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La procedura dell'affrancamento non riguarda i Fondi Pensione, ma solo i fondi comuni.
Con decorrenza 1° luglio 2011, è entrata in vigore la nuova normativa fiscale per i fondi comuni di investimento di diritto italiano (legge n. 10 del 26 febbraio 2011) che andrà a sanare l’attuale divergenza rispetto al regime fiscale in vigore per i fondi di diritto estero. Si tratta di un cambiamento positivo per i sottoscrittori, perché, a partire dalla suddetta data, i fondi italiani non saranno più soggetti all’imposta sostitutiva del 12,50% sul risultato di gestione, ma la tassazione sarà in capo ai singoli partecipanti sugli eventuali risultati positivi, rappresentativi di un reddito da capitale. Finora l’imposizione fiscale avveniva in automatico sulla quota del fondo e ciò non era evidente al risparmiatore. Dal 1 luglio, il pagamento dell’imposta a carico del cliente avverrà nel momento in cui lo stesso deciderà di disinvestire dal fondo, ovvero di vendere le proprie quote, e solo in caso di guadagno maturato. La nuova normativa fiscale
prevede che tutti i sottoscrittori di fondi comuni in genere, dall’1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 e tramite apposita richiesta alla propria banca, abbiano la possibilità di affrancare con l’aliquota del 12,50%, anziché al 20%, le plusvalenze implicite nei fondi comuni posseduti al 31/12/2011 nonché la possibilità di certificare le minusvalenze dello stesso periodo tramite il collocatore di riferimento.