Cari colleghi della FABI, mi sono accorta che da qualche mese non mi viene corrisposta l’indennità di rischio. Ho chiamato l’ufficio competente per ottenere spiegazioni e mi sono sentita chiedere che lavoro facessi in filiale, come se non sapessero che la mia mansione è di addetto operativo adibita regolarmente alla cassa. La banca è tenuta a pagarmi quanto non mi è stato riconosciuto anche se sono passati alcuni mesi? Grazie. |
sorvoliamo sulle considerazioni sulla gestione del personale in alcune aree o direzioni territoriali del
nostro Gruppo. Quando il datore di lavoro non abbia corrisposto una competenza ad esso dovuta, il lavoratore matura nei suoi confronti un credito di lavoro.
I crediti di lavoro si prescrivono normalmente in 5 anni.
Il lavoratore, nel caso non abbia ricevuto compensi derivanti dall'esercizio della propria attività lavorativa, non deve lasciar scadere questo termine senza mettere in mora il datore di lavoro debitore.
Occorre in altre parole comunicare formalmente all’azienda, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la propria determinazione a reclamare la corresponsione del dovuto, specificando le voci retributive del caso e ogni ulteriore elemento utile (per esempio: arretrati per straordinari, livello superiore, mensilità aggiuntive, trattamento di fine rapporto, ecc.).
I termini di decorrenza della prescrizione decorrono con modalità differenti tra le grandi o le piccole aziende, intendendo come grandi quelle dove si applica la tutela, cosiddetta reale, sui licenziamenti (di cui l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori), per piccole, quelle in cui si applica la limitata tutela revista dalla legge 11 maggio 1990, n. 108.
Più chiaramente, si applica la tutela reale contemplata dallo Statuto dei diritti dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) in tutte le unità produttive con più di 15 addetti e comunque, anche nelle unità più piccole, se l’azienda ha, nel complesso, più di 60 addetti.
Negli altri casi si applica la limitata tutela della legge n. 108/90.
Quindi, nelle aziende grandi, la prescrizione decorre dalla data di mancata erogazione del singolo elemento retributivo e pertanto anche durante il rapporto di lavoro; nelle aziende piccole, tutelate dalla legge n. 108/90, i termini di prescrizione decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (dimissioni o licenziamento).
Hai fatto bene a contattarci: ci dai l’occasione di assisterti nell’intervento che sarà necessario compiere per chiedere alla banca il riconoscimento del dovuto.