la Legge di Stabilità ha confermato anche per il 2016 la misura introdotta in via sperimentale dalla legge Fornero per il triennio 2012-2015 che prevedeva, in occasione della nascita o adozione di un figlio, 1 giorno di congedo di obbligatorio retribuito per i padri lavoratori dipendenti.
Per il solo 2016 la durata del congedo viene elevata da 1 a 2 giorni che potranno essere fruiti anche non continuativamente, purchè entro e non oltre i 5 mesi dalla nascita del figlio o ingresso in famiglia per i padri adottivi e affidatari.
Il congedo obbligatorio si configura come un diritto autonomo per cui è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrive, in aggiunta ad esso.
CONGEDO FACOLTATIVO:
sempre entro 5 mesi dalla nascita del figlio (o ingresso in famiglia in caso di adozioni/affidi) il padre lavoratore dipendente, può fruire di 1 o 2 giorni di congedo facoltativo, retribuito al 100% dall’Inps, anche contemporaneamente all’astensione obbligatoria della madre, previa tuttavia rinuncia della stessa ad un numero di giorni equivalenti.
PERMESSI DA C.I.A.:
oltre a quanto previsto dalla norme di legge, la contrattazione aziendale può prevedere ulteriori permessi retribuiti. Il CIA di Veneto Banca, in occasione della nascita o adozione di un figlio, prevede un permesso retribuito di 3 giornate lavorative utilizzabili anche in modo frazionato entro una settimana dall'evento. In BIM sono previsti 2 giorni, mentre in BancApulia è prevista una sola giornata.
CONGEDO PARENTALE:
anche i padri, così come le madri, possono fruire del congedo parentale ovvero del periodo di astensione facoltativa che può essere richiesto entro i primi 12 anni di età del bambino, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi.
Questo periodo può essere fruito dal padre anche durante il congedo di maternità obbligatorio della madre, e anche quando la madre beneficia dei riposi giornalieri per allattamento.
Qualora entrambi i genitori vogliano fruire del congedo parentale, possono farlo anche contemporaneamente fermo il limite massimo complessivo fra i due genitori di 10 mesi (es. se la madre fruisce di tutti i 6 mesi di congedo facoltativo a cui ha diritto, il padre potrà fruire di 4 mesi di congedo).
In caso di parto gemellare o plurigemellare, il periodo di congedo parentale a cui ha diritto ciascun genitore viene moltiplicato per ogni nato.
Il congedo parentale può essere fruito dal padre anche qualora la madre fruisca del congedo straordinario per assistenza portatori di handicap.
Per i periodi di congedo parentale è prevista un’indennità pari al 30% dell’ultima retribuzione media giornaliera, solo qualora venga fruito entro i primi 6 anni di età del bambino e solo per un periodo massimo di 6 mesi.
CONGEDO PARENTALE A ORE:
in base all’accordo tra Abi e OOSS del 15.12.2015, a partire dal 1 febbraio 2016 il congedo parentale può essere fruito anche ad ore, sia dal personale a tempo pieno sia dal personale a tempo parziale, per periodi minimi di 1 ora giornaliera, per una serie di periodi la cui somma, nell’arco di ciascun mese di utilizzo, corrisponda comunque a giornate intere. La domanda va presentata all’Inps tramite sito internet o patronati e, successivamente, con un preavviso non inferiore a 5 giorni lavorativi, va comunicata al datore di lavoro indicando: la durata del periodo richiesto; il numero di giornate equivalenti alle ore richieste; le giornate richieste; la collocazione nella giornata.
Non è possibile cumulare nella medesima giornata il congedo parentale ad ore con altri permessi e riposi (es. allattamento, banca ore, ex festività).
RIPOSI PER ALLATTAMENTO:
il diritto a 2 ore di riposo al giorno per allattamento (se l’orario giornaliero è pari o superiore alle 6 ore, altrimenti 1 ora) anche cumulabili, è riconosciuto anche al padre qualora il figlio sia affidato a lui soltanto, oppure in alternativa alla madre lavoratrice che non se ne avvalga per scelta o perché appartenente a categorie non aventi diritto, oppure in casi morte o grave infermità della madre.
Queste ore vengono interamente indennizzate dall’Inps al datore di lavoro.
PERMESSI PER MALATTIA FIGLI:
anche i padri possono fruire dei permessi per malattia dei figli.
In alternativa fra loro, infatti, i genitori possono assentarsi dal lavoro:
- per tutta la durata della malattia del figlio, fino al compimento dei tre anni di vita del bambino;
- nel limite di 5 giorni lavorativi all'anno per figli in età compresa tra i tre e i dodici anni.
Tali congedi di norma non sono retribuiti; al lavoratore tuttavia spettano per intero, in base alla legge, i contributi figurativi ai fini pensionistici.
Il CIA di Veneto Banca (art.17) riconosce permessi retribuiti nei limiti di 5 giorni all’anno fino ai 10 anni di età del bambino solo se il lavoratore avrà terminato gli strumenti in suo possesso per giustificare l’assenza (ferie arretrate, banca ore, ex festività).
In BIM per la cura dei figli minori di età superiore ai tre anni ed inferiore agli otto anni, accompagnati da certificazione medica, sono previsti permessi retribuiti per un massimo di 5 giornate lavorative annue per dipendente.
Per approfondimenti sul sito www.fabigvb.it è disponibile la nuova Guida su Maternità/Paternità e congedi parentali.
Per richieste di informazioni non esitare a contattarci: pariopportunità@fabigvb.it.
I nostri più cordiali saluti.
Dipartimento Femminile e Pari Opportunità della F.A.B.I.
Gruppo Veneto Banca