All’alba di un lunedì come tanti altri una collega, inquadrata nella categoria dei Quadri Direttivi che ricopre il ruolo di Gestore PMI in una Filiale, si sta recando in una località non vicina per partecipare a un corso aziendale. E’ molto contenta perché conosce l’importanza della propria formazione professionale. Inoltre al corso sa di trovare una cara amica che non vede da qualche anno, ma con la quale ha instaurato un rapporto di amicizia duraturo. La giornata trascorre veloce e serenamente... |
Quello stesso giorno, alle 16:00, non vedendola rientrare in Filiale, il suo Responsabile, con il quale non si può certo dire si sia mai instaurato un rapporto idilliaco, anziché telefonarle decide di scriverle una mail per accertare il motivo per cui non sia ancora rientrata, in considerazione del fatto che il termine del corso era previsto per le ore 12:00. Il giorno dopo, la collega legge la mail e, sorpresa per la modalità, risponde spiegando che: al termine del corso si è trattenuta in aula con alcuni colleghi con i quali ha discusso dei vari temi oggetto del corso e delle iniziative operative che si sarebbero potute mettere in atto per il futuro; subito dopo è andata a pranzo e ha terminato il pranzo intorno alle 14:40 per poi ripartire immediatamente; considerata l’ora non sarebbe riuscita ad arrivare in filiale prima delle 16:45 e quindi è andata a casa. Trascorsi due mesi (ben due mesi) alla collega viene recapitata una lettera di contestazione da parte della banca dove vengono rilevate sue presunte irregolarità, ritenute molto gravi. Le viene infatti contestato che nella mail giustificativa inviata al direttore, la collega ha dichiarato il falso dato che l’orario dello scontrino fiscale del pranzo presentato per il rimborso risulta essere stato emesso alle ore 13:00 e che la richiesta di rimborso del pagamento del pedaggio autostradale regolarmente inviato all’Amministrazione del Personale presenta un orario dal quale si evince in modo inequivocabile che era nel comune in cui si trova la Filiale già intorno alle 14:45 contrariamente da quanto da lei dichiarato. Viene dunque contestato alla collega che, non solo non si è presentata sul luogo di lavoro puntualmente come avrebbe dovuto, ma che in risposta alle richieste di spiegazioni da parte del suo Responsabile, abbia reso dichiarazioni mendaci. Anche in questo caso la banca, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, invita la collega a far pervenire alla Direzione Risorse Umane, entro cinque giorni dalla data della lettera, le argomentazioni in sua difesa in assenza delle quali la banca si ritiene libera di adottare il provvedimento disciplinare più idoneo ai sensi del vigente CCNL. La collega, di fronte a questa lettera di contestazione rimane letteralmente basita: dopo tutti questi anni di lavoro, si sente messa all’angolo e mortificata. Con l’aiuto del suo Rappresentante Sindacale scrive quindi una lettera per giustificare il suo comportamento. La collega fa presente che la mail di risposta al suo Responsabile l’ha scritta in tarda serata, senza badare troppo ai dettagli e ammette che qualche imprecisione possa esserci stata, soprattutto per quanto riguarda i vari orari. Era irritata per l’insolita richiesta che le era stata fatta anche perché si domandava il motivo per cui nessuno l’avesse chiamata sul proprio cellulare per accertarsi di dove fosse. L’aveva interpretata dunque come l’ennesima provocazione del suo Responsabile. Da quando lavora in quella filiale e con quel Responsabile nessuno mai le aveva chiesto di rendicontare i suoi spostamenti e le sue uscite: la consuetudine era diversa. Lei si era sempre organizzata nel rispetto delle norme e avvalendosi dell’autogestione dell’orario contemplata per i Quadri Direttivi. Tra le altre cose, in più di una occasione si era fermata oltre il normale orario di lavoro e nessuno le aveva mai chiesto il motivo o se eventualmente avesse bisogno di aiuto, e in molti casi non aveva più recuperato le prestazioni straordinarie effettuate. In molte occasioni, inoltre, dopo essere uscita dalla filiale, aveva fatto visita ai propri clienti con i quali spesso si intratteneva fino a tardi senza per questo aver mai chiesto di recuperare alcunché. In conclusione la collega rimarca la sua totale buona fede, l’essere sempre stata ligia al dovere ed al rispetto delle regole e conclude asserendo di non meritarsi una punizione per una leggerezza come quella che le viene imputata. Dopo qualche giorno l’azienda, preso atto delle giustificazioni, comunica alla collega che viene adottato nei suoi confronti il provvedimento disciplinare della “sospensione dal servizio e dal trattamento economico” per un periodo di cinque giorni, ai sensi dell’atr. 40 lett “c” del vigente CCNL e che la sanzione sarà applicata a partire dal giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione. La collega decide di impugnare il provvedimento. A titolo di cronaca il Giudice in seguito ha dato ragione alla banca.
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Luglio 2017
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