In seguito ad alcune valutazioni affidate all'Ufficio Monitoring di un noto istituto di credito in merito al passaggio a incaglio di una Società a responsabilità limitata per un importo pari a € 432.000, il Gestore Imprese a cui era portafogliato questo cliente si vede recapitare una lettera di contestazione. Il passaggio a incaglio è infatti stato determinato da differenti problematiche. |
La banca sottolinea che tale negligenza del collega potrebbe comportare l'impossibilità di escutere la garanzia consortile che assiste tutta l'operazione di finanziamento. Elencati i fatti la banca conclude la lettera di contestazione dichiarando di attendere, entro cinque giorni, le controdeduzioni a difesa di quanto contestato in assenza delle quali potrà essere adottato il provvedimento disciplinare più appropriato secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il collega, estremamente stupito per queste accuse, risponde prontamente punto per punto scrivendo una corposa lettera. Precisa che la Società è entrata a far parte del suo portafoglio a pratica di finanziamento praticamente quasi perfezionata. Il collega, senza alcun volere accusatorio, dichiara che altri avevano iniziato l'operazione di finanziamento e che quindi altri colleghi avevano aperto e sviluppato l'iter della pratica recuperando le firme sui contratti e relazionandosi con il cliente, lasciando a suo carico esclusivamente l’operatività spiccia, le operazioni contabili di erogazione e messa a disposizione delle linee. Il contratto del finanziamento è stato stampato e siglato da un altro collega dello sviluppo commerciale e lui si è limitato esclusivamente a raccogliere la data certa e a procedere con l’erogazione. Solo dopo l’operazione la gestione dell’azienda gli é stata affidata a tutti gli effetti. Peraltro, chi la seguiva prima, non aveva manifestato il benché minimo dubbio sulla correttezza dell’operazione e soprattutto nella risposta si evidenzia che nessuno gli aveva dato disposizione di procedere all'acquisizione delle fatture che a oggi risulterebbero mancanti. Il collega nella sua difesa sottolinea, nello stesso modo dettagliato proprio della lettera di contestazione, che nonostante non vi sia la presenza delle fatture risultano essere stati eseguiti numerosi bonifici a favore di alcune concessionarie da cui è tranquillamente possibile dedurre che il finanziamento erogato sia stato destinato correttamente allo scopo per il quale era stato concesso. Il collega conclude evidenziando di avere sempre operato nel rispetto delle regole e in buona fede e sottolineando che la sua unica eventuale colpa potrebbe essere quella di aver operato gestendo la pratica secondo abitudini consolidate da parte dei colleghi che lo hanno preceduto e accordando loro piena fiducia.
Ricevute le memorie difensive l’azienda, dopo essersi presa un po’ di tempo per valutare la situazione, comunica che, preso atto di quanto esposto nella risposta alla lettera di contestazione, ha deciso di adottare nei confronti del collega il provvedimento disciplinare della “sospensione dal servizio e dal trattamento economico” per il periodo di un giorno ai sensi dell’art 44, lett “c” del vigente CCNL.
Il collega decide di non impugnare la sanzione e accetta, suo malgrado, di accettare la sanzione pur ritenendo non sia giusta.