Dopo una prima fase di incertezza circa l'interpretazione da dare all'articolo 40 del Dlgs 151 del 26 marzo 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), il quale prevede il diritto a fruire dei riposi giornalieri da parte del padre «nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente», sia la giurisprudenza che l'Inps e il ministero del Lavoro hanno concluso nel senso che la norma citata comunque debba prevedere il diritto del padre lavoratore a fruire dei riposi giornalieri, cosiddetti per allattamento, anche nell'ipotesi in cui la madre svolga lavoro casalingo (ministero del Lavoro, lettera circolare 12 maggio 2009, protocollo n. 15/V/0008494).
Per quanto riguarda il momento a partire dal quale essi possono essere utilizzati, in assenza di domanda da parte sua del congedo parentale (astensione facoltativa), tale diritto decorre dal termine del periodo di maternità obbligatoria. Qualora dovessi incontrare delle difficoltà non esitare a contattarci.