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LA CONTESTAZIONE

Fatti realmente accaduti a colleghe e colleghi bancari. Alcuni di questi potrebbero riferirsi anche a casi che si sono verificati nel Gruppo Veneto Banca...

PAROLA ALLA FABI

E’ NORMALE SBAGLIARE SENZA UN’ADEGUATA FORMAZIONE

6/7/2017

 
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Una collega riceve finalmente due belle notizie: una promozione al secondo livello della terza area professionale e un nuovo incarico sicuramente ambizioso e gratificante. Era da tempo che aspirava a lasciare l'area operativa per diventare un gestore, ma per quel ruolo era difficile trovare spazio. Sicuramente il nuovo ruolo le offre nuovi stimoli, le cose da fare sono tante e, ovviamente, c’è tanto da imparare.
Trovatasi da sola per l’assenza dell’altro Gestore, che si è sottoposto a un intervento chirurgico piuttosto delicato e con una degenza piuttosto lunga, il telefono diventa il suo migliore alleato e solo così può reperire rapidamente le informazioni che le servono per poter svolgere al meglio i suoi compiti. Nonostante le difficoltà i risultati cominciano ad arrivate e la collega sente di essere apprezzata anche dalla clientela. Un giorno si presenta alla sua scrivania una ragazza più o meno della sua età per aprire un conto corrente, piuttosto strano visto che abita a decine di chilometri di distanza. Alla domanda ”come mai chiedi di aprire un conto corrente proprio qui?”, la ragazza risponde che lavora in zona a che per lei risulterebbe più comodo avere un conto corrente presso quella filiale. Dopo qualche mese la cliente chiede un finanziamento di € 20.000 per acquistare un’autovettura. La collega istruisce la pratica e considerato che dopo 4 mesi la canalizzazione dello stipendio risulta regolare, il finanziamento viene deliberato ed erogato. Purtroppo, dopo aver rimborsato la prima rata la cliente sparisce e le successive rate del finanziamento non vengono più pagate. La collega è affranta, non solo per essere stata raggirata dalla cliente, della quale si fidava e con la quale, in un certo senso, era nata anche una sorta di amicizia, ma anche per la lettera di contestazione che l'azienda le recapita sul suo tavolo dopo qualche settimana. L’azienda le contesta di non aver seguito il regolamento aziendale e le prassi consolidate nell'erogazione del credito, di aver aperto un rapporto fiduciario verso una persona che risiedeva lontano dalla filiale, la mancanza dei basilari controlli sul datore di lavoro, della busta paga e della provenienza del bonifico dello stipendio. L’azienda concede alla collega i canonici cinque giorni per far rispondere. La collega si rende immediatamente conto che la cliente l’ha truffata e che, per questo, deve affrontare le accuse dell'azienda. Attraverso l'aiuto del suo Rappresentate Sindacale della FABI smonta punto per punto quanto le viene contestato. Innanzitutto evidenza che, prima di procedere, ha chiesto conforto al proprio Direttore evidenziando la residenza della cliente anche se la normativa aziendale non prevede specifici divieti in merito. A causa della sempre più pressante richiesta di raggiungimento degli obiettivi da parte della Direzione Territoriale il Direttore aveva dato ampiamente il suo benestare. La collega sottolinea, inoltre, che non possono esserle imputate una scarsa conoscenza della materia fiscale e una colpa per non essere stata in grado di individuare anomalie nella busta paga che le era stata consegnata. E’ evidente che mai era stata istruita dall’azienda in tal senso e che era stata buttata allo sbaraglio. Non aveva nemmeno potuto far affidamento sul supporto di un collega con maggiore esperienza visto che quello che si era dovuto assentare per problemi di salute non era stato sostituito da nessuno. Nella sua risposta evidenzia come l’art. 73 del CCNL 2015 faccia riferimento ad una "adeguata formazione" che in questa occasione è risultata assolutamente carente. In merito alla canalizzazione dello stipendio, la collega sottolinea come sia stata effettivamente truffata. I bonifici regolarmente accreditati sono risultati falsi, disposti senza la sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro con l’ordinante. Ciò fa presupporre che fosse la ragazza stessa l’ordinante dei bonifici proprio per meglio trarre in inganno la filiale e per dimostrare di avere realmente in essere un rapporto di lavoro che in realtà non esisteva. La collega conclude la sua lettera difensiva ribadendo di aver applicato, nello svolgimento delle sue mansioni, la diligenza del buon padre di famiglia. Essendo stata nominata Gestore da pochissimo tempo, senza aver ricevuto la formazione necessaria per acquisire le conoscenze tecniche e specialistiche che dovrebbero trasformare tale diligenza da quella di buon padre di famiglia a quella professionale, non avrebbe potuto agire diversamente. Per concludere ribadisce che nella sua attività professionale ha sempre seguito le istruzioni dei propri superiori che ha regolarmente coinvolto e a cui si è rivolta in caso di dubbi o difficoltà. L'azienda, dopo aver letto con attenzione le memorie difensive si limita ad adottare, quale provvedimento disciplinare, il semplice richiamo scritto in base e in conformità con quanto previsto dalle vigenti norme.

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