Buongiorno, vi scrivo per chiedere un’informazione. Sono stato assente per alcune settimane a causa di un incidente. Niente di grave naturalmente, ma alcuni colleghi mi hanno detto di stare particolarmente attento per non superare il periodo di comporto. Mi hanno spiegato vagamente di cosa si tratta, ma vi sarei grato se poteste spiegarmelo voi meglio. Penso siano molti i colleghi che ancora non conoscono la materia e pertanto vi autorizzo sin d’ora a pubblicarlo su Parola alla FABI. |
E’ con gioia che proviamo a risponderti sinteticamente.
Il periodo di comporto è quel lasso temporale trascorso il quale l’Azienda, in caso di assenza per malattia o infortunio accertati, non è più tenuta a conservare il posto e l’intero trattamento economico al proprio lavoratore. Il comporto è disciplinato nell’art.52 del CCNL.
La durata di questo periodo varia in base all’anzianità maturata:
a) fino a 5 anni – 6 mesi
b) da oltre 5 anni e fino a 10 anni – 8 mesi
c) da oltre 10 anni e fino a 15 anni – 12 mesi
d) da oltre 15 anni e fino a 20 anni – 15 mesi
e) da oltre 20 anni e fino a 25 anni – 18 mesi
f) oltre i 25 anni – 22 mesi
Nel caso di assenze non continuative ma frazionate, l’Azienda può effettuare il calcolo con riferimento ai 48 mesi precedenti l’ultimo giorno di assenza considerato e le suddette durate subiscono un allungamento:
a) fino a 5 anni – 8 mesi
b) da oltre 5 anni e fino a 10 anni – 10 mesi
c) da oltre 10 anni e fino a 15 anni – 14 mesi
d) da oltre 15 anni e fino a 20 anni – 18 mesi
e) da oltre 20 anni e fino a 25 anni – 22 mesi
f) oltre i 25 anni – 24 mesi
I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per TBC, nonché nel caso di malattie di carattere oncologico e di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi. Ai fini di quanto previsto dai comma che precedono non si terrà conto delle assenze per il tempo strettamente necessario al lavoratore per sottoporsi al trattamento di dialisi. Il termine finale del trattamento di cui ai precedenti comma non può comunque scadere oltre il sesto mese dalla data in cui il lavoratore/lavoratrice ultrasessantenne sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, se la malattia sia iniziata prima di tale data: se la malattia inizia successivamente, il trattamento in parola viene riconosciuto per sei mesi. Il CCNL prevede che le imprese segnalino, con un mese di anticipo, la scadenza del termine del periodo di comporto contrattualmente previsto. Se la malattia o l’infortunio proseguono oltre i termini suindicati il lavoratore/lavoratrice, prima della scadenza di detti termini, può chiedere di essere collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di 8 mesi e senza alcun effetto sul decorso dell’anzianità. La durata di più periodi di aspettativa non può tuttavia superare i 12 mesi in un quinquennio.