Fate qualcosa!
come avrai potuto leggere su questo numero di Parola alla FABI la FABI, la Dircredito, la Fisac e Uilca, hanno deciso di richiedere un confronto sul tema dei straordinari. Il CCNL prevede che l’azienda può richiedere al lavoratore prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 2 ore al giorno e di 10 ore alla settimana.
Ciò non vieta al lavoratore diligente di far presente la necessità di fermarsi oltre l’orario giornaliero: in questi casi lo straordinario deve essere di volta in volta autorizzato e registrato nei modi prescritti dalla legge.
Le fattispecie più ricorrenti di abusi e irregolarità connessi alle prestazioni di lavoro straordinario sono le seguenti:
- il responsabile non conferma giornalmente le prestazioni effettuate;
- non si consente ai lavoratori di segnare lo straordinario;
- lo straordinario viene segnato in misura inferiore a quello effettivamente prestato;
- le prestazioni aggiuntive vengono registrate saltuariamente o con cadenze del tutto arbitrarie (ad esempio, una volta alla settimana o una volta al mese);
- lo straordinario viene segnato cumulando periodi effettuati in giornate diverse;
- vengono richieste prestazioni di lavoro supplementare ai dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro;
- vengono richieste prestazioni aggiuntive ai lavoratori in part-time che in realtà potrebbero essere effettuate solo per alcune specifiche esigenze organizzative (operazioni di quadratura contabile, interruzione temporanea nel funzionamento di strumenti elettronici di lavoro, assenze impreviste di altri dipendenti nella medesima unità operativa) e che non dovrebbero eccedere le 2 ore al giorno e le 50 ore nell’anno.
Per quanto attiene ai quadri direttivi, ferme restando le caratteristiche di flessibilità temporale e di autogestione proprie della categoria, ricordiamo che quando il lavoro supera in maniera significativa il limite orario convenzionale, l’interessato potrà rivolgersi all’azienda che, a fronte di un impegno temporale particolarmente notevole durante l’anno, valuterà la possibilità di corrispondere una apposita erogazione. Le predette erogazioni possono essere pagate con cadenza annuale, facendole coincidere con la data prevista per il premio di rendimento. Ci preme ricordare a tutti quanti che fermarsi in ufficio oltre il normale orario giornaliero, senza essere stati autorizzati, comporta un vero e proprio rischio sia per il lavoratore sia per il loro responsabile. In caso di infortunio sul lavoro, infatti, l’INAL non risponderebbe e l’Azienda potrebbe sanzionare il Responsabile che non ha vigilato che in ufficio non ci fossero persone non autorizzate. Lo stesso vale nel caso in cui i colleghi decidessero di fermarsi in ufficio durante la pausa pranzo: le normative vigenti non lo consentono. Detto questo sottolineiamo che i ritmi lavorativi devono essere compatibili con i livelli di attenzione necessari: l’eccesso di ricorso al lavoro straordinario sempre degli stessi dipendenti, anziché provvedere con nuove assunzioni, è una delle condizioni che favorisce errori e infortuni. La responsabilità sociale di un impresa si valuta, o dovrebbe valutarsi, dalle politiche di gestione delle Risorse Umane.