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LA CONTESTAZIONE

Fatti realmente accaduti a colleghe e colleghi bancari. Alcuni di questi potrebbero riferirsi anche a casi che si sono verificati nel Gruppo Veneto Banca...

PAROLA ALLA FABI

PRIMA DI METTER LE MANI NELLE TASCHE DEI COLLEGHI ... 

8/3/2016

 
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Quella che proponiamo questo mese è un chiaro esempio di iniziativa che non rispetta le limitazioni sostanziali e formali riguardanti l’esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro previste dalle vigenti normative. La procedura per l’applicazione di eventuali sanzioni è fissata dalle norme di legge che stabiliscono una serie di precise regole a tutela del lavoratore: ...
 il “Codice disciplinare” deve essere portato a conoscenza dei dipendenti; la contestazione disciplinare deve avvenire per iscritto e formalizzata con tempestività rispetto ai fatti; il lavoratore ha diritto a formulare le proprie difese – entro 5 giorni di calendario dal ricevimento della contestazione - per iscritto oppure può richiedere – sempre entro 5 giorni - un colloquio per esporre le proprie spiegazioni, eventualmente facendosi assistere da un rappresentante sindacale; il datore di lavoro può disporre la sanzione disciplinare solo dopo che il lavoratore abbia formulato le proprie difese o, nel caso in cui il lavoratore non abbia né risposto per iscritto né richiesto il colloquio, trascorsi 5 giorni dalla consegna della lettera di contestazione; le sanzioni disciplinari valgono per 2 anni ai fini della recidiva; successivamente l’azienda non ne può più tenere conto. Torniamo al nostro caso. Un collega in forza presso una piccola filiale di paese è il classico collega che tutti vorrebbero avere dato che non nega mai il suo aiuto a chi ne ha bisogno. Il suo ruolo effettivo è quello di Gestore Universale ma capita spesso che oltre alle sue mansioni ne svolga molte altre di carattere amministrativo e operativo. Lavorando in una filiale di soli tre colleghi ha anche l’onore e l’onere di sostituire il Direttore durante le sue assenze. Evidenti sono dunque le difficoltà, comuni a molti altri, che questo nostro collega incontra quotidianamente. Dedicarsi esclusivamente alle attività previste dal proprio ruolo è pressoché impossibile ed è un continuo passare da un’attività all’altra, cosa che richiede molta elasticità, una grande capacità organizzativa, ma che rende molto difficile mantenere la giusta serenità per lavorare bene ed evitare errori. Nonostante l’impegno e la dedizione profusi a fine novembre questo collega si vede recapitare una lettera, da parte della Direzione Territoriale competente, nella quale viene pregato di prendere contatto con l’Ufficio Risorse Umane per definire le modalità di risarcimento di un danno lamentato da un cliente e che si sostiene sia stata la conseguenza del suo operato. Si tratta di un cliente di primaria importanza che in prevalenza opera con l’estero, in particolare Cina e Stati Uniti. Nella lettera al collega viene attribuita la responsabilità per alcuni bonifici esteri finanziati in divisa anziché in euro così come apparentemente richiesto dal cliente, con un danno che ammonta complessivamente a circa € 32.000 e che la banca comunica di aver già provveduto a rimborsare. Questa lettera provoca nel collega forte preoccupazione e decide di rivolgersi immediatamente al sindacato. Questa richiesta è trattata alla stregua di una lettera di contestazione, ma in realtà non può essere considerata tale, e pertanto si chiede un incontro con la Direzione del personale volto a fornire le necessarie giustificazioni a difesa di quanto contestato. Il giorno dell’incontro il collega dichiara che si è spesso trovato a operare svolgendo contemporaneamente più mansioni. Fa anche notare che tutti gli ordini di bonifico sono stati fatti attraverso fax e utilizzando una modulistica diversa da quella prevista per disporre tali operazioni, spesso poco chiara, ma che le operazioni erano state comunque redatte da chi gestiva il rapporto. Evidenzia inoltre le lacune di una procedura estero che non fornisce nessun tipo di alert quando il finanziamento viene fatto con una divisa diversa rispetto a quella originaria diversamente da altri casi come, per esempio, quando viene inserito un bonifico estero ad un cliente che non ha aperto il rapporto estero o non ha stampato il contratto quadro. I bonifici sono quindi stati fatti con finanziamento in valuta diversa da quella richiesta dal cliente anche per questo motivo. Il collega, assistito dal suo rappresentate sindacale, fa notare che anche nella fase di autorizzazione né il Gestore né il Responsabile si sono accorti che c’erano errori anche perché il cliente ha contestato le operazioni con estremo ritardo rispetto alla data di
esecuzione. Per concludere si richiede una verifica di tutte le operazioni perché il dubbio è che in alcuni casi il cliente possa aver tratto un vantaggio dagli errori e che evidentemente si sia limitato a reclamare solo quelli in cui ha subito una perdita.
La banca, preso nota delle considerazioni esposte durante il colloquio, si riserva un po’ di tempo per decidere. Da quel momento il collega non ha ricevuto più alcuna comunicazione ed essendo trascorsi anni questo spiacevole capitolo non può che essere considerato definitivamente chiuso.

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