Buongiorno, sono una vostra fedele iscritta rientrata dopo una lunga assenza. Leggo con molto interesse ‘Parola alla FABI’ e ho deciso di scrivervi per sapere se è vero che rispondete con rapidità alle domande che vi vengono poste. E’ bello accorgersi che esiste chi si da veramente da fare per metterci a conoscenza dei nostri diritti. Siamo ben consapevoli di quali siano i nostri doveri, ma qualche volta ci sentiamo abbandonati di fronte alle umiliazioni. Ho sentito parlare di banca delle ore e controllando mi sono accorta che, in questi anni, ho accumulato un congruo numero di ore da recuperare. Qualche collega sostiene che quelle oltre i 24 mesi sono andate perse. E' Vero? Grazie per la risposta. |
Ci fa molto piacere sapere che sempre più colleghi ci leggono con interesse. Ti ringraziamo per l‟opportunità che ci dai di parlare di un argomento delicato come quello degli straordinari e della Banca Ore. Qualche volta ci si dimentica di questo importante strumento. Quello che qualche collega ti ha detto non è corretto: le tue ore non le hai perse e ti spieghiamo perché. La materia è regolata dall'art. 100 del CCNL (puoi tranquillamente consultarlo sul nostro sito www.fabigvb.it) ed è valida solo per i Lavoratori/Lavoratrici a tempo pieno delle AREE PROFESSIONALI (1^, 2^ e 3^ Area). Nel 1995, con il congelamento della retribuzione degli anni 1997 e 1998 finalizzato al rilancio della competitività delle banche, è stata effettuata anche una riduzione dell’orario complessivo di lavoro, riduzione compensata dall’introduzione della Banca Ore. La Banca Ore è costituita in pratica da tre contenitori in cui le ore effettuate oltre l’orario normale di lavoro confluiscono progressivamente.
Nel primo contenitore rientrano 23 ore assegnate, ogni anno, per la suddetta riduzione dell'orario di lavoro oltre alle prime 27 ore di eventuali prestazioni aggiuntive.
Nel secondo contenitore rientrano le successive 50 ore di straordinari lavorate per le quali si può optare per il recupero con permessi retribuiti o per il compenso per lavoro straordinario (l‟opzione si può modificare ogni volta che occorre, ora per ora).
Nel terzo e ultimo contenitore rientrano ulteriori 50 ore di prestazioni per le quali si ha diritto unicamente al compenso per lavoro straordinario.
Riempito il 1° contenitore, le ore confluiscono nel 2° ed infine nel 3°.
Riempito anche quest'ultimo si esaurisce il plafond annuale previsto contrattualmente (50 ore di prestazioni aggiuntive + 100 ore massime di prestazioni straordinarie). Eventuali prestazioni straordinarie, oltre i limiti consentiti contrattualmente, sono ovviamente da sconsigliare, visto l’impegno comune, di sindacati e banche, a "contenere il ricorso al lavoro straordinario", ma se effettuate, dovranno essere retribuite!
Le ore versate nel 1° contenitore (23 + 27 = 50) potranno essere utilizzate, d‟intesa fra l‟Azienda ed il lavoratore/lavoratrice, anche prima che maturino o siano accreditate.
L’Azienda può richiedere prestazioni aggiuntive/straordinarie ai lavoratori/lavoratrici a tempo pieno per un massimo di 2 ore al giorno e 10 ore settimanali (ai Part-timers massimo 2 ore/giorno per 50 ore/anno solare, solo per alcune specifiche motivazioni!). Lo straordinario non può essere effettuato nel giorno di domenica o festivo e il sabato (lunedì in caso di distribuzione dell'orario settimanale dal martedì al sabato), salvo particolari ed eccezionali esigenze.
Tutte le prestazioni aggiuntive/straordinarie per le quali sono previste maggiorazioni superiori a quella del 25% stabilita per lo straordinario diurno feriale (prestazioni del Sabato, giornata semifestiva, orario notturno) non rientrano obbligatoriamente nella Banca delle Ore e si può optare tra il recupero e il compenso straordinario.
Sono escluse dal regime della Banca delle Ore le prestazioni aggiuntive/straordinarie effettuate la domenica e le festività infrasettimanali (ved. art. 101 per relativi compensi e riposi sostitutivi). Al lavoratore/lavoratrice che presta lavoro in giorno fissato per il riposo settimanale (domenica o altro giorno prestabilito) spetta comunque un riposo compensativo in altra giornata della settimana (a termini di legge).
Il recupero delle ore versate nella Banca Ore va effettuato secondo le seguenti modalità:
1) entro 6 mesi dalla relativa prestazione (o, per le 23h, dall’accredito!) il recupero potrà essere effettuato previo accordo tra Azienda e lavoratore/lavoratrice;
2) trascorso tale periodo, il lavoratore/lavoratrice ha diritto al recupero, con semplice preavviso all'Azienda di almeno:
- 1 giorno lavorativo: per il recupero orario (utilizzo minimo di 30 minuti, se residui anche meno);
- 5 giorni lavorativi: per il recupero da 1 a 2 giorni;
- 10 giorni lavorativi: per il recupero di più di 2 giorni
3) il recupero dovrà essere comunque effettuato entro 24 mesi dalla fine del mese in cui è stata effettuata la prestazione aggiuntiva o, per le 23 ore, entro 24 mesi da gennaio (per i nuovi assunti dal mese di assunzione);
4) solo per le prestazioni aggiuntive/straordinarie versate (e quindi non per le 23h!), trascorso il termine di 24 mesi, l‟Azienda, nei successivi 6 mesi, fisserà, in accordo con il lavoratore / lavoratrice, il recupero delle ore non fruite (sempre all’interno del limite dei 6 mesi; in difetto di accordo, l’Azienda indicherà i tempi di fruizione).
5) in caso di prolungata assenza (malattie, aspettative, infortuni, maternità, servizio militare…) che abbiano impedito il recupero nei termini stabiliti come nel tuo caso, il lavoratore/lavoratrice, al rientro in servizio, potrà scegliere tra il recupero, da concordare e la corresponsione del compenso per straordinario.
La monetizzazione è riconosciuta anche nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, a prescindere dal periodo temporale trascorso dalla prestazione. La monetizzazione dovrà tenere in considerazione delle eventuali maggiorazioni previste per il lavoro straordinario sulle ore eccedenti le 23 previste da contratto che, a differenza, saranno monetizzate con paga ordinaria.