A gennaio 2010 viene emesso da parte di un noto istituto di credito un nuovo prodotto chiamato “opportunità”. Si tratta di una particolare carta bancomat ricaricabile. Se il cliente compra prodotti utilizzando la carta su siti internet tra quelli indicati nella brochure, sull'account collegato vengono caricati dei punti denominati “punti stella”. |
I fatti sopra esposti vengono considerati dalla banca come gravi e in contrasto con alcuni articoli del regolamento del comportamento interno del gruppo:
- l’art. 1 prevede che i dipendenti "sono tenuti ad esercitare le loro attività con professionalità, diligenza, onestà e correttezza, perseguendo l'interesse della Società e del gruppo, dei clienti e della generalità degli azionisti";
- l’art. 2 vieta ai dipendenti di operare in conflitto di interesse;
- l’art. 4 pone a carico dei dipendenti l'obbligo di improntare i propri comportamenti "sia nei luoghi di lavoro sia all' esterno, ad elevati standard di correttezza e di integrità" e di astenersi "dal tenere condotte non compatibili con gli incarichi svolti nella Società, che possano compromettere la reputazione e l'immagine della Società medesima".
La banca, in conclusione, invita il collega, dopo quanto esposto, a fare pervenire nel termine di cinque giorni dalla ricezione della contestazione, le memorie difensive, in assenza delle quali la Banca si dichiara libera di adottare il provvedimento disciplinare ritenuto opportuno secondo quanto previsto dal vigente CCNL.
Il collega, nella sua lettera a difesa, non nega le operazioni descritte né le modalità con le quali sono state realizzate. Aggiunge semplicemente che ha operato in assoluta buona fede e che, non essendo specificato nel regolamento, era convinto che i punti stella maturassero esclusivamente al momento del buon fine della transazione eseguita sulla carta e che pertanto non vi fosse alcuna anomalia nel suo operato. Il collega si dichiara dispiaciuto e pronto a rifondere, con le modalità indicate dall’azienda, la somma da lui complessivamente incassata a titolo di bonus oltre agli interessi maturati. Il collega ribadisce che in tutti gli anni di servizio mai ha ricevuto una contestazione, al contrario, i vari responsabili con cui ha lavorato lo hanno sempre citato come esempio da seguire e da emulare per correttezza e professionalità dimostrate durante l’attività lavorativa. Per concludere il collega si dichiara sinceramente colpito da quanto accaduto e rammaricato per aver ricevuto la contestazione e promette, per il futuro, una ancor maggior attenzione alla propria condotta. La banca, preso atto delle giustificazioni, dispone tuttavia la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per tre giornate. L'azienda in ultimo invita il collega, per il futuro, a svolgere le mansioni assegnate e ad assumere un comportamento con il necessario senso di responsabilità e nel pieno rispetto della normativa e del codice comportamentale aziendale. Il collega prende atto della decisione e a malincuore subisce la sanzione senza contrapporvi appello nonostante il legale della FABI avesse suggerito di impugnare il provvedimento.