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CARIFAC: TRASFERIMENTI ISTRUZIONI PER L’USO

13/12/2011

 
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Ciao, la settimana scorsa mi è stato “proposto” di andare a lavorare presso un’altra Filiale. Vi scrivo per chiedervi se, in Carifac, esiste una normativa che regola i trasferimenti.
Grazie.


Firmato un collega di Carifac.
Negli ultimi mesi, in Carifac, stiamo assistendo a un incremento del numero di trasferimenti e stiamo ricevendo numerose richieste di informazioni e chiarimenti sulla legittimità degli stessi. Il CCNL prevede con chiarezza che l’azienda debba tenere in considerazione le esigenze personali e familiari dei dipendenti prima di disporne il trasferimento, condizione che viene rafforzata dal contratto aziendale che prevede l’impegno da parte aziendale a ricercare il consenso al trasferimento dopo avere interessato il collega con un colloquio individuale. Prima di dar corso al trasferimento l’Azienda deve tener conto della presenza, nel nucleo familiare del dipendente, di figli minori, familiari diversamente abili, anziani che necessitano di assistenza o siano in condizioni particolari di salute. L’azienda deve tener conto altresì delle motivazioni di salute e dell’anzianità di servizio e anagrafica del lavoratore nel disporre il trasferimento. Le esigenze tecnico organizzative che giustificano il trasferimento previste dal CNNL (art 82 CCNL per i quadri direttivi e art 105 per le aree professionali) e dal codice civile (2103), devono essere dimostrati dal datore di lavoro (Cassazione sentenza n. 1074 del 1999 e seguenti) e non devono rappresentare semplici enunciazioni o richiamo a generiche e vaghe esigenze aziendali. Il lavoratore che abbia compiuto 45 anni di età ed abbia maturato almeno 22 anni di servizio, per poter essere trasferito, deve dare il proprio consenso (per i quadri direttivi che non siano preposti a succursale che non hanno questa condizione i limiti sono ampliati a 47 anni di età e 22 anni). Il trasferimento ad altro Comune deve essere disposto con un preavviso (pena illegittimità del trasferimento) la cui durata varia a seconda del grado e dalla distanza (minimo 15 giorni) e il lavoratore trasferito può legittimamente richiedere per iscritto esaurienti motivazioni.
Il CIA vigente in Carifac prevede inoltre che i trasferimenti, disposti su iniziativa aziendale e che superino i 15 km di distanza dalla dimora (percorso di sola andata), danno diritto a:
- 4 euro al giorno per percorsi di sola andata oltre i 15 km fino a 30 km;
- 6,50 euro al giorno per i percorsi oltre il 30 km fino a 45 km;
- 8,50 euro al giorno per i percorsi oltre 45 km fino a 60 km;
- 10,50 euro al giorno per i percorsi oltre 60 km fino al 75;
- oltre i 75 km indennità omnicomprensiva da definire caso per caso sulla base della destinazione effettiva, o in alternativa alloggio e rimborso viaggi settimanali A/R con mezzi pubblici.
Qualora il trasferimento comportasse il cambio di residenza la normativa varia a seconda che si tratti delle Aree professionali o dei Quadri Direttivi.
AREE PROFESSIONALI (fino A3L4 ex capo ufficio)
Per coloro che abbiano carichi di famiglia o debbano corrispondere gli alimenti a parenti conviventi spetta:
- rimborso spese di viaggio per sé, i familiari e la Colf;
- rimborso spese trasporto mobilio e relativa assicurazione;
- se si paga un fitto nella vecchia sede: rimborso canone di locazione perduto (max 1 anno)
- diaria per il tempo strettamente necessario e comunque minimo 15 giorni e massimo 30 giorni, più tante diarie nella misura del 60% per ogni familiare, Colf compresa, per il tempo strettamente necessario al trasloco (per i dipendenti che non abbiano carichi di famiglia è prevista la diaria per il tempo strettamente necessario al trasloco con un minimo comunque di tre giorni);
- contributo casa pari alla differenza tra l’ultimo canone di locazione (comprese spese accessorie) pagato nella precedente residenza e il primo canone di locazione (comprese spese accessorie) che
l’interessato pagherà in quella nuova ( è ovvio che se si abitava in casa di proprietà si calcolerà un “equo” canone di confronto). Tale contributo verrà erogato per cinque (5) anni (si riduce pro quota a partire dal 3° anno per arrivare a zero alla fine del 5° anno).
QUADRI DIRETTIVI DI PRIMO E SECONDO LIVELLO.
Pur con qualche differenza (art. 82 CCNL) valgono – grosso modo- le spese previste per le Aree Professionali con una differenza. In luogo del Contributo Casa, l’Azienda fornisce l’immobile (una sorta di foresteria) per un max di 8 anni.
ATTENZIONE: a coloro che richiedono d’iniziativa il trasferimento non spetta alcun rimborso o contributo (tranne casi eccezionali e con la nota discrezionalità aziendale).
Invitiamo pertanto i colleghi a non firmare richieste volontarie di trasferimento che non dovessero rispondere alle loro reali esigenze familiari.

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