Facendo seguito ad un reclamo da parte di una coppia di coniugi che hanno disconosciuto operazioni effettuate sul loro conto corrente per complessivi € 85.000 addebitati nel corso di due anni tra il 2005 e il 2007, vengono effettuate diverse indagini da parte dell’Ufficio Internal Audit. Dagli accertamenti emerge che alcune di queste operazioni sono state contabilizzate da un collega che ricopriva il ruolo di assistente alla clientela al quale, dopo qualche settimana, l’azienda fa recapitare una lettera di contestazione. Nella lettera si fa riferimento proprio alle operazioni disconosciute dai clienti, ossia ai movimenti e agli addebiti derivanti da disposizioni con firme disconosciute in quanto ritenute non conformi da quelle depositate al momento dell’apertura del conto corrente a loro intestato. |
Nella lettera l’azienda accusa dunque il collega di non aver adempiuto in modo corretto alle sue mansioni esponendo la banca a notevoli rischi di danni economici e anche reputazionali. La lettera si conclude dichiarando il rammarico dell'azienda nei confronti del collega che, contestualmente, viene invitato a far pervenire all'ufficio risorse umane le sue giustificazioni entro il termine di cinque giorni dal ricevimento della stessa. In assenza di una risposta l'azienda dichiara di considerarsi libera di adottare il provvedimento disciplinare ritenuto più opportuno.
Il collega risponde puntualmente all'azienda entro i termini di legge previsti dallo Statuto dei Lavoratori. Innanzitutto si dichiara stupito e amareggiato nel vedersi contestare fatti accaduti ben otto anni prima: sono fatti lontani nel tempo e risulta particolarmente difficile poter ricordare ciò che è accaduto e soprattutto ricordarlo con precisione. Ancor più sorpreso per quel che riguarda i fatti non oggetto di reclamo da parte dei clienti per i quali, trascorsi tutti questi anni, viene a cessare l'immediatezza della contestazione. Il collega ribadisce il suo assoluto rispetto delle normative interne, alle quali continua ad attenersi. Prassi che ha sempre mantenuto in modo maniacale, la riprova è che le firme sono state controllate e ritenute "non palesemente contraffatte" come si deduce nel primo punto contestato relativo alla firma depennata: come avrebbe potuto depennarla se non dopo l’attenta verifica dello specimen di firma e dei poteri? In ultimo il collega sottolinea che, seppur la sua attenzione sia stata massima, la difformità delle sottoscrizioni non sia rilevabile con la diligenza media, non mettendo la banca a disposizione dei dipendenti particolari attrezzature idonee ad evidenziare il falso firma, né tantomeno fornendo una formazione per acquisire una particolare competenza grafologica. Il collega conclude la sua lettera di difesa descrivendo con orgoglio il suo rispetto alle normative e regolamenti interni e più in generale la sua totale buona fede nell’esercizio delle sue funzioni.
L'azienda dopo aver letto e valutato le controdeduzioni del collega archivia il tutto senza adottare alcun provvedimento disciplinare.