So che la domanda può apparire prematura, ma una volta scaduto il termine del 30/6/2014, senza il contratto collettivo nazionale di lavoro finiremo tutti in "braghe di tela"? Ad esempio, dovendomi sposare il 20 settembre 2014, potrò ancora contare sui 15 giorni di licenza matrimoniale? E i miei giorni di ferie, saranno sempre in ugual numero oppure anche su questo potremmo avere amare sorprese? Grazie. |
Vediamo in breve quale scenario si potrebbe prospettare. Sicuramente i bancari rischiamo di subire un netto peggioramento delle tutele e dei diritti acquisiti sia dal punto di vista sociale che da quello economico.
Il congedo matrimoniale costituisce un diritto riconosciuto a favore di tutti i lavoratori dipendenti che contraggono il matrimonio, che come noto ha validità civile, e consiste nella possibilità di congedarsi dal lavoro per un determinato periodo di tempo conservando intera la retribuzione.
Le regole relative alla fruizione di tale diritto sono affidate alla contrattazione collettiva e il nostro CCNL prevede 15 giorni per intenderci.
Anche se i contratti collettivi dei vari settori prevedono tutti una disciplina tendenzialmente uniforme, senza un CCNL e con il CIA che scade anch'esso il 30 giugno 2014, l'azienda potrebbe anche pretendere di ridurre il numero dei giorni previsti.
Quest'anno, a titolo di informazione, non ti nascondo che abbiamo avuto problemi con l'azienda in merito alla fruizione del congedo di paternità obbligatorio.
Più di un collega si è sentito dire da parte di qualche referente del personale di area che l’astensione dal lavoro di una giornata per i papà, entro i cinque mesi di vita del bambino, introdotta dalla legge Fornero, veniva già compresa nei 3 giorni previsti dal CIA mentre, in realtà, il permesso si va ad aggiungere ad essi.
Se qualcuno si formalizza su una sola giornata di assenza in più prova ad immaginare per tutti i giorni previsti della licenza matrimoniale...
In merito alle ferie il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite costituisce un principio costituzionale, sancito dall’art. 36, comma terzo, Cost. Ita., che ne prescrive l’irrinunciabilità: “Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
Il Codice Civile, all’art. 2109: “Il prestatore di lavoro ha ... anche diritto ... ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.
Un minimo di 20 giorni annuali, recepito da tutti i contratti collettivi, è stato introdotto dal d.lgs.8 aprile 2003 n. 66.
La durata di tale periodo, stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità, contempla i seguenti principi:
- le modalità di fruizione delle ferie sono stabilite dall’imprenditore, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro;
- la durata delle ferie è stabilita dai contratti collettivi;
- l'imprenditore deve preventivamente confermare al prestatore di lavoro il periodo
stabilito per il godimento delle ferie;
- il periodo di "preavviso" non può essere computato nelle ferie.
Pertanto anche sulle ferie qualche sorpresina potremmo averla.
Questo è il motivo per cui tutte le norme che abbiamo non possono essere considerate intoccabili e quindi dobbiamo fare tutto il possibile per conservare la valenza del nostro CCNL.
Un caro saluto.