Saluti.
In realtà non si tratterebbe di "sinistri" quanto di comportamenti che potrebbero essere assimilati ad azioni contra-legem. La mancata segnalazione antiriciclaggio, insomma, viene considerata alla stregua di un atto doloso.
Le polizze difficilmente prevedono coperture per le sanzioni eventualmente inflitte, ma intervengono solo ricorrendo il caso di colpa grave per rifondere danni economici causati a terzi e/o all'istituto. Ricordiamo che l’onere di provare la colpa grave del dipendente è a carico della Banca. I mezzi informatici oggi a disposizione (Gianos, Inattesi, blocchi procedurali) possono essere di grande aiuto, se correttamente utilizzati.
Esiste purtroppo ancora la possibilità di incorrere nella sanzione prevista a carico del bancario che non rispetta la norma a causa di una cattiva formazione/addestramento, oppure a causa di un incauto comportamento derivante da pressioni o di incuria di natura “commerciale". L'inosservanza dell'obbligo di identificazione della clientela che, per “far prima”, avviene inserendo il classico documento numero 123456, o ancora il classico "Mia moglie non può venire, ma firmo io tanto è la stessa cosa...” sono solo alcuni degli esempi di errori nei quali si può incorrere.
Come sindacato, abbiamo ad ogni occasione preteso che la banca tenga appositi corsi di formazione in aula sull’argomento, proprio perché crediamo che per questo tipo di materie sia indispensabile una formazione continua allo scopo di sensibilizzare tutti al rispetto della normativa e dei regolamenti onde evitare spiacevoli gravi sanzioni. Un’importante novità è introdotta dal nuovo CCNL in approvazione.
L’articolo 13 prevede che nel caso in cui a un dipendente venga notificata informazione di garanzia o esercitata azione legale in relazione a fatti commessi nell’esercizio delle sue funzioni, anche relativi ad adempimenti di obblighi a carico della banca in tema di normative antiriciclaggio, lotta all’usura, mifid e privacy, senza che questi siano imputabili ad un comportamento doloso del dipendente che si sia attenuto alle disposizioni emanate dalla Banca, non soltanto le spese giudiziarie, ma anche le eventuali sanzioni pecuniarie che dovessero derivarne, sono poste a carico della Banca stessa.