
- invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo
- cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi (tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari)
- morte dell'aderente (posizione riscattata dagli eredi)
- liquidazione del Fondo pensione (quando previsto dalle fonti istitutive – vedi Accordo Fondo pensione Veneto Banca art.14)
Gli statuti/regolamenti dei fondi Pensione Intra, Arca, Previgen, Previbank e Previp rispettano questa normativa e non prevedono la possibilità di riscattare la propria posizione in qualsiasi momento come sostenuto dal collega. In caso di riscatto totale della propria posizione individuale si perderebbe lo “status di vecchio iscritto” alle forme di previdenza complementare con quello che ne consegue. Oggi si può definire vecchio iscritto quel soggetto iscritto alla data del 28 aprile 1993 a fondi istituiti alla data del 15 novembre 1992. Inoltre, ai fini della determinazione dell'anzianità, utile ai fini fiscali, sono considerati tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali non si sia esercitato il diritto di riscatto totale della propria posizione individuale.
A Proposito: Abbiamo appena ricevuto una lettera da Covip nella quale si consiglia di attendere la decisione definitiva sull’ammissibilità del Fondo Previp, a disposizione delle scelte di natura complementare dei colleghi di Veneto Banca. Vi raccomandiamo vivamente di aspettare, nel vostro esclusivo interesse, – anche Voi colleghi – prima di decidere a favore di una eventuale altra adesione.