Inoltre suggeriva alla cliente di recarsi presso le autorità competenti per sporgere regolare denuncia.
Uscita dalla filiale la cliente, anziché seguire le indicazioni fornite, preferiva svolgere sue commissioni rinviando al pomeriggio sia la telefonata per bloccare il bancomat che l’incombenza della denuncia presso la locale caserma dei Carabinieri.
Solo qualche giorno dopo la cliente si rendeva conto che chi le aveva rubato il bancomat nella tarda mattinata aveva prelevato del contante da un sportello automatico facilitato dal fatto che insieme alla tessera era presente il codice PIN.
Scocciata per l’amara sorpresa la cliente decideva così di scrivere un reclamo alla Banca imputando alla stessa il danno economico subito a causa, a suo modo di vedere, del comportamento del dipendente della filiale che non si era sufficientemente prodigato per assisterla adeguatamente.
Ricevuta la lettera di reclamo la banca sceglieva di rimborsare alla cliente il mal tolto e decideva di inviare al collega una contestazione.
In pratica la banca ha contestato al collega di non aver utilizzato la diligenza richiesta nell’adempimento delle proprie funzioni e che, anziché invitare la cliente a telefonare al numero verde, avrebbe dovuto provvedere lui stesso a inserire nell’apposita procedura un blocco anche in assenza della specifica denuncia.
Secondo l’azienda, se il collega avesse prontamente provveduto al blocco del bancomat si sarebbe potuto prevenire il prelevamento fraudolento e con esso il danno alla cliente, alla quale non sarebbe stato necessario effettuare alcun risarcimento.
Come in ogni lettera di contestazione la banca ha concesso 5 giorni di tempo al collega per fornire le contro deduzioni per difendersi dalla contestazione.
Trascorso tale periodo di tempo, in assenza di una risposta, l’azienda potrebbe adottare il provvedimento o la sanzione disciplinare ritenuti più opportuni.
Così, come previsto dallo Statuto dei Lavoratori, ogni volta che la banca scrive una lettera di contestazione, il collega può difendersi in vari modi: rispondendo per iscritto o richiedendo un incontro durante il quale spiegare i motivi e le ragioni dei propri comportamenti. Ovviamente è sempre meglio farsi assistere, in tale circostanza, dal sindacato in grado di fornire tutta la consulenza necessaria per un’adeguata difesa.
In questo caso il collega ha optato per un incontro con l’Azienda, accompagnato da un rappresentante sindacale, durante il quale ha dichiarato che alla cliente aveva fornito il numero verde da utilizzare per il blocco così come previsto dal Contratto Bancomat.
Sarebbe stato sufficiente fare quella telefonata per evitare a sé stesso uno spiacevole inconveniente.
Inoltre se la cliente si fosse presentata con la Denuncia di Furto/Smarrimento, il collega avrebbe sicuramente provveduto a inserire il blocco nella procedura che richiede l’inserimento degli estremi della denuncia.
Durante il colloquio il rappresentante sindacale ha criticato anche la decisione unilaterale della banca di rimborsare con estrema facilità la cliente per evitare a sé stessa di adire a vie legali e una possibile chiusura dei rapporti.
A fronte delle dichiarazioni del collega, che durante le audizioni vengono verbalizzate, il mese successivo la banca gli ha inviato una lettera nella quale ha dichiarato che, preso atto delle giustificazioni addotte, il procedimento disciplinare avviato è stato archiviato senza alcuna sanzione a carico di quel lavoratore.