E' importante che l'azienda, sempre che non lo sia già, sia messa a conoscenza della tua carica.
Per amministratori degli enti locali si intendono, ai fini di quanto segue, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni, anche metropolitani, e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni dei comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento.
Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l’esercizio del loro mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità.
I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata in cui sono convocati in rispettivi consigli.
Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, detti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva.
I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi tra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata (comprensiva del tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro).
I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni dei comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai punti precedenti, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
Tutti i permessi di cui ai punti precedenti sono retribuiti.
I lavoratori dipendenti hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l’espletamento del mandato.
I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti del consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni considerati aree metropolitane (Dlgs 267/2000 art. 22 c. 1), i presidenti delle comunità montane e delle unioni dei comuni ed i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti, possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato ed il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato (L. 244/07 art. 2 c.24).
I consiglieri dei comuni, delle province, delle comunità montane, circoscrizionali, degli organi delle unioni dei comuni e dei consorzi tra enti locali, gli assessori di comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l’intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi.
Le norme di cui ai punti che precedono si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali.
Ci auguriamo di essere stati sufficientemente chiari e restiamo a disposizione.