diversi colleghi non beneficiano delle detrazioni previste dalla normativa fiscale vigente con un consistente danno economico a loro carico.
Se avete familiari a carico e avete dubbi sulla vostra posizione contattateci allo 071/35300 o inviateci una copia della vostra busta paga e del vostro CUD all’indirizzo mail carifac@fabigvb.it o per fax allo 071/34101: saremo ben lieti di effettuare una verifica gratuita e vi contatteremo per assistere voi e i vostri familiari nella compilazione  gratuita delle vostre dichiarazioni dei redditi al fine di recuperare quanto eventualmente non percepito.
La FABI e i suoi consulenti fiscali sono a vostra completa disposizione.
Pensiamo di fare cosa gradita riportando quanto previsto dalle norma in materia di detrazioni fiscali per l’anno 2013.
Detrazioni fiscali 2013 per figli a carico, coniuge o altri familiari
Le detrazioni fiscali per i familiari a carico riducono l’imposta Irpef da pagare. Esse sono calcolate in base al reddito ed alla composizione dei carichi di famiglia. Vediamo i vari casi e le modalità per usufruirne.
Le detrazioni fiscali per i familiari a carico riducono l’imposta Irpef da pagare. Esse sono calcolate in base al reddito ed alla composizione dei carichi di famiglia. Vediamo i vari casi e le modalità per usufruirne.   (Aggiornamento 28 febbraio 2013) - I contribuenti italiani sono tenuti ogni anno a pagare l’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). L’imposta è determinata attraverso l’applicazione delle aliquote fiscali al reddito complessivo del contribuente, ivi compreso i familiari a carico. L’imposta da pagare effettivamente in busta paga o a seguito della consegna del modello 730 dipende però dalle detrazioni fiscali che abbattono l’imposta calcolata sul reddito.

Tra le detrazioni, all’art. 12 del TUIR, aggiornato al 2012, vi sono le detrazioni fiscali per i carichi di famiglia. Esse riguardano il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, naturali riconosciuti o adottivi o affidati o affiliati, e altri familiari indicati nell’art. 433 del codice civile (genitori o suoceri, generi o nuore, fratelli, ecc.).

Per essere considerati a carico sia il coniuge che i figli, che i familiari a carico non devono superare come limite di reddito anno di €. 2840,51. Tali detrazioni per il coniuge e per i figli spettano anche se questi risiedono all’estero, mentre per quanto riguarda gli altri familiari la condizione è che risiedano con il dichiarante. Nei casi di variazione dei carichi familiari durante l’anno, come ad esempio i casi di nascita o morte o matrimonio o separazione, l’importo delle detrazioni va rapportato ai mesi.

Si ricorda che le detrazioni per i carichi di famiglia sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni (non è più obbligatorio rinnovare la dichiarazione annualmente art. 7, Dl n. 70/2011, legge n. 106/2011 vale a dire che una volta presentata dichiarazione di spettanza delle detrazioni la stessa ha valore anche per gli anni successivi fino a quando non intervenga una variazione nel carico familiare).

Le detrazioni fiscali per i carichi di famiglia sono calcolate con riferimento al reddito complessivo del contribuente (al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze) ed i parametri di calcolo sono indicati nell’art. 12 del TUIR. Per maggiori informazioni vediamo quanto scatta lo status di familiare a carico.
Detrazione fiscale 2013 per coniuge a carico
La Legge di Stabilità 2013 non ha modificato gli importi delle detrazioni per coniuge a carico, restano quindi in vigore le regole del 2012.  Le detrazioni fiscali per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato vengono calcolate sulla base di una detrazione teorica variabile tra 0 e 800 euro, secondo modalità di determinazione dell’importo preciso della detrazione collegate a tre classi di reddito posseduto dal contribuente richiedente (quindi il coniuge che richiede la detrazione, la quale è spettante sull’altro coniuge).

L’art. 12 del TUIR, al comma 1 prevede che “Dall’imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia seguenti importi per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
  • 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
  • 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
  • 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro.

Il contribuente con una retribuzione superiore a 80.000 euro non ha diritto alla detrazione per coniuge a carico. Il comma 1 dell’art. 12 del TUIR comprende anche una maggiorazione: La detrazione spettante calcolata secondo quanto previsto sopra è aumentata di un importo pari a:
  • 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
  • 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
  • 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
  • 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
  • 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro.
 
Esempi. Se il reddito posseduto è di 35.100 euro, la detrazione è pari 690 euro aumentato di 20 euro, quindi 710 euro totali annui di detrazione fiscale per coniuge a carico. Se il reddito è 14.000 euro, la detrazione è 800 meno il prodotto tra 110 euro e il rapporto tra 14.000, proprio reddito, e 15.000 euro. Quindi 800 più lo 0,93% (14.000/15.000) di 110 euro, ossia 800 più 102,66 euro. Totale 902,66 euro.

Computo della detrazione. Gli importi della detrazione fiscale per coniuge a carico devono essere rapportati al periodo in cui il coniuge è stato a carico, computando in mesi sulla base dei mesi dell’anno nel quale il coniuge è carico e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

I periodi inferiori al mese sono comunque considerati per intero. Cioè se il 20 novembre c’è un evento che comporta il diritto ad un detrazione fiscale, ad esempio come il matrimonio che determina la condizione di coniuge a carico, essendo ad esempio il marito lavoratore dipendente e la neo moglie priva di un reddito proprio, i mesi da considerare per la detrazione per coniuge a carico sono due, novembre viene considerato per intero pur essendo intervenuto il matrimonio il 20 novembre.

Esempio. Reddito complessivo 20.000 euro, mesi a carico della moglie a seguito di matrimonio pari a 5. A questo punto la detrazione spettante di 690 euro va rapportata a 5 mesi su 12 annui, ossia spetta al marito lavoratore dipendente, sempre se la moglie non supera i 2.840,51 euro di reddito proprio nell’anno ai fini dello status di familiare  a carico, la cifra di 287,50 euro come detrazione per coniuge a carico.
Detrazione 2013 per figli a carico come modificato dalla Legge di Stabilità
La legge di Stabilità 2013 ha modificato, in miglioramento, le detrazioni fiscali per figli a carico spettanti dal 1 gennaio 2013. L’art. 1 comma 483 della legge n. 288 del 2012 ha infatti introdotto nuove detrazioni all’art. 12 comma 1 del TUIR per la parte c) dedicata ai figli a carico. La detrazione per figli a carico teorica. Dall’imposta lorda, calcolata sul reddito complessivo del contribuente richiedente (al netto degli oneri deducibili), si detraggono per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, i seguenti importi teorici (da rapportare al reddito come specificato in seguito):
  • 950 euro per ciascun figlio fiscalmente a carico (nel 2012 era 800 euro);
  • 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni (nel 2012 era 900 euro).

La detrazione per figli a carico è aumentata di un importo pari a:
  • 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi della legge 104 del 1992 (sino al 2012 l’importo era di 220 euro);
  • 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di 3 figli a carico (questo importo è lo stesso del 2012, nessun incremento).

Sulla base di queste novità della Legge di Stabilità, la detrazione teorica sarà di 1.620 euro annui per un figlio minore di tre anni portatore di handicap e di 1.820 euro annui per un figlio minore di tre anni portatore di handicap e che sia a carico insieme ad altri tre fratelli. Passiamo ora dalla detrazione teorica a quella pratica spettante, che dipende dal reddito complessivo del contribuente richiedente la detrazione per figli a carico.

La detrazione per figli a carico effettiva calcolata sul reddito. Chiarito l’ammontare delle detrazioni teoriche collegate allo stato di famiglia, alla composizione del nucleo familiare fiscalmente a carico del contribuente richiedente le detrazioni, per l’effettivo calcolo dell’ammontare della detrazione spettante per figli a carico, secondo quanto previsto dall’art. 12 del TUIR bisogna considerare il reddito posseduto dal contribuente richiedente e rapportarlo a 95.000 euro. Ossia che l’importo effettivamente spettante va calcolato col rapporto tra 95.000 euro, diminuito dal reddito posseduto dal contribuente, e 95.000 euro, e poi moltiplicato per la detrazione teorica.
L’importo base di 95.000 per il calcolo va considerato con riferimento a tutti i figli compreso il primo, va assunto interamente senza effettuare alcun ragguaglio al periodo in cui i figli sono a carico e va applicato per l’intero anno, a prescindere dal momento in cui si verifica l’evento che dà diritto alla maggiorazione stessa (esempio nascita del secondo figlio a carico).
Nel reddito complessivo del contribuente va considerato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Presenza di più figli. L’importo di 95.000 euro, inoltre, è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. Quindi se il lavoratore richiedente ha 3 figli, l’importo da rapportare al proprio reddito è pari a 95.000 più 30.000 euro,  quindi 125.000 euro. L’importo aggiuntivo di 15.000 euro deve essere considerato sia al numeratore che al denominatore del rapporto sopra descritto.
Se il rapporto così calcolato è pari a zero, la detrazione non spetta. Ossia non spetta a coloro che posseggono un reddito di 95.000 euro (o 110.000 euro in caso di due figli, o 125.000 euro in caso di tre figli e così via). Negli altri casi il risultato del prodotto rapportato si assume nelle prime quattro cifre decimali, ossia mediante troncamento degli ulteriori decimali, senza arrotondamento.

Esempi: Un figlio e reddito di 20.000 euro. La detrazione spettante dal 2013 è pari a 950 euro teoriche, la detrazione effettivamente spettante è pari a 749,93 euro annui,  ossia a 950 euro teoriche moltiplicate per 0,7894 (troncato), che deriva dal rapporto tra (95.000-20.000)/95.000.
 
Esempi: 4 figli, uno con handicap e reddito di 20.000 euro.  4 figli sopra i tre anni e reddito di 25.000 euro. La detrazione teorica è pari a 950 euro per tre figli più 200 per ognuno dei 4 figli (oltre i tre figli). Il totale della detrazione teorica è di 4.600 euro annue (950 per 4 più 200 per 4). L’importo base sul quale rapportare il reddito è pari a 95.000 più 15.000 per i tre figli oltre il primo, quindi 140.000. Il calcolo della detrazione per figli a carico spettante è pari a 3.942,66 euro annui, ossia 4600 euro teoriche moltiplicate per 0,8571, che deriva dal rapporto tra (140.000-20.000)/140.000. Spetta inoltre la detrazione di 1.200 euro per famiglie numerose.

Le detrazioni per i figli a carico spettano a prescindere dall’età del figlio e dalla convivenza di questo con i genitori, ferma restando la sussistenza della condizione di familiare a carico, ossia un reddito posseduto dal figlio non superiore a 2.840,51 euro.

La detrazione per famiglie numerose. In presenza di almeno 4 figli a carico, ai genitori, oltre alla detrazioni per figli a carico, è riconosciuta un’ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro (art. 1 comma 15 della legge n. 244 del 2007). Tale importo non è stato modificato dalla Legge di Stabilità 2013, quindi è confermato. Per maggiori informazioni vediamo le agevolazioni fiscali per famiglie a numerose.
La detrazione per figli a carico in caso di separazione
Per quanto riguarda la ripartizione della detrazione tra i coniugi, nel caso non siano legalmente ed effettivamente separati,  essa spetta ad entrambi nella misura del 50%  ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che ha il reddito complessivo più elevato.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Per maggiori informazioni vediamo la detrazione per figli a carico in caso di separazione.
Detrazioni fiscali 2013 per altri familiari a carico
Chi sono gli altri familiari a carico. Per ogni altra persona, tra quelle indicate nell’art. 433 del codice civile, è possibile richiedere la detrazione per familiari a carico, diversa da quella destinata ai figli ed al coniuge. Si tratta dei seguenti parenti del contribuente richiedente le detrazioni fiscali:
  • genitori, gli adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera;
  • i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, che convivano con il contribuente o per provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

Può essere considerato tra gli altri familiari a carico anche il nipote nei confronti del nonno. Può rientrare tra gli altri familiari a carico il coniuge legalmente ed effettivamente separato. Può essere considerato tra gli altri familiari anche la nuora nei confronti della suocere. Ovviamente tutte queste persone devono avere lo status di familiare a carico, ossia non possedere un reddito superiore a 2840,51 euro.

La detrazione per familiari a carico. Ognuno dei parenti indicati nell’elenco, con il reddito inferiore al limite, se convivente con il contribuente o che percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell’autorità giudiziaria, dà diritto ad una detrazione fiscale per il richiedente. Dall’imposta lorda si detrae la cifra di 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione.

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo del richiedente, ed 80.000 euro. La formula, come negli altri casi, è quindi 750 euro  per il risultato di (80.000 meno reddito complessivo) / 80.000. Anche in questo caso se il rapporto è pari a zero, ossia il contribuente possiede 80.000 euro di reddito complessivo, la detrazione non spetta. Ed anche in questo caso vanno assunte nel calcolo le quattro cifre decimali con troncamento. Nel reddito complessivo sono da considerare anche i redditi da fabbricati soggetti alla cedolare secca sulle locazioni.

I soggetti aventi diritto alla detrazioni per familiari a carico sono quelli che abbiano effettivamente sostenuto il carico familiare risultante dalla convivenza o dall’erogazione di un assegno alimentare non risultante da provvedimento dell’autorità giudiziaria. La corresponsione di assegni alimentari, non risultanti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria, deve essere attestata mediante idonea autocertificazione, oppure avvalendosi di qualsiasi idoneo mezzo di prova (es. l’intestazione delle utenze o del contratto di affitto dell’immobile, la documentazione bancaria, ecc).

I commenti sono chiusi.
    Immagine

    Iscriviti alla Newsletter:

    Newsletter

    le News arriveranno nella tua e-mail


    Archivio

    Luglio 2017
    Giugno 2017
    Maggio 2017
    Aprile 2017
    Marzo 2017
    Febbraio 2017
    Gennaio 2017
    Dicembre 2016
    Novembre 2016
    Ottobre 2016
    Settembre 2016
    Agosto 2016
    Luglio 2016
    Giugno 2016
    Maggio 2016
    Aprile 2016
    Marzo 2016
    Febbraio 2016
    Gennaio 2016
    Dicembre 2015
    Novembre 2015
    Ottobre 2015
    Settembre 2015
    Agosto 2015
    Luglio 2015
    Giugno 2015
    Maggio 2015
    Aprile 2015
    Marzo 2015
    Febbraio 2015
    Gennaio 2015
    Dicembre 2014
    Novembre 2014
    Ottobre 2014
    Settembre 2014
    Agosto 2014
    Luglio 2014
    Giugno 2014
    Maggio 2014
    Aprile 2014
    Marzo 2014
    Febbraio 2014
    Gennaio 2014
    Dicembre 2013
    Novembre 2013
    Ottobre 2013
    Settembre 2013
    Agosto 2013
    Luglio 2013
    Giugno 2013
    Maggio 2013
    Aprile 2013
    Marzo 2013
    Febbraio 2013
    Gennaio 2013
    Dicembre 2012
    Novembre 2012
    Ottobre 2012
    Settembre 2012
    Agosto 2012
    Luglio 2012
    Giugno 2012
    Maggio 2012
    Aprile 2012
    Marzo 2012
    Gennaio 2012


    Feed RSS

MAPPA DEL SITO

HOME
CONTATTI
FILODIRETTO
SEGR.RIA TEL.
VECCHIO SITO

NEWS
CHI SIAMO
ISCRIVITI
STORIA
STRUTTURE
R.S.A.

R.L.S.

ATTIVITA'
ATTIVITA' C.

ASSEMBLEE
SONDAGGI
1°CONGRESSO
2°CONGRESSO
SERVIZI
CONVENZIONI
GUIDE FABI
CAAF 730
POLIZZE FABI
POLIZZE AZIENDALI
- VENETO BANCA
- BIM

POLIZZA SANITARIA AZ.LE
- VENETO BANCA
- CARIFAC
- BANCAPULIA
- BIM

GIOVANI
SPAZIO DONNA/PARI OPP.
SALUTE E SICUREZZA
PENSIONATI/ESODATI
PREVIDENZA AZIENDALE
- VENETO BANCA
- CARIFAC
- BANCAPULIA
- BIM

FABITIASCOLTA
BUONI PASTO

RSS FEED
APPS
PAROLA ALLA FABI
PAROLA ALLA FABI story

F.A.Q.
LA CONTESTAZIONE
​PAROLA ALLA PSICOLOGA

BANCARI A COLORI
PAROLA AI LIBRI

VIDEO
HUMOR


DOCUMENTI
COMUNICATI STAMPA
COMUNICATI SINDACALI
CONTRATTI E ACCORDI
NAZIONALI
C.I.A
ACCORDI GVB
- FONDO ESUBERI
MODULI
TABELLE ECONOMICHE

F.A.Q.

CONTATTI FABI GRUPPO VENETO BANCA

Immagine
facebook
Immagine
twitter
Immagine
youtube
Immagine
vimeo
.
Immagine
+39 347 7341001 +39 345 2320505
Immagine
035 19968689
Immagine
fabi@fabigvb.it


Questo sito è stato creato dal Coordinamento della FABI del Gruppo Veneto Banca - 2009-2017