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Chi deve percepire tale indennità? Quando? A quanto deve ammontare?
Poche semplici domande alle quali rispondiamo molto volentieri.
L’indennità di rischio spetta al personale incaricato al servizio di cassa e della custodia pegni indipendentemente dalla tipologia di contratto, nei casi, nelle misure mensili e con i criteri indicati nella tabella acclusa alla presente (pagina 3).
Per quanto riguarda gli addetti operativi che svolgono regolarmente l’attività di cassiere l’importo può variare in base all’effettiva adibizione allo sportello.
I cassieri che hanno con continuità effettivo maneggio di valori inerente alle operazioni svolte direttamente allo sportello dei contanti percepiscono di base un’indennità di € 126,62.
Tale importo è aumentato di un 20% nei Capoluoghi di Provincia o Centri con intenso movimento bancario nel caso in cui l’adibizione giornaliera allo sportello sia di durata superiore alle cinque ore (€ 126,62 + 20% = € 151,94) e di un ulteriore 14% nei Capoluoghi di Provincia o Centri con intenso movimento bancario nel caso in cui l’adibizione giornaliera allo sportello sia di durata superiore alle 6 ore (€ 151,94 + 14% = € 173,21).
L’indennità di rischio cessa col cessare delle funzioni che la giustificano e non spetta nel caso di assenza dal servizio superiore al mese che non sia dovuta a ferie o a malattia.
Ai lavoratori/lavoratrici che siano chiamati a sostituire personale utilizzato in mansioni comportanti l’attribuzione dell’indennità di rischio, l’indennità stessa compete, per il periodo di adibizione a tali mansioni, nella misura prevista per il lavoratore/lavoratrice sostituito.
Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale adibito ad attività per la quale è prevista l’indennità di rischio, la stessa gli viene corrisposta in proporzione alla durata dell’adibizione, con un minimo pari a 2/5 del valore giornaliero dell’indennità stessa.
Contiene peraltro un miglioramento della norma generale in quanto prevede, per chi dovesse essere temporaneamente addetto ai menzionati servizi, la corresponsione di un’indennità di rischio in ragione di 1/10 per ciascun giorno di effettivo espletamento della mansione, con il minimo, in ogni caso di ¼ dell’indennità mensile e con il massimo, per ciascun mese, pari all’ammontare dell’indennità di rischio spettante all’effettivo titolare.
Invitiamo coloro addetti ai servizi di cassa di verificare attentamente l’importo dell’indennità di rischio percepita e di contattarci immediatamente qualora dovessero rilevare discordanze rispetto a quanto abbiamo scritto.
Saremo ben lieti di assistervi per ottenere che la situazione venga immediatamente sanata richiedendo il pagamento delle differenze economiche non percepite riferite, al massimo, agli ultimi 5 anni.
Adibizione alla cassa pari a 6 ore.
Indennità di rischio percepita in busta paga: € 126,62
Indennità prevista dal CCNL: € 151,94
Differenza tra quanto percepito e quanto dovuto = € 151,94 - € 126,62 = € 25,32
Credito vantato nei confronti dell’azienda = € 25,32 x 20 mesi = € 506,40