Patrizia e Lucia sono amiche da anni, la prima è una bancaria e lavora in una filiale del sud Italia, la seconda è una cliente titolare di un piccolo negozio di abiti. La loro conoscenza dura da una vita e avendo lavorato entrambe nella medesima città hanno coltivato una buona amicizia. Per motivi aziendali Patrizia viene però trasferita in una nuova filiale a pochi chilometri di distanza dalla precedente... |
Nella contestazione viene inoltre rilevato che a seguito di una verifica su un campione di contabili relative alle operazioni contestate (circa una ventina) le firme dispositive sui versamenti, sui bonifici e sui prelevamenti non appaiono riconducibili a quelle della cliente. La lettera di contestazione si conclude con il consueto invito a far pervenire alla Direzione Risorse Umane, entro cinque giorni dal ricevimento della lettera, le controdeduzioni in merito sottolineando che, trascorso il suddetto periodo senza che sia pervenuta valida giustificazione, l’azienda è libera di adottare il provvedimento disciplinare più idoneo ai sensi del vigente CCNL. Patrizia invia subito una lettera di risposta nella quale si limita a chiedere un incontro con l’azienda dichiarando di voler essere assistita dal proprio rappresentante sindacale. Giunge il giorno fatidico e nel corso dell’incontro Patrizia ripercorre gli eventi e dichiara all’azienda che Lucia è una sua carissima amica da anni e che, trovandosi questa in gravi difficoltà familiari e finanziarie, dopo essere stata implorata più volte, non è stata capace di negarle l’aiuto. Patrizia, inoltre, fa presente che le operazioni contestate sono state effettuate in un lasso di tempo brevissimo e che l’amica, oltre a esserne a conoscenza, per tutte le operazioni eseguite, sia per quelle effettuate tramite l’home banking sia per i versamenti/prelevamenti, ha provveduto a firmare un’apposita lettera di manleva. Ribadisce la sua assoluta buona fede in tutte le operazioni eseguite ed evidenzia come abbia posto in essere tali fatti anche per evitare di perdere una buona cliente, ben fidelizzata e che non aveva mai creato alcun tipo di problema né alla banca, né ai colleghi. L’azienda con successiva lettera comunica che, preso atto delle giustificazioni dichiarate durante l’incontro, nei confronti della collega viene adottato il provvedimento disciplinare del “rimprovero scritto” ai sensi dell’art. 44, lett. “b” del CCNL 19 gennaio 2012. Per il futuro la collega viene inoltre richiamata ad attenersi scrupolosamente alla normativa aziendale sottolineando che episodi di questa fattispecie non possono essere ulteriormente tollerati.