Ciao, scusatemi se disturbo anche oggi, ma volevo solo chiedervi un’informazione. Nell’ultima busta paga ricevuta, noto una trattenuta Irpef netta inferiore rispetto ai mesi precedenti (vedi allegate buste paga ottobre e novembre). Ovviamente ne sono ben contenta visto che prendo circa 300 € in più...! Volevo solo sapere se è corretto, se non ci sono stati errori a riguardo insomma. Grazie mille e buona giornata. |
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012 ha stabilito i nuovi requisiti di accesso alla tassazione agevolata al 10% per i lavoratori dipendenti del settore privato, sulla scorta di quanto previsto dalla legge di Stabilità 2012, per cui si è sancita la proroga della detassazione dei premi di produttività per i lavoratori del settore privato anche per il 2012. Si ricorda a questo punto che proprio la legge di stabilità, la legge n. 183/11 per l’anno 2012, ha previsto anche per quest’anno, l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sulle somme premiali corrisposte per incremento della produttività, efficienza organizzativa o per valutazione ritenuta positiva dall’azienda, ma solo se previsto da accordi collettivi aziendali. La legge però, demandava ad un apposito decreto di successiva emanazione, l’individuazione dei requisiti reddituali, sia in relazione all’imponibile assoggettabile, sia in riferimento al reddito da lavoro dipendente relativo all’anno 2011. Questo decreto è stato emanato il 23 marzo 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2012. Sono stati così fissati i requisiti per la concreta applicazione del beneficio fiscale in esame. In sostanza, per il 2012, l’imposta sostitutiva del 10% sarà applicabile ai soli lavoratori dipendenti del settore privato, che abbiano avuto, per l’anno 2011, un reddito da lavoro dipendente (comprensivo di eventuali somme detassate, consultando il proprio CUD è sufficiente sommare le somme contenute nel rigo 1 e nel rigo 251) non superiore a 30.000,00 euro, per un importo massimo agevolabile pari a 2.500,00 euro, al netto dei contributi.
Il presupposto di legge affinché sia possibile applicare la detassazione è la sottoscrizione di un contratto collettivo aziendale, ovvero la sottoscrizione o il recepimento di un contratto collettivo territoriale, entrambi validi per l’anno 2012. Sottoscrizione e recepimento che dovrebbe avere necessariamente la forma scritta. E’ possibile detassare allora solo le somme incentivate maturate ed erogate dopo la sottoscrizione o il recepimento di uno dei contratti collettivi. A prescindere dal momento in cui è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo scorso, si possono detassare le somme corrisposte successivamente alla sottoscrizione o al recepimento del contratto collettivo. Pertanto, nel primo mese utile è possibile recuperare la detassazione delle somme incentivante anche per eventuali periodi precedenti il DPCM. Sulla detassazione si è parlato anche in una recente interrogazione parlamentare, del 20 giugno scorso, in cui si è chiesto al Governo di intervenire al fine del ripristino dei fondi per la detassazione dei redditi che derivano da premi di produttività, a partire dal 1° gennaio 2012. A ciò il Governo ha risposto dichiarando che mancano le risorse per ripristinare il regime agevolato precedente, ma non è escluso che i limiti di redditi e di somma erogata agevolata, mantenendo però stabile l’aliquota dell’imposta sostitutiva al 10%, possano essere nuovamente aumentati.