Cara/o collega, con la presente riteniamo utile ribadire ancora una volta che presto le OO.SS. organizzeranno degli incontri per presentare l’accordo per la Previdenza Complementare. Inoltre l’Azienda, dietro invito delle OO.SS. stesse, organizzerà ulteriori incontri per consentire ai gestori dei Fondi Arca, Previgen, Previbank e Previp, di illustrare caratteristiche e qualità delle varie linee di investimento. |
Vogliamo approfittare per fare un po’ di chiarezza su alcune affermazioni in merito alle possibilità di riscattare la propria posizione e al significato di “vecchio iscritto” che, sempre nel corso dell’assemblea del 23 marzo 2011, hanno visto pareri discordanti.
Le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, sono disciplinati dal decreto legislativo n.252 del 5 dicembre 2005.
Vediamo cosa prevede la normativa vigente.
RISCATTO DELLA PROPRIA POSIZIONE
Negli statuti e nei regolamenti delle forme pensionistiche complementari vengono stabilite le modalità di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità delle posizioni individuali e della contribuzione, nonché al riscatto parziale o totale delle posizioni individuali.
Tali modalità devono rispondere a quanto disposto dall’articolo 14 del suddetto decreto legislativo che prevede la possibilità di riscattare totalmente la propria posizione esclusivamente nei seguenti casi:
- invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo
- cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi (tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari)
- morte dell'aderente (posizione riscattata dagli eredi)
- liquidazione del Fondo pensione (quando previsto dalle fonti istitutive – vedi Accordo Fondo pensione Veneto Banca art.14)
Gli statuti/regolamenti dei fondi Pensione Intra, Arca, Previgen, Previbank e Previp rispettano la normativa vigente (vedi allegati)
VECCHIO ISCRITTO
Oggi si può definire vecchio iscritto quel soggetto iscritto alla data del 28 aprile 1993 a fondi istituiti alla data del 15 novembre 1992.
In caso di riscatto totale della posizione individuale si perde lo “status di vecchio iscritto” alle forme di previdenza complementare con quello che ne consegue.
Ai fini della determinazione dell'anzianità, utile ai fini fiscali, sono considerati tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali non si abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
Chiediamo ancora un po’ di pazienza.
Avrai presto tutte le notizie che ti servono.