Caro Collega, la risposta al tuo quesito è tutt’altro che banale.
Cominciamo con il dire che nel Fondo Pensione possono convergere tre tipi di contributi: il TFR, quello individuale e quello aziendale.
Il contributo aziendale viene calcolato prendendo a riferimento quanto stabilito dagli accordi aziendali o nella contrattazione nazionale.
In Veneto Banca, nella maggioranza dei casi si utilizza l’imponibile TFR.
Nell'articolo 81 del vigente CCNL si stabilisce che la retribuzione annua di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto è costituita dai seguenti emolumenti.
- Per le aree professionali: stipendio; scatti di anzianità; importo ex ristrutturazione tabellare;
e, ove spettino, da assegno temporaneo per gli apprendisti di cui all'art. 28 del ccnl 8 dicembre 2007; assegno di cui all'art. 99, ultimo comma; indennità di rischio; indennità per lavori svolti in locali sotterranei; concorso spese tranviarie; indennità di cui all'art. 101, 3° comma; indennità di turno diurno; assegni di cui all'art. 110; eventuale ex premio di rendimento aziendale.
- Per i quadri direttivi: stipendio; tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica, compresa, ove spetti, l'indennità di rischio.
Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale, di spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi degli artt. 70 (trasferimenti) e 88 (missioni) o, comunque, corrisposti con finalità similari al quadro direttivo trasferito o in missione.
E' importante sottolineare che nel periodo 1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2018 il trattamento di fine rapporto dei lavoratori/lavoratrici è calcolato esclusivamente sulle voci tabellari stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare.
Se guardi la tua busta paga le voci che concorrono al calcolo del trattamento di fine rapporto sono:
- STIPENDIO
- SCATTI
- IMPORTO EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE
Tali percentuali sono state incrementate dello 0,5% fino a un massimo del 5,00% in seguito all'eliminazione del premio di fedeltà sancita con la sottoscrizione dell'accordo del 25 gennaio 2012. L'azienda versa un contributo nel momento in cui il dipendente versa un proprio contributo pari almeno all'1%.
I contributi versati alle forme di previdenza complementare, escluso il TFR (quindi i contributi volontari e datoriali), sono interamente deducibili dal reddito Irpef fino ad un massimo di Euro 5.164,57 annui.
Detto ciò capisci che risulta veramente difficile calcolare in percentuale l’ammontare del proprio contributo individuale per poter raggiungere esattamente il limite deducibile previsto dalle norme.
E’ possibile però gestire eventuali versamenti aggiuntivi annualmente, verso la fine dell’anno, quando si ha un’idea dell’ammontare dei versamenti effettuati nel corso di quell’esercizio.
A tale proposito l’anno scorso, esattamente il 6 novembre 2015, abbiamo sottoscritto un accordo che dava la possibilità al personale dipendente di effettuare un versamento straordinario di contributi volontari attraverso una trattenuta in busta paga da richiedersi entro e non oltre il 10 dicembre 2015, sempre e comunque nei limiti della relativa retribuzione.
Anche quest'anno chiederemo che venga data questa possibilità che offre vantaggi fiscali è l'opportunità per alcuni colleghi, quelli con redditi più bassi, di poter rientrare tra coloro che hanno diritto a beneficiare del bonus Renzi. Considerato che per l’azienda accordi di questo tipo non costano assolutamente nulla, sarebbe bello venissero consolidati e che non ci fosse la necessità di sottoscriverli ogni anno.