<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" >

<channel><title><![CDATA[FABI - GRUPPO VENETO BANCA - F.A.Q.*]]></title><link><![CDATA[https://www.fabigvb.it/faq]]></link><description><![CDATA[F.A.Q.*]]></description><pubDate>Tue, 26 Sep 2023 21:29:15 +0200</pubDate><generator>Weebly</generator><item><title><![CDATA[VORREI LAVORARE ANCHE L'OTTAVO MESE DI GRAVIDANZA]]></title><link><![CDATA[https://www.fabigvb.it/faq/vorrei-lavorare-anche-lottavo-mese-di-gravidanza]]></link><comments><![CDATA[https://www.fabigvb.it/faq/vorrei-lavorare-anche-lottavo-mese-di-gravidanza#comments]]></comments><pubDate>Wed, 05 Jul 2017 22:00:00 GMT</pubDate><category><![CDATA[maternita]]></category><guid isPermaLink="false">https://www.fabigvb.it/faq/vorrei-lavorare-anche-lottavo-mese-di-gravidanza</guid><description><![CDATA[ 	 		 			 				 					 						          					 								 					 						  Avrei bisogno di un paio di delucidazioni per quanto riguarda la scelta di lavorare durante l&rsquo;ottavo mese di gravidanza.Io ora sono al 6&deg; mese, ma se il ginecologo mi dovesse dare l&rsquo;ok per lavorare l&rsquo;ottavo mese poi lo recupero dopo il parto. Mi hanno detto che se durante l&rsquo;ottavo mese, lavorando, mi assento anche per un solo giorno (per malattia o altro) il mese &ldquo;salta&rdquo;, nel senso che non v [...] ]]></description><content:encoded><![CDATA[<div><div class="wsite-multicol"><div class="wsite-multicol-table-wrap" style="margin:0 -15px;"> 	<table class="wsite-multicol-table"> 		<tbody class="wsite-multicol-tbody"> 			<tr class="wsite-multicol-tr"> 				<td class="wsite-multicol-col" style="width:34.005763688761%; padding:0 15px;"> 					 						  <div><div class="wsite-image wsite-image-border-thin " style="padding-top:10px;padding-bottom:10px;margin-left:0px;margin-right:0px;text-align:center"> <a> <img src="https://www.fabigvb.it/uploads/1/0/1/9/10191293/esami-in-gravidanza_orig.jpg" alt="Foto" style="width:auto;max-width:100%" /> </a> <div style="display:block;font-size:90%"></div> </div></div>   					 				</td>				<td class="wsite-multicol-col" style="width:65.994236311239%; padding:0 15px;"> 					 						  <div class="paragraph"><em><font color="#2a2a2a">Avrei bisogno di un paio di delucidazioni per quanto riguarda la scelta di lavorare durante l&rsquo;ottavo mese di gravidanza.<br />Io ora sono al 6&deg; mese, ma se il ginecologo mi dovesse dare l&rsquo;ok per lavorare l&rsquo;ottavo mese poi lo recupero dopo il parto. Mi hanno detto che se durante l&rsquo;ottavo mese, lavorando, mi assento anche per un solo giorno (per malattia o altro) il mese &ldquo;salta&rdquo;, nel senso che non viene conteggiato come mese lavorato... e&#768; vero?&nbsp;<br />La domanda va inoltrare al datore di lavoro?<br />Quando entrero&#768; in maternita&#768; obbligatoria quali richieste devo fare?</font></em></div>   					 				</td>			</tr> 		</tbody> 	</table> </div></div></div>  <div>  <!--BLOG_SUMMARY_END--></div>  <div class="paragraph"><span style="background-color: transparent;">Carissima collega, per lavorare fino all'ottavo mese di gravidanza serve un certificato del tuo ginecologo che attesti il tuo stato di buona salute e l'assenza di rischi per te e il nascituro.</span><br /><span>Dovrai poi inoltrare domanda all'INPS e al datore di lavoro entro l'inizio del settimo mese.<br />Se durante l'ottavo mese ti dovessi assentare per malattia, anche non strettamente legata alla gravidanza, la flessibilita&#768; si interrompe ed entreresti subito in congedo di maternita&#768;. </span><br /><span></span><span>In questo caso anziche&#769; "guadagnare" un mese in piu&#768; di astensione obbligatoria dopo il parto, guadagneresti solo i giorni dell'ottavo mese effettivamente lavorati.<br />La domanda per la maternita&#768; va inoltrata all'INPS entro i due mesi antecedenti la data prevista per il parto. Innanzitutto il tuo medico dovra&#768; inviare in via telematica il certificato con la data presunta del parto (chiedi, magari lo ha gia&#768; fatto). </span><br /><span></span><span>Poi tramite il sito INPS (dovrai prima fare richiesta di Pin per l'accesso ai servizi ) puoi inserire direttamente tu la specifica domanda.<br />In alternativa puoi fare domanda all'INPS tramite Contact Center dedicato: 803 164 (gratis da rete fissa) oppure </span><span>06 164 164 (da rete mobile ). </span><br /><span></span><span>Sul sito </span><span style="color:rgb(0.000000%, 40.000000%, 100.000000%)">www.fabigvb.it </span><span>puoi trovare la nostra guida a tutti i servizi relativi ai congedi di maternita&#768; sia </span><span>obbligatoria sia facoltativa.<br />Una volta che hai inoltrato la richiesta all'INPS dovrai trasmettere la comunicazione anche al datore di lavoro. Spero di aver chiarito i tuoi dubbi, per qualsiasi necessita&#768; di informazioni sulla normativa relativa alla maternita&#768; non esitare a contattarci.&nbsp;</span><br /><span></span></div>  <div><div class="wsite-image wsite-image-border-none " style="padding-top:10px;padding-bottom:10px;margin-left:0;margin-right:0;text-align:center"> <a> <img src="https://www.fabigvb.it/uploads/1/0/1/9/10191293/schermata-2017-09-06-alle-14-51-11_orig.png" alt="Foto" style="width:auto;max-width:100%" /> </a> <div style="display:block;font-size:90%"></div> </div></div>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[DIMISSIONI: LE FERIE DURANTE IL PERIODO DI PREAVVISO]]></title><link><![CDATA[https://www.fabigvb.it/faq/dimissioni-le-ferie-durante-il-periodo-di-preavviso]]></link><comments><![CDATA[https://www.fabigvb.it/faq/dimissioni-le-ferie-durante-il-periodo-di-preavviso#comments]]></comments><pubDate>Wed, 31 May 2017 22:00:00 GMT</pubDate><category><![CDATA[Uncategorized]]></category><guid isPermaLink="false">https://www.fabigvb.it/faq/dimissioni-le-ferie-durante-il-periodo-di-preavviso</guid><description><![CDATA[ 	 		 			 				 					 						          					 								 					 						  Ho dato le dimissioni con preavviso di un mese cosi&#768; come previsto dal vigente CCNL. Domani inizia il mio ultimo mese di lavoro e ho ancora alcuni giorni di ferie che non ho fruito.Mi possono obbligare a fruirli?   					 							 		 	       L'articolo del vigente CCNL che regola le dimissioni e&#768; l&rsquo;Art. 79 &ndash; Dimissioni da cui abbiamo estratto quanto segue:In caso di risoluzione del rapporto ai sensi della lett. [...] ]]></description><content:encoded><![CDATA[<div><div class="wsite-multicol"><div class="wsite-multicol-table-wrap" style="margin:0 -15px;"> 	<table class="wsite-multicol-table"> 		<tbody class="wsite-multicol-tbody"> 			<tr class="wsite-multicol-tr"> 				<td class="wsite-multicol-col" style="width:34.051724137931%; padding:0 15px;"> 					 						  <div><div class="wsite-image wsite-image-border-none " style="padding-top:10px;padding-bottom:10px;margin-left:0;margin-right:0;text-align:center"> <a> <img src="https://www.fabigvb.it/uploads/1/0/1/9/10191293/ferie-non-godute-1-800x500-crop_orig.jpg" alt="Foto" style="width:auto;max-width:100%" /> </a> <div style="display:block;font-size:90%"></div> </div></div>   					 				</td>				<td class="wsite-multicol-col" style="width:65.948275862069%; padding:0 15px;"> 					 						  <div class="paragraph" style="text-align:justify;"><em>Ho dato le dimissioni con preavviso di un mese cosi&#768; come previsto dal vigente CCNL. Domani inizia il mio ultimo mese di lavoro e ho ancora alcuni giorni di ferie che non ho fruito.<br />Mi possono obbligare a fruirli?</em></div>   					 				</td>			</tr> 		</tbody> 	</table> </div></div></div>  <div>  <!--BLOG_SUMMARY_END--></div>  <div class="paragraph"><span style="background-color: transparent;">L'articolo del vigente CCNL che regola le dimissioni e&#768; l&rsquo;Art. 79 &ndash; </span><span style="background-color: transparent;">Dimissioni da cui abbiamo estratto quanto segue:</span><br /><ol><li>In caso di risoluzione del rapporto ai sensi della lett. e) dell&rsquo;art. 77, le dimissioni debbono essere presentate per iscritto con il preavviso di un mese, salvo diverso termine concordato e fermo che, comunque, al dimissionario compete l&rsquo;intero trattamento economico fino alla scadenza del preavviso. <br /><span></span></li><li>E&#768; in facolta&#768; dell&rsquo;impresa di far cessare il servizio nel giorno delle dimissioni, o in qualsiasi giorno entro la scadenza del preavviso corrispondendo al dimissionario l&rsquo;intero trattamento economico fino alla scadenza. <br /><span></span></li><li>In caso di dimissioni nel periodo in cui, a norma del d.lgs. 26 marzo 2001, n.151, e&#768; previsto il divieto di licenziamento, spetta &ndash; previa presentazione di idonea certificazione medica &ndash; il trattamento economico fino al termine del mese in corso. <br /><span></span></li><li>In caso di risoluzione del rapporto da parte del lavoratore/lavoratrice ai sensi della lett. f) dell&rsquo;art. 77, spetta al medesimo, che non si trovi nelle condizioni di cui alla lett. b) dell&rsquo;art. 77, la stessa indennita&#768; di mancato preavviso che gli competerebbe se la risoluzione del rapporto si fosse verificata ad iniziativa dell&rsquo;impresa per giustificato motivo, nonche&#769; il seguente trattamento: <br /><span></span><ul><li>&#61485; &nbsp;con anzianita&#768; fino a 10 anni di effettivo servizio 4 mensilita&#768; <br /><span></span></li><li>&#61485; &nbsp;con anzianita&#768; superiore a 10 anni di effettivo servizio 6 mensilita&#768; <br /><span></span></li></ul></li><li>Nel caso in cui il lavoratore/lavoratrice si trovi, invece, nelle condizioni di cui alla lett. b) dell&rsquo;art. 77, il lavoratore/lavoratrice stesso, anziche&#769; al trattamento previsto nel comma precedente, ha diritto a quello previsto per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di eta&#768;. <br /><span></span></li></ol>Quando si decide di rassegnare le proprie dimissioni, oggi occorre darne comunicazione al datore di lavoro compilando e inviando il modulo attraverso il sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it). Non e&#768; necessaria una firma per accettazione da parte dell'azienda che si limita a prendere atto della decisione del proprio dipendente. Non occorre fornire alcuna motivazione esplicita.<br />Per espressa previsione di legge, il periodo di preavviso non puo&#768; essere computato nelle ferie (art. 2109, Codice Civile).<br />In tema di &ldquo;non interferenza tra ferie e preavviso&rdquo;, l&rsquo;art. 2109, ultimo comma, C.C. sta solo a significare che l'azienda non puo&#768; pretendere la fruizione delle ferie maturate nell&rsquo;anno durante il periodo di preavviso, essendo il preavviso finalizzato anche alla ricerca di una nuova occupazione da parte del lavoratore licenziato, non compatibile con l&rsquo;esigenza ricreativa delle ferie; ne&#769; il dimissionario puo&#768; pretendere di fruire (scontare o computare) nel preavviso le ferie residue in quanto vanificherebbe l&rsquo;esigenza del datore di lavoro di ricevere una prestazione effettiva finalizzata al cosiddetto passaggio delle consegne (conf. ex plurimis, R. Scognamiglio, Diritto del lavoro, Napoli 1990, 245).<br />Inoltre e&#768; illegittima la determinazione unilaterale del periodo di godimento delle ferie da parte del datore di lavoro allorche&#769; non venga tenuto conto anche degli interessi dei lavoratori e non vi siano comprovate esigenze organizzative aziendali (Pret. Milano 20/1/99, est. Cecconi, in D&amp;L 1999, 359)<br />Le ferie non fruite ti verranno pertanto pagate in quanto la monetizzazione e&#768; possibile proprio nel caso di cessazione del rapporto di lavoro conseguenti a dimissioni, licenziamento o scadenza del contratto a tempo determinato, quando, non essendo piu&#768; possibile che il lavoratore usufruisca delle ferie non godute, il datore di lavoro e&#768; obbligato a compensare il lavoratore retribuendolo dei giorni mancanti.<br />Per concludere, per chi dovesse decidere di dare le dimissioni, e&#768; utile sapere che secondo parte della giurisprudenza, avendo il preavviso efficacia obbligatoria, consegue che, nell&rsquo;ipotesi in cui una delle parti eserciti la facolta&#768; di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve&nbsp;immediatamente, con l&rsquo;unico obbligo della parte recedente di<br />corrispondere l&rsquo;indennita&#768; sostitutiva: quindi tale indennita&#768; non rientra nella&nbsp;base di calcolo di una serie di altri istituti tra cui le ferie, non riferendosi a&nbsp;un periodo lavorato dal dipendente (Cass. 5.10.2009, n. 21216).<br />Prima di dare le dimissioni meglio contattare il proprio rappresentante&nbsp;sindacale per una semplice consulenza: si eviteranno cosi&#768; spiacevoli&nbsp;sorprese.<br /><span></span></div>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[PRESCRIZIONE CREDITI DI LAVORO DOPO LA LEGGE FORNERO]]></title><link><![CDATA[https://www.fabigvb.it/faq/prescrizione-crediti-di-lavoro-dopo-la-legge-fornero]]></link><comments><![CDATA[https://www.fabigvb.it/faq/prescrizione-crediti-di-lavoro-dopo-la-legge-fornero#comments]]></comments><pubDate>Thu, 11 May 2017 08:34:22 GMT</pubDate><category><![CDATA[prescrizione]]></category><guid isPermaLink="false">https://www.fabigvb.it/faq/prescrizione-crediti-di-lavoro-dopo-la-legge-fornero</guid><description><![CDATA[ 	 		 			 				 					 						          					 								 					 						  Sono un vostro iscritto e lavoro in banca da ormai oltre 25 anni.&#8203;Dopo un confronto con alcuni colleghi mi sono accorto che per anni l&rsquo;azienda non ha calcolato correttamente nelle mie buste paga un&rsquo;indennita&#768; retributiva.L&rsquo;incidenza non e&#768; molta, ma sto considerando l&rsquo;ipotesi di rivendicare il pagamento delle differenze.Prima di procedere vorrei sapere: fino a quanti anni indietro posso calc [...] ]]></description><content:encoded><![CDATA[<div><div class="wsite-multicol"><div class="wsite-multicol-table-wrap" style="margin:0 -15px;"> 	<table class="wsite-multicol-table"> 		<tbody class="wsite-multicol-tbody"> 			<tr class="wsite-multicol-tr"> 				<td class="wsite-multicol-col" style="width:34.051724137931%; padding:0 15px;"> 					 						  <div><div class="wsite-image wsite-image-border-none " style="padding-top:10px;padding-bottom:10px;margin-left:0;margin-right:0;text-align:center"> <a> <img src="https://www.fabigvb.it/uploads/1/0/1/9/10191293/depositphotos-24084047-original_orig.jpg" alt="Foto" style="width:auto;max-width:100%" /> </a> <div style="display:block;font-size:90%"></div> </div></div>   					 				</td>				<td class="wsite-multicol-col" style="width:65.948275862069%; padding:0 15px;"> 					 						  <div class="paragraph" style="text-align:justify;"><em>Sono un vostro iscritto e lavoro in banca da ormai oltre 25 anni.<br />&#8203;</em><em>Dopo un confronto con alcuni colleghi mi sono accorto che per anni l&rsquo;azienda non ha calcolato correttamente nelle mie buste paga un&rsquo;indennita&#768; retributiva.</em><em>L&rsquo;incidenza non e&#768; molta, ma sto considerando l&rsquo;ipotesi di rivendicare il pagamento delle differenze.<br />Prima di procedere vorrei sapere: fino a quanti anni indietro posso calcolare le differenze da richiedere?<br />Esiste un termine di prescrizione della rivendicazione anche in costanza di rapporto di lavoro?</em><br /><span></span></div>   					 				</td>			</tr> 		</tbody> 	</table> </div></div></div>  <div>  <!--BLOG_SUMMARY_END--></div>  <div class="paragraph" style="text-align:justify;">L&rsquo;istituto della prescrizione e&#768; stato introdotto dal Codice Civile del 1942.<br />I crediti di lavoro si prescrivono dopo 5 anni.<br />Prescrizione significa tecnicamente non azionare un determinato diritto. <br /><span></span>Se non si rivendica un proprio diritto entro 5 anni si perde automaticamente questo diritto di carattere retributivo.<br />Il lavoratore ha davanti a se&#769; un arco temporale di 5 anni per poter alzare la mano e chiedere formalmente al datore di lavoro il rispetto del contratto, della legge e delle buste paga. <br /><span></span>Il problema che si e&#768; sempre posto e&#768; quello di chiarire da quando decorra la prescrizione, cioe&#768; quale sia, tecnicamente, il &ldquo;dies a quo&rdquo;, il giorno da cui cominciano a&nbsp;decorrere questi famosi 5 anni.<br />Storicamente, da quando nel 1963 si e&#768; espressa la Corte Costituzionale, si e&#768; sempre affermato che nelle grandi aziende, cioe&#768; quelle nelle quali operava la stabilita&#768; cosiddetta reale con la garanzia di reintegra del posto di lavoro nel caso di licenziamento illegittimo e con la presenza del sindacato, la prescrizione decorresse durante il rapporto di lavoro.<br />Nelle piccole aziende con meno di 15 dipendenti e nelle piccole realta&#768; in cui non c&rsquo;era il sindacato e c&rsquo;era il pericolo di perdere il posto di lavoro la prescrizione durante il rapporto di lavoro non decorreva, rimaneva congelata, e iniziava a decorrere quando il rapporto di lavoro finiva, perche&#769; solo in quel momento il lavoratore non era piu&#768; intimorito dall&rsquo;idea di perdere il posto di lavoro ove avesse azionato il diritto medesimo.<br />Questa situazione si e&#768; consolidata nel tempo per cui i lavoratori del credito che operano all&rsquo;interno delle aziende grandi, con il sindacato presente e con la tutela forte dell&rsquo;articolo 18, ogni anno si trovavano nella condizione di dover obbligatoriamente richiedere il proprio credito di lavoro e se non l&rsquo;avessero fatto l&rsquo;avrebbero perso.<br />La situazione e&#768; significativamente cambiata gia&#768; in virtu&#768; dell&rsquo;introduzione della cosiddetta Legge Fornero, Legge 92 del 2012, che come sappiamo tutti ha eliminato le tutele forti dell&rsquo;Articolo 18.<br />Da quella data non e&#768; piu&#768; previsto, se non in rarissimi casi, il ricorso alla reintegra nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo.<br />Quella stabilita&#768; che quindi era garantita dall&rsquo;Articolo 18 vecchia maniera nei confronti dei lavoratori delle grandi imprese ha cominciato a sgretolarsi fino a soccombere.<br />Oggi, con la materia del contratto a tutele crescenti, a maggior ragione, la tutela reintegratoria praticamente non esiste piu&#768; e quindi il lavoratore si trova nella condizione di essere soggetto al rischio della perdita del posto di lavoro in ogni momento.<br />La magistratura ha gia&#768; iniziato a interrogarsi sul decorso della prescrizione e, recentemente, il Tribunale del Lavoro di Milano ha stabilito che proprio il venir meno delle garanzie reintegratorie del vecchio Articolo 18 hanno reso il lavoratore piu&#768; esposto al rischio di perdere il posto di lavoro, esattamente come lo era il lavoratore delle piccole imprese.<br />Secondo il Tribunale di Milano, quindi, anche nelle grandi aziende e nei grandi gruppi bancari la prescrizione rimane congelata nel corso del rapporto di lavoro medesimo, dando al lavoratore molto piu&#768; tempo per rivendicare i propri diritti grazie alla decorrenza del termine dei cinque anni dal momento in cui il lavoratore lascera&#768; l&rsquo;azienda.<br /><span></span></div>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[ 		 	 	 		 			 				 					 						ATTENZIONE A PRONUNCIARE OFFESE NEI CONFRONTI DEI COLLEGHI  					 				 			 		]]></title><link><![CDATA[https://www.fabigvb.it/faq/-attenzione-a-pronunciare-offese-nei-confronti-dei-colleghi]]></link><comments><![CDATA[https://www.fabigvb.it/faq/-attenzione-a-pronunciare-offese-nei-confronti-dei-colleghi#comments]]></comments><pubDate>Tue, 04 Apr 2017 22:00:00 GMT</pubDate><category><![CDATA[offese e ingiurie]]></category><guid isPermaLink="false">https://www.fabigvb.it/faq/-attenzione-a-pronunciare-offese-nei-confronti-dei-colleghi</guid><description><![CDATA[ 	 		 			 				 					 						          					 								 					 						  Sono un vostro iscritto e leggo sempre con interesse Parola alla FABI.Vorrei chiedere se secondo voi e&#768; legittimo un provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio per una giornata irrogato dalla banca a un collega con cui lavoro per aver egli pronunciato apprezzamenti un po&rsquo; volgari nei confronti di un&rsquo;altra collega del nostro ufficio in occasione di una pausa caffe&#768;.&nbsp;   					 							 		 	       [...] ]]></description><content:encoded><![CDATA[<div><div class="wsite-multicol"><div class="wsite-multicol-table-wrap" style="margin:0 -15px;"> 	<table class="wsite-multicol-table"> 		<tbody class="wsite-multicol-tbody"> 			<tr class="wsite-multicol-tr"> 				<td class="wsite-multicol-col" style="width:34.005763688761%; padding:0 15px;"> 					 						  <div><div class="wsite-image wsite-image-border-none " style="padding-top:10px;padding-bottom:10px;margin-left:0;margin-right:0;text-align:center"> <a> <img src="https://www.fabigvb.it/uploads/1/0/1/9/10191293/diffamazione_orig.jpg" alt="Foto" style="width:auto;max-width:100%" /> </a> <div style="display:block;font-size:90%"></div> </div></div>   					 				</td>				<td class="wsite-multicol-col" style="width:65.994236311239%; padding:0 15px;"> 					 						  <div class="paragraph"><em>Sono un vostro iscritto e leggo sempre con interesse Parola alla FABI.<br /></em><em>Vorrei chiedere se secondo voi e&#768; legittimo un provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio per una giornata irrogato dalla banca a un collega con cui lavoro per aver egli pronunciato apprezzamenti un po&rsquo; volgari nei confronti di un&rsquo;altra collega del nostro ufficio in occasione di una pausa caffe&#768;.&nbsp;</em><br /><span></span><br /></div>   					 				</td>			</tr> 		</tbody> 	</table> </div></div></div>  <div>  <!--BLOG_SUMMARY_END--></div>  <div class="paragraph"><br /><span>E&rsquo; bene ricordare in termini generali che l&rsquo;Articolo 34 del CCNL sottolinea come la prestazione lavorativa di </span><span>noi dipendenti debba essere connotata, oltre che dalle caratteristiche tipiche della disciplina, della diligenza, ecc., anche da esempi di moralita&#768; e di dignita&#768;.<br />La sottolineatura della moralita&#768; e della dignita&#768; riveste caratteristica peculiare nel settore del credito. <br />Non si trovano infatti normative analoghe in altre contrattazioni nazionali di settori.<br />La ragione e&#768; legata alla particolare tipologia del lavoro bancario che richiede, storicamente, una certa eticita&#768;, un certo rigore nel rispetto non soltanto delle regole legislative, ma anche dei convenzionali codici di comportamento morali ed etici.</span><br /><span>L&rsquo;aver pronunciato affermazioni di tipo volgare nei confronti di una collega, puo&#768; indurre il datore di lavoro, qualora la collega si sia risentita e abbia riferito l&rsquo;episodio all&rsquo;azienda, a reagire dal punto di vista sanzionatorio. </span><span>Ovviamente dipende innanzitutto dal contesto in cui sono maturate queste affermazioni.<br />Epiteti volgari vuol dire tutto e non vuol dire niente.<br />Bisognerebbe approfondire il grado di volgarita&#768; e quanto siano state, da un lato, offensive verso la collega le </span><span>parole del lavoratore e, dall&rsquo;altro, quanto siano state gratuite e se, eventualmente, le affermazioni pronunciate </span><span>siano state in qualche modo provocate.</span><br /><span>E&rsquo; ininfluente se quelle parole siano state pronunciate durante la pausa caffe&#768; anziche&#769; sul lavoro in quanto la pausa caffe&#768; fa parte dell&rsquo;attivita&#768; lavorativa in senso lato.</span><br /><span>Anche in questo contesto bisogna mantenere un comportamento che sia il piu&#768; possibile ligio.</span><br /><span>Quanto all&rsquo;entita&#768; della sanzione di un giorno ci limitiamo semplicemente ad osservare come il CCNL preveda </span><span>come tipologie di sanzioni unicamente il rimprovero verbale, il biasimo scritto e la sospensione da 1 a 10 </span><span>giorni. L&rsquo;aver scelto una sospensione di un giorno e&#768; un&nbsp;</span><span>provvedimento grave, ma non il piu&#768; grave. Giudicare la&nbsp;proporzionalita&#768; o meno di questo provvedimento non e&#768; possibile non&nbsp;conoscendo gli altri elementi di cui abbiamo parlato in precedenza.<br />Suggerisci al collega nei confronti del quale e&#768; stato adottato il&nbsp;</span><span>provvedimento l&rsquo;opportunita&#768; di un approfondimento con il nostro&nbsp;</span><span>Sindacato: assieme analizzeremo meglio il caso e valuteremo se&nbsp;esistono gli estremi per opporsi alla sanzione.</span><br /><span></span></div>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[QUANDO SI PUO’ PARLARE DI PART-TIME?]]></title><link><![CDATA[https://www.fabigvb.it/faq/-quando-si-puo-parlare-di-part-time]]></link><comments><![CDATA[https://www.fabigvb.it/faq/-quando-si-puo-parlare-di-part-time#comments]]></comments><pubDate>Thu, 30 Mar 2017 22:00:00 GMT</pubDate><category><![CDATA[part time]]></category><guid isPermaLink="false">https://www.fabigvb.it/faq/-quando-si-puo-parlare-di-part-time</guid><description><![CDATA[ 	 		 			 				 					 						          					 								 					 						  Ciao, per favore mi potreste dire quale e&#768; l&rsquo;orario per essere considerati part-time?   					 							 		 	       Per rispondere alla tua domanda dobbiamo far riferimento a quanto previsto nel vigente CCNL all&rsquo;Art. 35 &ndash; &ldquo;Lavoro a tempo parziale&rdquo;.Nel paragrafo che parla di &ldquo;Prestazione lavorativa e orario di lavoro&rdquo; si legge che per le 3 aree professionali, l&rsquo;orario del personale  [...] ]]></description><content:encoded><![CDATA[<div><div class="wsite-multicol"><div class="wsite-multicol-table-wrap" style="margin:0 -15px;"> 	<table class="wsite-multicol-table"> 		<tbody class="wsite-multicol-tbody"> 			<tr class="wsite-multicol-tr"> 				<td class="wsite-multicol-col" style="width:34.005763688761%; padding:0 15px;"> 					 						  <div><div class="wsite-image wsite-image-border-none " style="padding-top:10px;padding-bottom:10px;margin-left:0;margin-right:0;text-align:center"> <a> <img src="https://www.fabigvb.it/uploads/1/0/1/9/10191293/part-time-or-full-time_orig.png" alt="Foto" style="width:auto;max-width:100%" /> </a> <div style="display:block;font-size:90%"></div> </div></div>   					 				</td>				<td class="wsite-multicol-col" style="width:65.994236311239%; padding:0 15px;"> 					 						  <div class="paragraph"><em>Ciao, per favore mi potreste dire quale e&#768; l&rsquo;orario per essere considerati part-time?</em></div>   					 				</td>			</tr> 		</tbody> 	</table> </div></div></div>  <div>  <!--BLOG_SUMMARY_END--></div>  <div class="paragraph"><br /><span>Per rispondere alla tua domanda dobbiamo far riferimento a quanto previsto nel vigente CCNL all&rsquo;Art. 35 &ndash; &ldquo;Lavoro a tempo parziale&rdquo;.<br />Nel paragrafo che parla di &ldquo;Prestazione lavorativa e orario di lavoro&rdquo; si legge che per le 3 aree professionali, l&rsquo;orario del personale a tempo parziale viene fissato secondo i seguenti criteri: </span><br /><span></span><ul><li><span>la durata settimanale dell&rsquo;orario del personale a tempo parziale puo&#768; essere compresa tra le 15 e le 32 ore e 30 </span><span>minuti con distribuzione sia orizzontale, verticale o mista; per il personale appartenente alla 1a area professionale o addetto a mansioni operaie inquadrato nella 2a area professionale, puo&#768; risultare inferiore a 15 </span><span>ore; nel caso di lavoro a tempo parziale con distribuzione verticale o mista mensile o annuale, l&rsquo;orario </span><span>settimanale puo&#768; essere fissato nei limiti del lavoro a tempo pieno; </span><br /><span></span></li><li><span>le prestazioni lavorative sono concordate fra l&rsquo;impresa e il lavoratore/lavoratrice secondo le esigenze di </span><span>servizio, senza obbligo di uniforme ripartizione nella settimana o nel mese, anche tramite turni di lavoro a&nbsp;</span><span>cadenza settimanale, mensile, annuale, nel rispetto in ogni caso di&nbsp;una prestazione giornaliera massima di 9 ore;</span></li><li>&#8203;la distribuzione dell&rsquo;attivita&#768; lavorativa che comprenda anche la&nbsp;<span>giornata di sabato e/o domenica puo&#768; essere convenuta fra le Parti solo nei casi in cui detta attivita&#768; lavorativa sia consentita per il personale a tempo pieno. In altri casi, tale distribuzione puo&#768; essere convenuta solo previa intesa con gli organismi sindacali aziendali; </span></li><li><span>ai lavoratori/lavoratrici a tempo parziale appartenenti alle 3 aree professionali vengono conservate, con i criteri in atto, le riduzioni di orario ex art. 56 del ccnl 19.12.1994 (art. 53 per ACRI) e vengono attribuite, a far tempo, rispettivamente, dal 1&deg; gennaio 2000 e dal 1&deg; gennaio 2001, ulteriori riduzioni di orario proporzionate al minore orario effettuato, rispetto a quelle riconosciute al personale a tempo pieno (durata </span><span>dell&rsquo;orario settimanale di lavoro diviso 5), da fruire con gli stessi criteri di cui alle citate norme; nel caso di </span><span>lavoro a tempo parziale con distribuzione verticale o mista mensile o annuale, il computo viene effettuato </span><span>proporzionando le riduzioni d&rsquo;orario del personale a tempo pieno al minor numero di giornate mediamente prestate nel mese o nell&rsquo;anno, rispetto alla normale distribuzione dell&rsquo;orario; </span><br /><span></span></li><li><span>le prestazioni del personale ad orario parziale debbono essere, di norma, contenute nei limiti di durata fissati nel presente articolo. Unicamente per le seguenti specifiche esigenze organizzative possono venir richieste prestazioni supplementari nelle mansioni attribuite, nei limiti di 2 ore al giorno e 50 ore per anno (dal 1&deg; gennaio al 31 dicembre) e con un compenso, per gli appartenenti alle tre aree professionali, corrispondente </span><span>alla paga oraria calcolata secondo i criteri stabiliti all&rsquo;art. 106, del presente contratto:&nbsp;</span></li></ul><span>&#61485;-&nbsp;operazioni di quadratura contabile e di chiusura;</span><br /><span>- &#61485;</span><span>interruzioni temporanee nel funzionamento di strumenti elettronici di lavoro;</span><br /><span></span><span>- assenze impreviste di altri dipendenti della medesima unita&#768; operativa. <br />&#8203;</span><br /><span>In alternativa al compenso per lavoro supplementare il lavoratore/lavoratrice puo&#768; optare per fruire di permessi a </span><span>recupero secondo il meccanismo della banca delle ore di cui all&rsquo;art. 106 del presente contratto.</span><span></span><br /><span>E&#768; consentito prendere visione delle registrazioni relative al lavoro supplementare ai soggetti e con la procedura </span><span>di cui all&rsquo;art. 106 del presente contratto.</span></div>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[CONGEDI PARENTALI A ORE ]]></title><link><![CDATA[https://www.fabigvb.it/faq/-congedi-parentali-a-ore]]></link><comments><![CDATA[https://www.fabigvb.it/faq/-congedi-parentali-a-ore#comments]]></comments><pubDate>Sun, 26 Mar 2017 22:00:00 GMT</pubDate><category><![CDATA[congedi parentali]]></category><guid isPermaLink="false">https://www.fabigvb.it/faq/-congedi-parentali-a-ore</guid><description><![CDATA[ 	 		 			 				 					 						          					 								 					 						  Su alcuni siti internet ho letto che tra le varie novita&#768; introdotte dal Jobs Act e&#768; stata introdotta la possibilita&#768; di godere dei congedi parentali anche su base oraria. Tale norma si applica anche al settore bancario? E come posso procedere per usufruirne?&nbsp;   					 							 		 	       Il Jobs Act, attraverso il Decreto Legislativo 80 del 2015 da questo punto di vista e&#768; intervenuto per ampliare le maglie [...] ]]></description><content:encoded><![CDATA[<div><div class="wsite-multicol"><div class="wsite-multicol-table-wrap" style="margin:0 -15px;"> 	<table class="wsite-multicol-table"> 		<tbody class="wsite-multicol-tbody"> 			<tr class="wsite-multicol-tr"> 				<td class="wsite-multicol-col" style="width:34.005763688761%; padding:0 15px;"> 					 						  <div><div class="wsite-image wsite-image-border-none " style="padding-top:10px;padding-bottom:10px;margin-left:0;margin-right:0;text-align:center"> <a> <img src="https://www.fabigvb.it/uploads/1/0/1/9/10191293/baby-and-mom-beauty-638x425_orig.jpg" alt="Foto" style="width:auto;max-width:100%" /> </a> <div style="display:block;font-size:90%"></div> </div></div>   					 				</td>				<td class="wsite-multicol-col" style="width:65.994236311239%; padding:0 15px;"> 					 						  <div class="paragraph"><em>Su alcuni siti internet ho letto che tra le varie novita&#768; introdotte dal Jobs Act e&#768; stata introdotta la possibilita&#768; di godere dei congedi parentali anche su base oraria. Tale norma si applica anche al settore bancario? E come posso procedere per usufruirne?&nbsp;</em><br /></div>   					 				</td>			</tr> 		</tbody> 	</table> </div></div></div>  <div>  <!--BLOG_SUMMARY_END--></div>  <div class="paragraph"><span>Il Jobs Act, attraverso il Decreto Legislativo 80 del 2015 da questo punto di vista e&#768; intervenuto per ampliare le maglie dei diritti dei lavoratori e quindi per dare a coloro che necessitino dei congedi parentali maggiori diritti e maggiore possibilita&#768; di fruizione rispetto al passato.</span><br />In passato era previsto il diritto dei lavoratori di beneficiare di congedi parentali giornalieri e quindi non vi era la possibilita&#768; di frazionare questi congedi in ore, se non nell&rsquo;ipotesi in cui, recitava la vecchia normativa, la contrattazione collettiva nazionale di settore avesse, d&rsquo;intesa tra OO.SS. e aziende, sancito questo specifico diritto.<br /><span>Il Jobs Act introduce il diritto al congedo anche frazionato a ore.</span><br /><span>La legge introduce il diritto, ma lascia che la contrattazione collettiva lo disciplini.</span><br /><span>Nel caso in cui la contrattazione collettiva non intervenga, la legge detta una serie di requisiti minimali che devono essere rispettati affinche&#769; i singoli lavoratori possano godere del congedo frazionato a ore.&nbsp;</span><br /><span>Nel settore del credito le parti sociali sono stati particolarmente solerti nell&rsquo;intervenire il 15 dicembre del 2015 con un </span><span>accordo che per quanto riguarda il mondo ABI ha descritto i presupposti e i criteri di fruizione dei congedi frazionati a ore.<br />&#8203;</span>Dal 1&deg; febbraio 2016 e&#768; prevista la fruizione oraria del congedo parentale attraverso un congedo orario che puo&#768; essere fruito per periodi minimi di un&rsquo;ora al giorno la cui somma nell&rsquo;arco di ciascun mese di utilizzo corrisponda a giornate intere. E&rsquo; previsto che i lavoratori presentino una domanda all&rsquo;azienda corredata dalla documentazione gia&#768; presentata all&rsquo;Inps con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. Nella domanda deve essere specificata la durata del periodo richiesto, il numero di giornate equivalenti alle ore fruibili, le giornate e la collocazione oraria nella relativa giornata del congedo medesimo. Questi congedi non sono comunque cumulabili con altre forme di assenze dal lavoro, con altri permessi o riposi previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.&nbsp;</div>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[ 		 	 	 		 			 				 					 						LE “LEGGENDE” SUI GIORNI DI SOLIDARIETA’ SI SPRECANO  					 				 			 		]]></title><link><![CDATA[https://www.fabigvb.it/faq/-le-leggende-sui-giorni-di-solidarieta-si-sprecano]]></link><comments><![CDATA[https://www.fabigvb.it/faq/-le-leggende-sui-giorni-di-solidarieta-si-sprecano#comments]]></comments><pubDate>Mon, 20 Mar 2017 13:23:20 GMT</pubDate><category><![CDATA[solidariet&agrave; obbligatoria]]></category><guid isPermaLink="false">https://www.fabigvb.it/faq/-le-leggende-sui-giorni-di-solidarieta-si-sprecano</guid><description><![CDATA[ 	 		 			 				 					 						          					 								 					 						  Ciao, vi scrivo per chiedervi chiarimenti in merito alla fruizione dei giorni di solidarieta&#768; perche&#769; mi e&#768; giunta voce da alcuni rappresentanti di altre sigle sindacali che sarebbe meglio non utilizzarli il venerdi&#768;, il lunedi&#768; o, comunque, in concomitanza di festivita&#768;. Mi sapreste dare qualche dritta? Vorrei inoltre capire meglio perche&#769; l&rsquo;azienda ha calcolato il numero di giornate di so [...] ]]></description><content:encoded><![CDATA[<div><div class="wsite-multicol"><div class="wsite-multicol-table-wrap" style="margin:0 -15px;"> 	<table class="wsite-multicol-table"> 		<tbody class="wsite-multicol-tbody"> 			<tr class="wsite-multicol-tr"> 				<td class="wsite-multicol-col" style="width:34.10071942446%; padding:0 15px;"> 					 						  <div><div class="wsite-image wsite-image-border-none " style="padding-top:10px;padding-bottom:10px;margin-left:0;margin-right:0;text-align:center"> <a> <img src="https://www.fabigvb.it/uploads/1/0/1/9/10191293/chiarezzab_orig.jpg" alt="Foto" style="width:auto;max-width:100%" /> </a> <div style="display:block;font-size:90%"></div> </div></div>   					 				</td>				<td class="wsite-multicol-col" style="width:65.89928057554%; padding:0 15px;"> 					 						  <div class="paragraph"><em>Ciao, vi scrivo per chiedervi chiarimenti in merito alla fruizione dei giorni di solidarieta&#768; perche&#769; mi e&#768; giunta voce da alcuni rappresentanti di altre sigle sindacali che sarebbe meglio non utilizzarli il venerdi&#768;, il lunedi&#768; o, comunque, in concomitanza di festivita&#768;. Mi sapreste dare qualche dritta? Vorrei inoltre capire meglio perche&#769; l&rsquo;azienda ha calcolato il numero di giornate di solidarieta&#768; obbligatoria da fruire nel 2017 al netto delle ex festivita&#768; fruite nel primo semestre del 2016.<br />Senza voler polemizzare... Ma se io non fossi stato d&rsquo;accordo?&nbsp;<br /></em><br /></div>   					 				</td>			</tr> 		</tbody> 	</table> </div></div></div>  <div>  <!--BLOG_SUMMARY_END--></div>  <div class="paragraph"><br /><span>Carissima collega, fruire delle giornate di solidarieta&#768; il venerdi&#768;, il lunedi&#768; o in concomitanza con festivita&#768; non comporta alcuna penalizzazione.</span><br /><span>Quello a cui si deve fare attenzione e&#768; l&rsquo;importo retributivo settimanale ai fini del calcolo dell&rsquo;anzianita&#768; contributiva. Proviamo a spiegarci meglio.&nbsp;L&rsquo;anzianita&#768; contributiva viene calcolata in base alle settimane lavorate qualora l&rsquo;importo retributivo settimanale sia maggiore o uguale a &euro; 200,76 (pari al 40% dell&rsquo;importo mensile del trattamento minimo di pensione).&nbsp;</span><span>La maggioranza dei dipendenti del nostro settore astenendosi dal lavoro senza retribuzione per 3 giornate </span><span>lavorative non hanno penalizzazioni sull&rsquo;anzianita&#768; contributiva perche&#769; la retribuzione media e&#768; maggiore ai limiti stabiliti per legge.&nbsp;La nostra azienda ha specificato in piu&#768; di un&rsquo;occasione, e noi lo abbiamo ripreso nei nostri comunicati e sul </span><span>nostro Parola alla FABI, considera il sabato e la domenica giornate retribuite, indipendentemente dal fatto che ci si assenti in solidarieta&#768; obbligatoria il venerdi&#768; o il lunedi&#768;.&nbsp;A questo punto si puo&#768; sostenere che la totalita&#768; dei colleghi se lavorasse anche solo una giornata a settimana </span><span>percepirebbe un importo retributivo settimanale superiore a &euro; 200,76 fatta eccezioni per un numero veramente </span><span>limitato di colleghi con un orario di lavoro particolarmente ridotto. In un&rsquo;ottica di prudenza suggeriamo comunque di non fruire di piu&#768; di 3 giornate di solidarieta&#768; consecutive che, tra l&rsquo;altro, e&#768; il limite mensile indicato nell&rsquo;accordo.</span><br /><span>Ci dispiace constatare che sui giorni di solidarieta&#768; circolino ancora diverse leggende, tuttavia siamo qua, per quanto possibile, proprio per fare chiarezza.&nbsp;In merito al tuo secondo quesito, cioe&#768; il metodo adottato dall&rsquo;azienda per calcolare il numero di giornate di </span><span>solidarieta&#768; obbligatoria da fruire nel 2017, essa ha tenuto conto del fatto che molti colleghi avevano gia&#768; fruito di </span><span>ex festivita&#768; prima dell&rsquo;accordo sulla solidarieta&#768; e non le avevano potute compensare nel 2016. L&rsquo;Amministrazione del Personale aveva preso l&rsquo;impegno di consentire anche ai questi colleghi di poterle in qualche modo compensare nel 2017.&nbsp;I colleghi che non le hanno compensate, ma che quest'anno intendono utilizzare tutte e 12 le giornate di solidarieta&#768; obbligatoria previste, non hanno nulla di cui&nbsp;preoccuparsi. Abbiamo gia&#768; sottoposto sia il problema&nbsp;</span><span>all&rsquo;Ufficio Politiche del Lavoro che la soluzione: sara&#768; sufficiente contattare i rispettivi referenti delle Risorse Umane per comunicare che si intendono utilizzare tali giornate, fino al raggiungimento del numero complessivo di 12, e chiedere che siano inserite in procedura con un apposito </span><span>giustificativo: per esempio &ldquo;Aspettativa motivi personali non retribuita&rdquo;. Nelle note verra&#768; precisato che si tratta di giornate </span><span>di solidarieta&#768; obbligatoria.</span><br /><span></span></div>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[ 		 	 	 		 			 				 					 						I CONGEDI PER I PAPA’  					 				 			 		]]></title><link><![CDATA[https://www.fabigvb.it/faq/-i-congedi-per-i-papa]]></link><comments><![CDATA[https://www.fabigvb.it/faq/-i-congedi-per-i-papa#comments]]></comments><pubDate>Sun, 05 Mar 2017 23:00:00 GMT</pubDate><category><![CDATA[congedi parentali]]></category><category><![CDATA[congedi paternit&agrave;]]></category><guid isPermaLink="false">https://www.fabigvb.it/faq/-i-congedi-per-i-papa</guid><description><![CDATA[ 	 		 			 				 					 						          					 								 					 						  Tra poco diventero&#768; papa&#768; e mi e&#768; venuto un dubbio in merito ai permessi di cui potro&#768; usufruire, potete aiutarmi?&nbsp;   					 							 		 	       Caro collega, buone notizie per chi e&#768; appena diventato papa&#768; o lo sara&#768; prossimamente: la nuova Legge di Bilancio ha infatti confermato per il 2017 il congedo di paternita&#768; obbligatorio di due giorni per i lavoratori dipendenti, giorni che dal 2 [...] ]]></description><content:encoded><![CDATA[<div><div class="wsite-multicol"><div class="wsite-multicol-table-wrap" style="margin:0 -15px;"> 	<table class="wsite-multicol-table"> 		<tbody class="wsite-multicol-tbody"> 			<tr class="wsite-multicol-tr"> 				<td class="wsite-multicol-col" style="width:34.051724137931%; padding:0 15px;"> 					 						  <div><div class="wsite-image wsite-image-border-none " style="padding-top:10px;padding-bottom:10px;margin-left:0;margin-right:0;text-align:center"> <a> <img src="https://www.fabigvb.it/uploads/1/0/1/9/10191293/rientroacasaconneonato-600_orig.jpg" alt="Foto" style="width:auto;max-width:100%" /> </a> <div style="display:block;font-size:90%"></div> </div></div>   					 				</td>				<td class="wsite-multicol-col" style="width:65.948275862069%; padding:0 15px;"> 					 						  <div class="paragraph"><em>Tra poco diventero&#768; papa&#768; e mi e&#768; venuto un dubbio in merito ai permessi di cui potro&#768; usufruire, potete aiutarmi?&nbsp;</em><br /><br /></div>   					 				</td>			</tr> 		</tbody> 	</table> </div></div></div>  <div>  <!--BLOG_SUMMARY_END--></div>  <div class="paragraph"><span style="background-color: transparent;">Caro collega, buone notizie per chi e&#768; appena diventato papa&#768; o lo sara&#768; prossimamente: la nuova Legge di Bilancio ha infatti confermato per il 2017 il congedo di paternita&#768; obbligatorio di due giorni per i lavoratori dipendenti, giorni che dal 2018 diventeranno quattro. Come nel 2016, le due giornate di astensione dal lavoro,&nbsp;</span>concesse anche in caso di adozione o affidamento di un minore, dovranno essere utilizzate, anche in via non continuativa, entro 5 mesi dalla nascita del figlio, o ingresso in famiglia del minore in caso di adozione. Si puo&#768; usufruire del congedo, retribuito la 100%, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre dopo il parto. Il padre deve dare preavviso al datore di lavoro almeno 15 giorni prima dell&rsquo;astensione. Al congedo obbligatorio si aggiunge poi il congedo &ldquo;facoltativo&rdquo; previsto&nbsp;<span style="background-color: transparent;">dalle Legge 92/2012: questo periodo aggiuntivo di astensione dal lavoro puo&#768; essere di uno o di due giorni per i padri ma e&#768; subordinato alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternita&#768; obbligatorio, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post-parto per un numero di giorni pari a quelli fruiti dal padre. Il CIA Veneto Banca, in aggiunta ai permessi previsti per legge, riconosce ai neo papa&#768; un permesso retribuito di massimi tre giorni per figlio, anche frazionato ad ore, da utilizzare entro una settimana dal lieto evento. Con le stesse modalita&#768; di utilizzo i rispettivi CIA riconoscono ai dipendenti ex Carifac due giorni, mentre in Banca Apulia un giorno.</span><br /></div>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[“BONUS MAMMA DOMANI” E NOVITA’ A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI ]]></title><link><![CDATA[https://www.fabigvb.it/faq/-bonus-mamma-domani-e-novita-a-sostegno-delle-famiglie-con-figli]]></link><comments><![CDATA[https://www.fabigvb.it/faq/-bonus-mamma-domani-e-novita-a-sostegno-delle-famiglie-con-figli#comments]]></comments><pubDate>Tue, 28 Feb 2017 23:00:00 GMT</pubDate><category><![CDATA[bonus mamma domani]]></category><guid isPermaLink="false">https://www.fabigvb.it/faq/-bonus-mamma-domani-e-novita-a-sostegno-delle-famiglie-con-figli</guid><description><![CDATA[ 	 		 			 				 					 						          					 								 					 						  Buongiorno, mi sapreste spiegare meglio il &ldquo;Bonus mamma domani&rdquo; di cui si sente parlare?Grazie infinite.&nbsp;   					 							 		 	       Cara collega, nella Legge di Bilancio 2017 (ex Legge di Stabilita&#768; 2017) sono previste una serie di misure a sostegno della natalita&#768; e a sostegno delle famiglie con figli. Tra le misure entrate in vigore nel 2017 c&rsquo;e&#768; quella definita "Bonus mamma domani": un Pre [...] ]]></description><content:encoded><![CDATA[<div><div class="wsite-multicol"><div class="wsite-multicol-table-wrap" style="margin:0 -15px;"> 	<table class="wsite-multicol-table"> 		<tbody class="wsite-multicol-tbody"> 			<tr class="wsite-multicol-tr"> 				<td class="wsite-multicol-col" style="width:34.10071942446%; padding:0 15px;"> 					 						  <div><div class="wsite-image wsite-image-border-none " style="padding-top:10px;padding-bottom:10px;margin-left:0;margin-right:0;text-align:center"> <a> <img src="https://www.fabigvb.it/uploads/1/0/1/9/10191293/bonus-bebe-2017-sara-raddoppiato-e-durera-fino-a-5-anni_orig.jpg" alt="Foto" style="width:auto;max-width:100%" /> </a> <div style="display:block;font-size:90%"></div> </div></div>   					 				</td>				<td class="wsite-multicol-col" style="width:65.89928057554%; padding:0 15px;"> 					 						  <div class="paragraph"><em>Buongiorno, mi sapreste spiegare meglio il &ldquo;Bonus mamma domani&rdquo; di cui si sente parlare?<br /><br />Grazie infinite.&nbsp;</em><br /></div>   					 				</td>			</tr> 		</tbody> 	</table> </div></div></div>  <div>  <!--BLOG_SUMMARY_END--></div>  <div class="paragraph">Cara collega, nella Legge di Bilancio 2017 (ex Legge di Stabilita&#768; 2017) sono previste una serie di misure a sostegno della natalita&#768; e a sostegno delle famiglie con figli. Tra le misure entrate in vigore nel 2017 c&rsquo;e&#768; quella definita "Bonus mamma domani": un Premio di 800 euro per la nascita di un figlio o per l&rsquo;adozione di un minore. Il &ldquo;Bonus mamma domani&rdquo; Inps nel 2017 spetta alla futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza, ovvero all&rsquo;atto dell&rsquo;adozione, ed e&#768; erogato dall&rsquo;Inps in unica soluzione. A prevedere il Bonus mamma domani 2017 e&#768; il comma 353, dell&rsquo;art. 1 della Legge di Bilancio per il 2017, che appunto riguarda il Premio alla nascita e nuove misure per il congedo obbligatorio per il padre lavoratore. Il bonus mamma domani e&#768; un sussidio erogato dallo Stato italiano alle neomamme nel 2017, indipendentemente dal loro status di lavoratrice dipendente o autonoma, libera professionista o altre condizioni lavorative. Il bonus neomamme 2017, in realta&#768; e&#768; un premio alla nascita o all'adozione di un minore erogato dall'Inps e spetta anche alle donne disoccupate. La circolare Inps dettaglia anche i termini di presentazione della domanda e documentazione a corredo per ottenere il "Bonus mamma domani". Il premio alla nascita e&#768; corrisposto su domanda telematica della madre avente diritto all&rsquo;INPS. La domanda va presentata dopo il compimento del 7&deg; mese di gravidanza e va corredata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale, attestante la data presunta del parto. Se la domanda del premio e&#768; presentata in relazione al parto, la madre dovra&#768; autocertificare nella domanda la data del parto e le generalita&#768; del bambino.<br /><span>Tra le misure approvate c&rsquo;e&#768; anche il Buono nido di 1.000 euro, un bonus Nido spettante ai genitori, su specifica domanda all&rsquo;Inps, a partire dall&rsquo;anno 2017 per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati dei </span><span>bambini nati dal 1 gennaio 2016 in poi. La normativa e&#768; inserita nella Legge di Stabilita&#768; 2017 ed e&#768; appunto chiamata </span><span>&ldquo;Buono nido e rifinanziamento voucher asili nido&rdquo;, in quanto oltre al Buono Nido di 1.000 euro nella bozza e&#768; previsto </span><span>anche un rifinanziamento dei voucher babysitter e asilo nido, la misura alternativa al congedo parentale e che, come </span><span>vedremo, e&#768; alternativa anche allo stesso Buono Nido di 1.000 euro. L&rsquo;art. 1 comma 355 della Legge n. 232 del 11 </span><span>dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2016 introduce un buono di 1.000 euro su base </span><span>annua e parametrato a undici mensilita&#768;. Il bambino che da&#768; diritto al Buono nido di 1.000 euro nell&rsquo;anno 2017 deve </span><span>essere nato nel 2016 o comunque a decorrere dal 1 gennaio 2016. Il buono spetta per consentire la frequentazione al </span><span>piccolo dell&rsquo;asilo nido. Il buono va calcolato su base annua, la parametrazione su undici mesi comporta che alla famiglia spetta un buono di circa 90 euro per ogni mese di frequenza dell&rsquo;asilo nido. La richiesta va fatta all&rsquo;Inps. L&rsquo;art. 51 continua indicando le modalita&#768; di richiesta del Buono Nido di 1.000 euro: &ldquo;Il buono e&#768; corrisposto al genitore richiedente dall&rsquo;INPS, previa presentazione di idonea documentazione dimostrante l&rsquo;iscrizione a strutture pubbliche o private&rdquo;. Come fare la domanda? Il tutto e&#768; affidato ad un D.P.C.M.: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei </span><span>ministri, su proposta del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del </span><span>lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell&rsquo;economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l&rsquo;attuazione del presente comma&rdquo;. </span><br /><span></span><span>Il Buono nido di 1.000 euro e&#768; alternativo alla detrazione del 19% per asilo nido. Leggendo nel dettaglio la misura, si&nbsp;</span><br /><br /><span></span><span>apprende che &ldquo;Il beneficio di cui al presente comma non e&#768; cumulabile con la detrazione prevista dall&rsquo;articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266&rdquo;. Cosa significa? Che la famiglia deve scegliere tra il Buono nido di 1.000 euro e la detrazione per Asilo Nido, pari al 19% della spesa sostenuta nell&rsquo;anno d&rsquo;imposta fino ad un </span><span>massimo 632 euro annui. Si tratta della detrazione del 19% spettante da alcuni anni sulle spese per asilo nido. Da un semplice calcolo di convenienza economica, alla famiglia converrebbe comunque chiedere il Buono nido di 1.000 euro in quanto con la detrazione del 19%, da fruirsi con la dichiarazione dei redditi, il risparmio, o meglio il recupero </span><span>sull&rsquo;Irpef per effetto della detrazione, puo&#768; arrivare ad un massimo di 120 euro all&rsquo;anno. Pertanto conviene incassare </span><span>tutti i 1.000 euro del Buono Nido. La notizia sta proprio nel fatto che ottenendo il buono di 1.000 euro non si puo&#768; risparmiare ulteriori 120 euro con il 730. La normativa prevede anche che il Buono nido di 1.000 euro non sia </span><span>cumulabile neanche con la misura prevista dall&rsquo;articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. Tale </span><span>misura concede ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, una detrazione fiscale del 19% per autoaggiornamento e formazione. E anche in questo caso conviene chiedere il Buono Nido di 1.000 euro, pur perdendo tale detrazione. Sempre nella Legge di Stabilita&#768; 2017 si legge che il beneficio (il </span><span>Buono Nido di 1.000 euro) &ldquo;non e&#768; altresi&#768; fruibile contestualmente con il beneficio di cui ai commi 2 e 3&rdquo;. E questi due commi contengono il rifinanziamento dei voucher babysitter di cui all&rsquo;art. 4, comma 34, lettera b) della Legge 28 </span><span>giugno 2012, n. 92. In sostanza, anche in questo caso, la famiglia deve scegliere tra il fruire dei voucher babysitter e il Buono Nido di 1.000 euro. </span><br /><span></span><span>Cosa conviene fare? Alla famiglia da qualche anno e&#768; consentita la possibilita&#768;, riservata alla madre lavoratrice, di fruire, in alternativa al congedo parentale e negli 11 mesi dopo il congedo di maternita&#768; obbligatorio (astensione obbligatoria generalmente fruita due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto), la corresponsione di voucher per </span><span>l&rsquo;acquisto di servizi di baby</span><span>-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei </span><span>servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro. L&rsquo;importo del contributo e&#768; di 600,00 euro mensili ed e&#768; </span><span>erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici iscritte alla gestione separata), divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice. La famiglia dovra&#768; verificare quale delle due misure conviene di piu&#768;, in base alla propria organizzazione personale, se fruire di 600 euro al mese per sei mesi (tre mesi nel caso delle lavoratrici autonome e imprenditrici) richiedendo i voucher baby-sitting oppure incassare 1.000 euro di Buono Nido. </span><span>Le modalita&#768; operative per effettuare la richiesta saranno pubblicate dall&rsquo;Inps. Un Decreto del Presidente del </span><span>Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilira&#768; le disposizioni </span><span>necessarie per l'attuazione della normativa sul Bonus Nido di 1.000 euro. &ldquo;Il beneficio e&#768; riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l&rsquo;anno 2017, 250 milioni di euro per l&rsquo;anno 2018, 300 milioni di euro per l&rsquo;anno </span><span>2019 e 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020&rdquo;. In sostanza, esaurite le risorse, l&rsquo;Inps non riconoscera&#768; piu&#768; il </span><span>Buono nido di 1.000 euro ad ulteriori famiglie. </span><br /><span></span><span>Per concludere senza il decreto attuativo non si puo&#768; stabilire con certezza quale sia la procedura relativa alla presentazione della domanda. L'Inps ha gia&#768; chiarito che cio&#768; non costituira&#768; un pregiudizio per le aventi diritto dal </span><span>1&deg;gennaio 2017 e che provvedera&#768; a divulgarle rapidamente ed ampiamente anche attraverso il suo sito internet. E&rsquo; </span><span>possibile tenersi aggiornati consultando il sito dell'Istituto www.inps.it, oppure richiedendo ulteriori informazioni al n. verde 800-803164. Il bonus nuove mamme si traduce in un contributo INPS e questo fa desumere che la richiesta di accesso al beneficio sia speculare a </span><span>quella del bonus bebe&#768; e del voucher babysitter. E&rsquo; presumibile che la richiesta debba essere indirizzata all&rsquo; INPS telematicamente. L&rsquo;invio telematico si rende possibile autonomamente se ed in </span><span>quanto possessori del PIN dispositivo. </span><br /><span></span><span>In mancanza del PIN o in caso di dubbi, la stessa domanda puo&#768; essere indirizzata all&rsquo;ente con l&rsquo;assistenza della FABI, </span><span>di un CAF o di un patronato.</span><span></span><br /><span></span></div>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[SONO INVALIDO : POSSO ANDARE IN PENSIONE PRIMA?]]></title><link><![CDATA[https://www.fabigvb.it/faq/sono-invalido-posso-andare-in-pensione-prima]]></link><comments><![CDATA[https://www.fabigvb.it/faq/sono-invalido-posso-andare-in-pensione-prima#comments]]></comments><pubDate>Sun, 05 Feb 2017 23:00:00 GMT</pubDate><category><![CDATA[invalidit&agrave;]]></category><category><![CDATA[pensione anticipata]]></category><guid isPermaLink="false">https://www.fabigvb.it/faq/sono-invalido-posso-andare-in-pensione-prima</guid><description><![CDATA[ 	 		 			 				 					 						          					 								 					 						  Buongiorno, essendo un invalido civile, potreste dirmi se c'e&#768; un sistema per anticipare la mia pensione?Grazie.&nbsp;   					 							 		 	       Caro Collega, per rispondere con piu&#768; argomenti alla tua specifica domanda avremmo anche necessita&#768; di sapere quale disabilita&#768; ti e&#768; stata riconosciuta.In linea generale beneficiano di una agevolazione sull'uscita i lavoratori con una invalidita&#768; non inferi [...] ]]></description><content:encoded><![CDATA[<div><div class="wsite-multicol"><div class="wsite-multicol-table-wrap" style="margin:0 -15px;"> 	<table class="wsite-multicol-table"> 		<tbody class="wsite-multicol-tbody"> 			<tr class="wsite-multicol-tr"> 				<td class="wsite-multicol-col" style="width:34.051724137931%; padding:0 15px;"> 					 						  <div><div class="wsite-image wsite-image-border-none " style="padding-top:10px;padding-bottom:10px;margin-left:0;margin-right:0;text-align:center"> <a> <img src="https://www.fabigvb.it/uploads/1/0/1/9/10191293/pensioni-invalidit_orig.jpg" alt="Foto" style="width:auto;max-width:100%" /> </a> <div style="display:block;font-size:90%"></div> </div></div>   					 				</td>				<td class="wsite-multicol-col" style="width:65.948275862069%; padding:0 15px;"> 					 						  <div class="paragraph"><em><span style="background-color: transparent;"><font color="#2a2a2a">Buongiorno, essendo un invalido civile, potreste dirmi se c'e&#768; un sistema per anticipare la mia pensione?<br />Grazie.&nbsp;</font></span></em><br /></div>   					 				</td>			</tr> 		</tbody> 	</table> </div></div></div>  <div>  <!--BLOG_SUMMARY_END--></div>  <div class="paragraph"><span style="background-color: transparent;">Caro Collega, per rispondere con piu&#768; argomenti alla tua specifica domanda avremmo anche necessita&#768; di sapere quale disabilita&#768; ti e&#768; stata riconosciuta.</span><br /><span>In linea generale beneficiano di una agevolazione sull'uscita i lavoratori con una invalidita&#768; non inferiore all'80%. </span><br /><span></span><span>Un ulteriore beneficio per i lavoratori invalidi e&#768; riconosciuto dall'articolo 80, comma 3 della legge 388/2000 che consente ai lavoratori sordomuti, agli invalidi per qualsiasi causa ai quali sia stata riconosciuta un'invalidita&#768; superiore al 74 per cento o assimilabile, agli invalidi di guerra, civili, agli invalidi per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali, con invalidita&#768; ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico che possono richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. </span><br /><span></span><span>Se superi l'80% puoi ottenere il trattamento di vecchiaia a 60 anni purche&#768; in possesso di almeno 20 anni di contributi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 8 del Dlgs 503/1992 (cfr: Circolare Inps 35/2012). Dal 2013 questi requisiti si adeguano alla stima di vita e pertanto nel triennio 2016-2018 risulta necessario raggiungere 60 anni e 7 mesi per gli uomini. </span><br /><span></span><span>Nella Riforma Pensioni contenuta nella Legge di Stabilita&#768; 2017 trova spazio la pensione anticipata per invalidi con disabilita&#768; riconosciuta almeno al 75%: lo si evince dalle tabelle allegate al documento programmatico di bilancio consegnato alla Commissione Europea.</span><br /><span>Un&rsquo;agevolazione importante che si aggiunge a quella prevista per gli invalidi dal 75% dall&rsquo;articolo 80, co. 3, </span><span>della legge 388/2000 che riconosce loro una maggiorazione contributiva pari a 2 mesi per ogni anno di lavoro svolto. </span><br /><span></span><span>La pensione anticipata sara&#768; accessibile per gli invalidi dal 75% con 63 anni di eta&#768; e 30 anni di contributi.<br />Gli stessi lavoratori potranno uscire dal mondo del lavoro, senza penalizzazioni, con 41 anni di contributi a </span><span>prescindere dall&rsquo;eta&#768; anagrafica se hanno lavorato almeno 12 mesi effettivi prima dei 19 anni di eta&#768; (lavoratori </span><span>precoci).<br />Per gli invalidi con una percentuale di disabilita&#768; inferiore non sono invece previste grandi agevolazioni alla </span><span>flessibilita&#768; in uscita: potranno andare in pensione anticipata optando per l&rsquo;APE volontaria con 63 anni di eta&#768; e </span><span>20 di contributi: e&#768; vero che il requisito contributivo e&#768; piu&#768; basso, ma l&rsquo;anticipo pensionistico resta a carico loro, </span><span>con una decurtazione ventennale sulla pensione finale.<br />Ti invitiamo a prendere contatti con noi, anche tramite un nostro rappresentante sindacale FABI, per analizzare meglio la tua situazione.</span><br /><span></span></div>]]></content:encoded></item></channel></rss>