Buongiorno, cari colleghi della FABI grazie per quello che state facendo. Leggo ogni mese la vostra informativa. La trovo interessante e utile e mi stupisco che siate l’unica organizzazione Sindacale a comunicare in modo costante e trasparente con i vostri iscritti. Meritate i miei complimenti. Detto questo volevo qualche chiarimento sulla malattia. A causa di un’influenza sono stato assente dal lavoro per 10 giorni. Mi è stato riferito che , durante la malattia, non si può uscire di casa dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 perché si potrebbe ricevere la visita da parte di un medico di controllo. Quanto mi è stato detto è corretto? Grazie infinite per la risposta e tanti auguri. |
grazie per le tue parole. Ci convincono a continuare su questa strada rispettando gli impegni presi durante il Congresso del 20 maggio 2011 con il quale sono stati eletti il nuovo Coordinatore e la nuova Segreteria della FABI della Veneto Banca.
Ecco la risposta al tuo interessante quesito: la visita fiscale è un accertamento predisposto dal datore di lavoro o dall'INPS sull'effettivo stato di malattia del dipendente assente dal lavoro. Per i lavoratori privati, l'INPS fa eseguire a campione le visite fiscali dai propri medici tra tutti i certificati pervenuti. Anche il datore di lavoro del dipendente privato può richiedere una visita fiscale attraverso l'ASL, ma in questo caso la visita ha un costo per la ditta richiedente. Il lavoratore è tenuto alla reperibilità nelle fasce orarie stabilite dalla legge (7 giorni su 7 - dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19) nel luogo indicato al datore e per tutto il periodo di malattia assegnato dal medico di medicina generale nel certificato. Se il lavoratore/medico di medicina generale ritengono che la malattia sia terminata e che si possa riprendere l'attività lavorativa, il medico deve rilasciare un nuovo certificato, che annulla quello precedente di malattia (a partire dalla data di emissione), da inviare all'INPS, e da presentare al datore di lavoro al rientro. Il CCNL obbliga il lavoratore in malattia ad avvisare tempestivamente il datore e a fornire un indirizzo dove è reperibile, che può differire da quello di residenza. Il medico dell'ASL deve recarsi al domicilio indicato dal lavoratore, negli orari di reperibilità imposti dalla legge. Il lavoratore può rifiutare l'ingresso ai medici che si presentano fuori dell'orario di reperibilità. Tale rifiuto non costituisce per il datore titolo per valutare un'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, né per l'INPS di non pagare al lavoratore l'indennità di malattia: è del tutto equivalente all'assenza di visite fiscali. Una volta ricevuta la visita fiscale che conferma la prognosi il lavoratore non è più soggetto alle fasce di reperibilità in quanto "già controllato". Ulteriori richieste di visite da parte dei datori di lavoro configurano il reato di vessazione.
Ci auguriamo sia tutto chiaro.
Cari saluti.